In caso di mancata presentazione della dichiarazione e di riscontro di evasione totale si potrà procedere ad accertamento sintetico anche in assenza di un reddito dichiarato di confronto?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioFrode fiscale ? Evasione fiscale operata con artifici?
Un' incongruenza si profila dal raffronto fra la norma che sanziona la dichiarazione infedele, che si considera fraudolenta se connessa e conseguente alla violazione dell'obbligo di fatturazione, punita ai sensi dell'art. 3 con la reclusione da due a sei anni, sempre che si superino le soglie di punibilità ivi previste, e la dichiarazione infedele che non consegue alla violazione di un obbligo contabile, prevista e punita dall'art. 4 con la pena più mite della reclusione da uno a tre anni, e a condizione che si superino soglie di punibilità più alte di quelle previste nel primo caso.
La ratio della distinzione si basa sul presupposto di ritenere più insidiosa la condotta di chi, essendo soggetto a determinati obblighi contabili, li viola per produrre poi una dichiarazione infedele ... Conseguenze più lievi si avranno, invece, per coloro che, non essendo soggetti a obblighi contabili, in caso di infedele dichiarazione, non potranno mai incorrere nell'ipotesi più grave di dichiarazione fraudolenta. Sta di fatto, tuttavia, che si tratta di fattispecie molto simili e contigue alle quali corrispondono sanzioni notevolmente differenziate.
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La locuzione "frode fiscale", di per sé estranea al lessico normativo, deriva essenzialmente da una consuetudine di linguaggio che definisce come tali condotte riconducibili a diversi titoli di reato: si tratta delle violazioni di cui agli artt. 2,3 e 8 del D.Lgs. 74/2000 attinenti a comportamenti illeciti dal contenuto spiccatamente fraudolento. Trattasi di reati di pericolo, il cui momento consumativo si ravvisa o nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (art.2 e 3) o in quello dell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8), ed il cui profilo di fraudolenza si ravvisa nella precostituzione di una falsa rappresentazione contabile che consente, al soggetto passivo di imposta, di giustificare costi inesistenti o ricavi inferiori rispetto a quelli reali.
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il caro buon Tinti....
Esistono sostanzialmente tre modalità di evasione:
Fatture false (costi inesistenti: ho ricavi per 1.000 e dichiaro di aver speso 750, gli utili sono 250; ma non è vero, ho speso solo 500, gli utili sono 500);
Ricavi non dichiarati (ho incassato 500; ma non è vero, i ricavi sono 1.000);
Dichiarazione omessa (non presento la dichiarazione).
Nel primo caso si commette frode fiscale (pene più alte); negli altri due dichiarazione infedele e dichiarazione omessa
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I “mezzi fraudolenti”.
lettera g-ter) contenente la definizionedi “mezzi fraudolenti”, intendendosi per tali le condotte artificiose o omissive (queste ultime inpresenza di uno specifico obbligo giuridico) che determinano una falsa rappresentazione dellarealtà.
.....Anticipando per un momento (per mere ragioni di necessitàespositiva) le osservazioni dedicate al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici- deve segnalarsi che la nozione di “mezzi fraudolenti” di cui all’art. 1 deve leggersi incoordinamento con il comma 3 del “nuovo” art. 3, disposizione che esclude espressamente chenella definizione possano rientrare le semplici violazioni degli obblighi di fatturazione oannotazione, ovvero i fenomeni di c.d. “sottofatturazione”.
Per la realizzazione del mezzo fraudolento, di un quid pluris rispetto nonsolo alle mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi, ma anche alla condotta disottofatturazione dei ricavi.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLa locuzione "frode fiscale", di per sé estranea al lessico normativo, deriva essenzialmente da una consuetudine di linguaggio che definisce come tali condotte riconducibili a diversi titoli di reato: si tratta delle violazioni di cui agli artt. 2,3 e 8 del D.Lgs. 74/2000 attinenti a comportamenti illeciti dal contenuto spiccatamente fraudolento. Trattasi di reati di pericolo, il cui momento consumativo si ravvisa o nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (art.2 e 3) o in quello dell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8), ed il cui profilo di fraudolenza si ravvisa nella precostituzione di una falsa rappresentazione contabile che consente, al soggetto passivo di imposta, di giustificare costi inesistenti o ricavi inferiori rispetto a quelli reali.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioil caro buon Tinti....
Esistono sostanzialmente tre modalità di evasione:
Fatture false (costi inesistenti: ho ricavi per 1.000 e dichiaro di aver speso 750, gli utili sono 250; ma non è vero, ho speso solo 500, gli utili sono 500);
Ricavi non dichiarati (ho incassato 500; ma non è vero, i ricavi sono 1.000);
Dichiarazione omessa (non presento la dichiarazione).
Nel primo caso si commette frode fiscale (pene più alte); negli altri due dichiarazione infedele e dichiarazione omessa
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiofatto bene...prendete quello che vi serve...
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