Originariamente inviato da strelizia
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
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https://www.eutekne.info/Sezioni/Art...l_plafond.aspxOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Sicuro? Con l'art. 7 non mi ritrovo...
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La base imponibile iva č costituita da:
a) l'ammontare del corrispettivo dovuto al fornitore dei beni o prestazione di servizi, compresi oneri e spese accessorie
b) l'ammontare del corrispettivo dovuto all'acquirente dei beni o prestazione di servizi, compresi oneri e spese accessorie
c) l'ammontare del corrispettivo dovuto al fornitore dei beni o prestazione di servizi, con esclusione di oneri e spese accessorie
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dallo statuto del contribuente...
Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione)
.......
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non č tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
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«Il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (v. Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010, diffusamente 25 maggio 2012, n. 8342): se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso». Infatti, il Collegio precisa che «In questa cornice, al cospetto di "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione", il comma 3 e dell'articolo 36- bis del d.P.r. 600/73 e dell'articolo 54-bis del d.P.r. 633/72, prevede l'invio di un'apposita comunicazione al contribuente.» E chiarisce ancora che «il legislatore, pur avendo ben presente la sanzione di nullitŕ, espressamente comminata dall'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, allorquando č nuovamente intervenuto a novellare, nel 2005, gli artt. 36-bis e 54-bis, non l'ha prevista in caso di violazione delle prescrizioni di queste norme;Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiodallo statuto del contribuente...
Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione)
.......
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non č tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
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A seconda della tipologia di commercio elettronico, indiretto o diretto, esistono regole diverse che permettono la corretta individuazione degli adempimenti e del regime Iva da applicare. Il legislatore ha stabilito che le transazioni del commercio elettronico indiretto devono essere considerate come fattispecie di cessione di beni, mentre quelle del commercio elettronico diretto sono riconducibili all’ipotesi di prestazioni di servizio.
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