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Il valigione del tirocinante

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    Nei Paesi anglosassoni le charity sono totalmentedetassate, non sono soggetti di imposta. Ma questo a fronte di una legislazione che vieta loro di svolgere qualsiasi attività imprenditoriale e anche di avere partecipazioni rilevanti in imprese. Al contrario le fondazioni bancarie sono un Giano bifronte che all’attività benefica associa il ruolo di azionista (in alcuni casi ancora di riferimento) di banche di cospicue dimensioni”.
    Quanto al fatto che lo sgravio si tratti di una “misura straordinaria” perché è riservato solo a loro, escludendo le altre persone fisiche e giuridiche, il motivo è presto detto: “La perdita di gettito sarebbe stata eccessiva”. Ciò non toglie però che “il governo avrebbe potuto almeno estendere la norma a tutti gli enti non profit: in quel caso si sarebbe potuto dire che l’obiettivo era rimpolpare il più possibile il fondo per la lotta alla povertà coinvolgendo tutti i soggetti che usualmente si occupano di queste attività. Avrebbe avuto una sua razionalità. Davanti a un intervento fatto così, invece,non si può che pensar male“.


    ....

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      Originariamente inviato da grey wolf Visualizza il messaggio
      farò il bravo...per almeno sei mesi...poi se l'avventura continuerà...
      Se l'avventura continuerà ricordati che non sei un magistrato...

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        Ne la cassazione :-))

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Se l'avventura continuerà ricordati che non sei un magistrato...
          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Ne la cassazione :-))
          Una mia amica che lavora all'AE, che ha vinto il concorso 2011, mi ha infatti detto: c'è un team. Bisogna portare avanti i compiti fissati dal capo team. Bisogna solo, semplicemente ed esclusivamente eseguire i compiti

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Lo schema circolare...

            IL disponente è anche guardiano--> il guardiano ha poteri di veto, di autorizzazione e di revoca ad nutum verso il trustee (il trustee, è di fatto, privo dei poteri di gestione e disposizione del fondo in trust.

            Solo un ciecato non può vedere lo lo schema circolare che parte dal Disponente, il quale si spoglia solo formalmente di proprietà e poteri gestionali, passa attraverso la nomina di un guardiano in grado di condizionare completamente il trustee ed, infine, ritorna al disponente, il quale solitamente , è il guardiano stesso.

            questo si chiama ABUSO DEL DIRITTO.
            Quindi devo guardarmi pure questo

            Abuso del diritto: quando si verificano i presupposti

            In base all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, il primo presupposto costitutivo dell’abuso del diritto è l’assenza di sostanza economica e la norma stabilisce che sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
            In particolare, e quindi a mero titolo esemplificativo, la norma indica due indici di mancanza di sostanza economica:
            - la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e
            - la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.


            Si tratta di una previsione di complessa interpretazione e applicazione pratica per la quale il legislatore si è fortemente ispirato alla Raccomandazione della Commissione del 2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva che - fra le situazioni che danno a luogo a una costruzione artificiosa - indica, oltre alle due fattispecie ora previste dall’art. 10-bis dello Statuto, anche quelle che comprendono elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente e le operazioni concluse aventi natura circolare.
            La complessità interpretativa consiste nel fatto che alcune delle fattispecie sopra indicate sono facilmente inquadrabili tra le situazioni prive di sostanza economica, altre meno.
            Ad esempio, le operazioni circolari e le operazioni che contengono elementi che si annullano a vicenda sono certamente sintomatiche di una assenza di sostanza economica in quanto non producono alcuna modifica economica e patrimoniale delle parti che partecipano all’operazione.


            Nelle operazioni indicate nella norma, invece, si richiamano delle fattispecie che, in realtà, una sostanza economica la contengono ma è perseguita mediante forme o strumenti giuridici non coerenti o non conformi a normali logiche di mercato. Insomma, una operazione circolare non ha sostanza economica ma l’utilizzo di uno strumento giuridico incoerente per perseguire un risultato economico dà luogo, pur sempre, a una operazione con sostanza economica.


            Il secondo presupposto della nozione di abuso/elusione è l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito. Per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
            Viene quindi opportunamente ribadito - lo si è dimenticato per troppo tempo - che il “cuore” della fattispecie dell’abuso è la realizzazione di un vantaggio non voluto dal legislatore, ottenuto attraverso un comportamento che, pur non violando direttamente l’obbligo o il divieto, riesce ad aggirarlo. E la verifica dell’aggiramento va fatta avendo riguardo al contenuto obiettivo degli obblighi e dei divieti senza “lasciare spazio” a opinioni soggettive e giudizi di carattere discrezionale.


