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le rimanenze finali di magazzino rappresentano la voce di bilancio che più delle altre viene utilizzata per “manovrare” il reddito d’impresa. Specie quando non vi è l’obbligo di tenere la contabilità di magazzino e i beni giacenti presso l’impresa, al termine dell’e*sercizio, sono rilevati attraverso inventari fisici redatti “a piacere” dall’imprenditore, non è par*ticolarmente difficile per quest’ultimo alterare il valore delle rimanenze, gonfiare il costo del ven*duto e deprimere, per questa via, il reddito im*ponibile dell’esercizio.
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sto parlando della contabilità semplificataOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
E quindi non ci sono più rimanenze in bilancio?
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Nella contabilità semplificata le hanno eliminate?Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
sto parlando della contabilità semplificata
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I nuovi obblighi contabili - Per adeguarli al nuovo regime di cassa, la legge di bilancio 2017 ha riorganizzato anche gli adempimenti contabili delle imprese minori. In particolare, il nuovo articolo 18, riformando la disciplina precedente, prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possono scegliere di: a) istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. In questo caso tali registri coesistono con i registri Iva, ove obbligatori;Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
sto parlando della contabilità semplificata
b) utilizzare, come in passato, i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
c) utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per ciò che concerne la determinazione del reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni, le norme transitorie prevedono che il reddito sia ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio di competenza.
Esempio:
ricavi incassati nel 2017: 100.000
costi sostenuti nel 2017: 60.000
rimanenze finali del 2016: 15.000
reddito 2017: 100.000 - 60.000 - 15.000 = 25.000.
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poichè la maggior parte delle rimanenze finali sono farlocche quel 15.000 sarà un 150.000......e dunque andrai in perditaOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioDISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per ciò che concerne la determinazione del reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni, le norme transitorie prevedono che il reddito sia ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio di competenza.
Esempio:
ricavi incassati nel 2017: 100.000
costi sostenuti nel 2017: 60.000
rimanenze finali del 2016: 15.000
reddito 2017: 100.000 - 60.000 - 15.000 = 25.000.
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