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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    ------> CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

    SS: liquidazione della quota solo se i beni personali sono insufficienti; entro 3 mm. dalla domanda, salvo scioglimento
    SNC: liquidazione della quota solo al termine; 3 mesi per opporsi alla proroga


    e per le SAS?

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      Cos'era il compito che dovevo fare? Forse è meglio rivedersi prima pure un po' di commerciale...

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
        Cos'era il compito che dovevo fare? Forse è meglio rivedersi prima pure un po' di commerciale...
        non mi ricordo....

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Nel caso di dover capitalizzare a fine esercizio i costi del cespite che si sta realizzando in economia, si avrà
          la seguente scrittura:

          a) immobilizzazioni in corso in dare, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni in avere
          b) incrementi per lavori interni in dare, immobilizzazioni in corso in avere
          c) costi per capitalizzazione in dare immobilizzazioni per lavori interni
          d) costi del personale in dare a immobilizzazioni in corso in avere
          Rispondo così

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            NO
            ok

            Non esiste una disciplina civilistica espressa del capitale e delleriserve nelle società di persone. Non è prescritto un capitale minimo né sussiste l’obbligo di ridurre il capitale nominale per perdite, né il suo azzeramento comporta lo scioglimento della società; solo l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale obbliga allo scioglimento. Poiché la presenza del capitale non è essenziale, non è necessaria nemmeno la costituzione di una riserva legale. Ciò anche perché sussiste la responsabilità illimitata di almeno uno dei soci per i debiti sociali. Possono essere costituite riserve facoltative e riserve statutarie conil consenso unanime di tutti i soci, se lo statuto non dispone diversamente

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              La capitalizzazione dei costi è:

              a) una rettifica di valore
              b) una rettifica di storno
              c) un accantonamento per rischi
              d) un accantonamento per oneri
              Rispondo così

              Commenta


                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                ok

                Non esiste una disciplina civilistica espressa del capitale e delleriserve nelle società di persone. Non è prescritto un capitale minimo né sussiste l’obbligo di ridurre il capitale nominale per perdite, né il suo azzeramento comporta lo scioglimento della società; solo l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale obbliga allo scioglimento. Poiché la presenza del capitale non è essenziale, non è necessaria nemmeno la costituzione di una riserva legale. Ciò anche perché sussiste la responsabilità illimitata di almeno uno dei soci per i debiti sociali. Possono essere costituite riserve facoltative e riserve statutarie conil consenso unanime di tutti i soci, se lo statuto non dispone diversamente
                Il capitale sociale ci dev'essere pero'...

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                  Occorre però evidenziare.....

                  --->che ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese i conferimenti devono essere determinati (o determinabili), deve cioè essere indicato il complesso dei beni destinato all’attività sociale;
                  come anche è richiesta l’indicazione del loro valore ed il metodo di valutazione, anche se questo rileva unicamente nei rapporti tra i soci ed è rimesso alla loro volontà: nulla vieta che i soci sopravvalutino un determinato apporto e ne sottovalutino invece altri.

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                    In effetti, la formazione di un fondo patrimoniale sociale appare indispensabile non solo per l’esercizio dell’attività ed il perseguimento dell’oggetto sociale ma anche per costituire la garanzia dei creditori sociali. Nelle società di persone, infatti, sussiste pur sempre l’autonomia patrimoniale della società: i creditori sociali non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili (beneficio di escussione).

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                      Sebbene poi il diritto alla partecipazione agli utili e alle perdite non sia necessariamente collegato all’ammontare dei conferimenti, certamente, e per converso, il diritto al rimborso del conferimento in sede di liquidazione della società presuppone che sia determinato e misurato l’oggetto del conferimento.
                      D’altra parte, anche con riferimento alla prima constatazione occorre tener presente che il diritto agli utili per i soci di società personali nasce con l’approvazione del bilancio, il quale, evidentemente, deve dare evidenza dell’esubero del patrimonio netto disponibile sul capitale sociale. Inoltre, l’art. 2303 c.c. inibisce che si intacchi l’integrità dei conferimenti mediante ripartizione di somme che non corrispondono agli utili effettivamente conseguiti, ed impone ai soci di reintegrare la complessità dei conferimenti stessi, prima di dar luogo a ripartizione di utili, quando si siano verificate delle perdite. Ciò significa che anche nelle società personali un capitale deve essere costituito e non può essere manomesso dai soci con fittizie distribuzioni di utili, o con il rimborso parziale ai soci allorchè i creditori vi si oppongano.

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