            In merito al terzo elemento costitutivo dell’abuso (essenzialità del vantaggio fiscale indebito), la relazione illustrativa chiarisce che i vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa; deve, quindi, aver assunto un peso “prevalente” al momento dell’assunzione della scelta.
            Anche in questo caso, appare evidente il riferimento alla Raccomandazione e, in particolare, al punto 4.6. laddove si legge che la finalità elusiva di un atto “deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso”.

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              Quindi strigni strigni...

              Per l'abuso tributario é necessario che l'operazione congiuntamente non abbia nessun senso economico e sia posta in essere essenzialmente per ragioni fiscali e, di conseguenza, la condotta non produce alcun effetto significativo diverso dal vantaggio fiscale

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                Secondo Tommaso Di Tanno il credito di imposta del 75% concesso dalla legge di Stabilità agli enti di origine bancaria è un pactum sceleris: "L'unica spiegazione è che gli enti abbiano in vista un incasso straordinario che potrebbe riguardare il riassetto di Cdp, per esempio con un cambio nell'azionariato per far spazio a fondi sovrani stranieri"

                ....
                http://www.lastampa.it/2015/06/15/ec...AP/pagina.html

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                  Se invece la condotta é idonea a produrre effetti significativi, diversi dai vantaggi fiscali, l'operazione non puó mai essere considerata priva di sostanza economica, ed anche se genera vantaggi fiscali non costituirà abuso

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Quindi devo guardarmi pure questo

                    Abuso del diritto: quando si verificano i presupposti

                    In base all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, il primo presupposto costitutivo dell’abuso del diritto è l’assenza di sostanza economica e la norma stabilisce che sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
                    In particolare, e quindi a mero titolo esemplificativo, la norma indica due indici di mancanza di sostanza economica:
                    - la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e
                    - la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.


                    Si tratta di una previsione di complessa interpretazione e applicazione pratica per la quale il legislatore si è fortemente ispirato alla Raccomandazione della Commissione del 2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva che - fra le situazioni che danno a luogo a una costruzione artificiosa - indica, oltre alle due fattispecie ora previste dall’art. 10-bis dello Statuto, anche quelle che comprendono elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente e le operazioni concluse aventi natura circolare.
                    La complessità interpretativa consiste nel fatto che alcune delle fattispecie sopra indicate sono facilmente inquadrabili tra le situazioni prive di sostanza economica, altre meno.
                    Ad esempio, le operazioni circolari e le operazioni che contengono elementi che si annullano a vicenda sono certamente sintomatiche di una assenza di sostanza economica in quanto non producono alcuna modifica economica e patrimoniale delle parti che partecipano all’operazione.


                    Nelle operazioni indicate nella norma, invece, si richiamano delle fattispecie che, in realtà, una sostanza economica la contengono ma è perseguita mediante forme o strumenti giuridici non coerenti o non conformi a normali logiche di mercato. Insomma, una operazione circolare non ha sostanza economica ma l’utilizzo di uno strumento giuridico incoerente per perseguire un risultato economico dà luogo, pur sempre, a una operazione con sostanza economica.


                    Il secondo presupposto della nozione di abuso/elusione è l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito. Per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
                    Viene quindi opportunamente ribadito - lo si è dimenticato per troppo tempo - che il “cuore” della fattispecie dell’abuso è la realizzazione di un vantaggio non voluto dal legislatore, ottenuto attraverso un comportamento che, pur non violando direttamente l’obbligo o il divieto, riesce ad aggirarlo. E la verifica dell’aggiramento va fatta avendo riguardo al contenuto obiettivo degli obblighi e dei divieti senza “lasciare spazio” a opinioni soggettive e giudizi di carattere discrezionale.


                    In merito al terzo elemento costitutivo dell’abuso (essenzialità del vantaggio fiscale indebito), la relazione illustrativa chiarisce che i vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa; deve, quindi, aver assunto un peso “prevalente” al momento dell’assunzione della scelta.
                    Anche in questo caso, appare evidente il riferimento alla Raccomandazione e, in particolare, al punto 4.6. laddove si legge che la finalità elusiva di un atto “deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso”.
                    Grande strelizia

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                      Ahahah..che sei un cecchino :-))

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                      Sto operando...
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