Le novità del Decreto Crescita e Internalizzazione –
Il Decreto Crescita e Internalizzazione ha proceduto ad “equiparare” la normativa sullo scomputo delle imposte estere tra soggetti titolari di reddito d’impresa e soggetti non esercenti attività d’impresa. Nello specifico, viene previsto, con una norma d’interpretazione autentica, che possono essere ammesse in detrazione:
• sia le imposte estere menzionate nella Convenzione contro le doppie imposizioni che lega l’Italia allo Stato dove viene prodotto il reddito sia le altre imposte sui redditi;
• l’estensione a tutti i contribuenti (comprese le persone fisiche) di determinate disposizioni in materia di credito per le imposte pagate all’estero, prima riservate soltanto a determinati soggetti. In particolare:
- riporto in avanti ed indietro dell’eccedenza d’imposta estera rispetto a quella italiana ovvero della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera;
- facoltà di scomputare il credito d’imposta dalle imposte di competenza ancorché il pagamento definitivo delle imposte estere intervenga entro il termine di presentazione del Modello UNICO del primo periodo d’imposta successivo.
La certificazione delle imposte estere - Con la C.M. 3/E del 02.03.2016 l’Amministrazione Finanziaria ha affrontato la questione relativa alla dimostrazione della definitività dell’imposta pagata nello Stato estero, requisito indispensabile per la detrazione dall’imposta italiana. Nel caso di specie, il quesito posto all’Agenzia ha riguardato la documentazione necessaria ai fini della corretta apposizione del visto di conformità in merito soprattutto alla definitività d’imposta pagata all’estero.
Nel rispondere a tale quesito l’Amministrazione Finanziaria ha richiamato quanto affermato nella C.M. 9/E/2015, laddove era stato chiarito che ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
- un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR;
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
In caso di mancanza della copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, il contribuente potrà produrre un’autocertificazione con la quale attesti che l’imposta pagata all’estero è divenuta definitiva e che non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi all’estero.
Va evidenziato che rispetto alle richieste effettuate in sede di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il recente documento di prassi, in linea con le indicazione del giudice europeo e della precedente C.M. 9/E/2015, non fa alcun cenno alla necessità di presentare documentazione dalla quale risulti l’ammontare del reddito prodotto all’estero e le imposte ivi pagate a titolo definitivo debitamente vistate dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato estero.
Il Decreto Crescita e Internalizzazione ha proceduto ad “equiparare” la normativa sullo scomputo delle imposte estere tra soggetti titolari di reddito d’impresa e soggetti non esercenti attività d’impresa. Nello specifico, viene previsto, con una norma d’interpretazione autentica, che possono essere ammesse in detrazione:
• sia le imposte estere menzionate nella Convenzione contro le doppie imposizioni che lega l’Italia allo Stato dove viene prodotto il reddito sia le altre imposte sui redditi;
• l’estensione a tutti i contribuenti (comprese le persone fisiche) di determinate disposizioni in materia di credito per le imposte pagate all’estero, prima riservate soltanto a determinati soggetti. In particolare:
- riporto in avanti ed indietro dell’eccedenza d’imposta estera rispetto a quella italiana ovvero della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera;
- facoltà di scomputare il credito d’imposta dalle imposte di competenza ancorché il pagamento definitivo delle imposte estere intervenga entro il termine di presentazione del Modello UNICO del primo periodo d’imposta successivo.
La certificazione delle imposte estere - Con la C.M. 3/E del 02.03.2016 l’Amministrazione Finanziaria ha affrontato la questione relativa alla dimostrazione della definitività dell’imposta pagata nello Stato estero, requisito indispensabile per la detrazione dall’imposta italiana. Nel caso di specie, il quesito posto all’Agenzia ha riguardato la documentazione necessaria ai fini della corretta apposizione del visto di conformità in merito soprattutto alla definitività d’imposta pagata all’estero.
Nel rispondere a tale quesito l’Amministrazione Finanziaria ha richiamato quanto affermato nella C.M. 9/E/2015, laddove era stato chiarito che ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
- un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR;
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
In caso di mancanza della copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, il contribuente potrà produrre un’autocertificazione con la quale attesti che l’imposta pagata all’estero è divenuta definitiva e che non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi all’estero.
Va evidenziato che rispetto alle richieste effettuate in sede di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il recente documento di prassi, in linea con le indicazione del giudice europeo e della precedente C.M. 9/E/2015, non fa alcun cenno alla necessità di presentare documentazione dalla quale risulti l’ammontare del reddito prodotto all’estero e le imposte ivi pagate a titolo definitivo debitamente vistate dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato estero.
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