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CIRCOLARE 61 DEL 27/12/2010
Come anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono da
ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di trust:
---> trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni
momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
--> trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi
momento sé stesso come beneficiario;
--> trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero
da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in
conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella
gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo
consenso;
---> trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente
al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a
termine”);
---> trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal
trustee;
---> trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite
dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da
questo generato;
--->trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i
beneficiari;
---> trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o
concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
-----> La Cassazione abbatte il “trust autodichiaratoâ€
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