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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da gigante75 Visualizza il messaggio
    deducibilità spese di ricerca e sviluppo:

    sotto il profilo contabile:

    Le spese di ricerca devono essere obbligatoriamente iscritte a CE.
    Le spese di sviluppo qualora ricorrano determinate condizioni possono essere capitalizzate.

    sotto il profilo fiscale (art. 108 TUIR):


    A. possono essere dedotte nell'esercizio in cui sono sostenute
    B. possono essere dedotte in 5 quote costanti.

    Con la nuova disciplina contabile imputando le spese di ricerca direttamente a CE ritengo che queste debbano essere dedotte nell'anno in cui sono sostenute e che implicitamente venga meno la possibilità della deduzione in 5 anni. Tuttavia nell'articolo che sto leggendo c'è scritto che il fatto che le spese siano imputate a CE non può essere un ostacolo alla scelta consentita dall'art. 108 TUIR e che pertanto si richiede un intervento dell'AF che chiarisca il nuovo rapporto tra disciplina contabile e fiscale.
    Perché deve intervenire l'AF quando la norma è quasi chiara?

    forse dipende dal principio di derivazione.....Se la regola tuir (principio di derivazione dal C.E.) fosse ASSOLUTA..il dubbio non si porrebbe...

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      La Vita utile che non è detto che coincida - qualora questa possa essere attendibilmente stimata -con il periodo quinquennale di ripartizione del costo sostenuto. E ciò peraltro non sarebbe consentito alla luce dei requisiti della certezza ne dell’obiettiva determinabilità dei componenti negativi di reddito.

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        Http://roma.fanpage.it/roma-tariffar...ori-del-fisco/
        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        non riesco a leggere l'articolo.....ma ripeto il concetto, sono 33.000 i dipendenti dell'agenzia non puoi generalizzare.....
        Altro articolo sullo stesso fatto...lo so che non tutti i dipendenti di Ae son così ( ci mancherebbe), ma mi sto preoccupando che certi comportamenti siano puniti seriamente...
        Ultima modifica di strelizia; 25-06-2016, 19:48.

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          Negare l’autonomia delle regole fiscali rispetto a quelle contabili renderebbe di fatto inapplicabile, per effetto del venir meno della coincidenza tra regole contabili e regole fiscali inerenti il periodo di ammortamento dei costi di sviluppo, la previsione della deducibilità in cinque quote costanti di detti costi, dovendo rilevare sul piano tributario le quote di ammortamento determinate in relazione alla loro vita utile.
          Ultima modifica di ROL; 25-06-2016, 19:48.

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            A proposito di LBO......



            La circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 precisa quanto segue
            :
            “si ritiene che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla SPV per l’acquisto di partecipazioni,
            in linea di principio, siano funzionali all’acquisizione della target company, sia nell’ipotesi di fusione (tipica delle operazione di MLBO), sia nella fattispecie in cui la compensazione intersoggettiva degli interessi avvenga mediante l’opzione per il consolidato fiscale.

            In altri termini, si ritiene che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dal citato art. 96 nonche´ dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili.
            Tale conclusione si ritiene pienamente sostenibile tanto nell’ipotesi in cui l’operazione di
            MLBO/LBO sia posta in essere da un insieme di soggetti (soci e societa` del gruppo e finanziatori)
            esclusivamente residenti in Italia quanto nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia”.

            La descritta tesi dell’Agenzia delle entrate e` in contrasto con la sentenza della Corte di cassazione
            n. 24434 del 30 ottobre 2013, la quale aveva precisato che gli “interessi passivi” relativi ai mutui passivi per l’acquisizione della “societa` target” erano indeducibili, in quanto ritenuti “spese non inerenti” ai sensi dell’art. 109, comma 5, del T.U.I.R. Tali interessi passivi erano sostenuti dalla “societa` target” a vantaggio esclusivo del socio della newco e devono pertanto essere riaddebitati al socio medesimo.

            La tesi dell’Agenzia delle entrate e` anche in contrasto con quella del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive il quale, con il Parere 8 maggio 2003, n. 4 aveva giudicato elusiva l’operazione di “LBO” sottoposta al suo esame, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta unicamente a precostituire in capo alla societa` incorporante componenti negativi di reddito (rappresentati dagli interessi passivi sostenuti da quest’ultima per l’acquisto della partecipazione), da portare ad abbattimento del reddito
            della societa` successivamente incorporata.

            Anche la Direzione Regionale del Veneto – con Comunicato Stampa del 19 gennaio 2011 – aveva giudicato elusivo il meccanismo del “Leveraged Buy Out”, in base al quale una nuova societa` acquisiva il controllo di un’altra, finanziando l’acquisto del pacchetto azionario tramite indebitamento bancario. L’indebito vantaggio fiscale derivava dalla deducibilita` degli interessi passivi sul finanziamento contratto per l’acquisizione.

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              A proposito di LBO......



              La circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 precisa quanto segue
              :
              “si ritiene che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla SPV per l’acquisto di partecipazioni,
              in linea di principio, siano funzionali all’acquisizione della target company, sia nell’ipotesi di fusione (tipica delle operazione di MLBO), sia nella fattispecie in cui la compensazione intersoggettiva degli interessi avvenga mediante l’opzione per il consolidato fiscale.

              In altri termini, si ritiene che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dal citato art. 96 nonche´ dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili.
              Tale conclusione si ritiene pienamente sostenibile tanto nell’ipotesi in cui l’operazione di
              MLBO/LBO sia posta in essere da un insieme di soggetti (soci e societa` del gruppo e finanziatori)
              esclusivamente residenti in Italia quanto nell’ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia”.

              La descritta tesi dell’Agenzia delle entrate e` in contrasto con la sentenza della Corte di cassazione
              n. 24434 del 30 ottobre 2013, la quale aveva precisato che gli “interessi passivi” relativi ai mutui passivi per l’acquisizione della “societa` target” erano indeducibili, in quanto ritenuti “spese non inerenti” ai sensi dell’art. 109, comma 5, del T.U.I.R. Tali interessi passivi erano sostenuti dalla “societa` target” a vantaggio esclusivo del socio della newco e devono pertanto essere riaddebitati al socio medesimo.

              La tesi dell’Agenzia delle entrate e` anche in contrasto con quella del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive il quale, con il Parere 8 maggio 2003, n. 4 aveva giudicato elusiva l’operazione di “LBO” sottoposta al suo esame, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta unicamente a precostituire in capo alla societa` incorporante componenti negativi di reddito (rappresentati dagli interessi passivi sostenuti da quest’ultima per l’acquisto della partecipazione), da portare ad abbattimento del reddito
              della societa` successivamente incorporata.

              Anche la Direzione Regionale del Veneto – con Comunicato Stampa del 19 gennaio 2011 – aveva giudicato elusivo il meccanismo del “Leveraged Buy Out”, in base al quale una nuova societa` acquisiva il controllo di un’altra, finanziando l’acquisto del pacchetto azionario tramite indebitamento bancario. L’indebito vantaggio fiscale derivava dalla deducibilita` degli interessi passivi sul finanziamento contratto per l’acquisizione.


              Agenzia delle Entrate, sì a Lbo. il private equity ringrazia

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                2014: il private equity internazionale torna in Italia e investe il 39% in più rispetto al 2013 - AI | IBAN

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                  https://www.youtube.com/watch?v=0wJTl5rYRSI

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                    Graziano Delrio: "Il referendum di ottobre non è un test sul governo"

                    Ahhhh ecco.....si ritorna a più miti consigli....

                    Graziano Delrio: "Il referendum di ottobre non è un test sul governo"

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                      Saviano: "In fuga dalle bugie" - Repubblica.it

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                      Sto operando...
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