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Argomenti esame orale 2009

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    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
    Ama il tuo prossimo come te stesso.

    Non tutti lo sanno fare.

    Ciao Paola, sei una persona preziosa.



    per PAOLA66

    Volevo ringraziarti per il file sulla rappresentanza fiscale...mi è stat
    o molto utile!! Anche il professore ti ringrazia...siamo tutti abbastanz
    a tesi e si cerca di studiare tutto, ma come ben sai non è possibile app
    rofondire ogni argomento!!

    Ti faccio una domanda:

    é giusto dire che il mandato con rappresentanza in campo iva richiama la
    figura del rappresentante fiscale (come dal file che mi hai dato)
    mentre il mandato senza rappresentanza Iva richiama un pò tutta quella s
    toria degli spedizionieri, fatto ignoto per me fiscalmente!!!


    grazie compaesana!





    spezzo il silenzio solo per queste due amici ... in particolare te professore ... che dopo tanta assenza torni solo per menifestarmi il tuo affetto.... assolutamente ricambiato come sai.

    ...quanto a te mio giovane "Cesare"... mi guardo la cosa e poi ti faccio sapere ... sempre che a qualcuno non dispiaccia...

    ...perchè lo faccio ?...perchè mi piace molto studiare...capire ( il professore direbbe "smontare le macchinine ).... perchè a un certo punto ho capito che i " non - colleghi " tirocinanti avevano poco tempo per cercare materiale oppure per farsi sintesi decenti di argomenti lunghi 100 pagine... perchè io devo solo rivedere le cose per i quiz e piuttosto che guardare beautifull o andare a fare compere o andare dal parrucchiere ( compiacendomi della mia indubbia bravura...quanto meno ai fini dei quiz ) preferivo aiutare persone che chiedevano aiuto ma ...ben consapevole che non erano incapaci ma solo a corto - molto a corto - di tempo e di tranquillità.
    .... i toni forti ma affettuosamente scherzosi con Valelina erano dettati da una grande stima verso la ( evidente) intelligenza mostrata in varie occasioni.... io non scherzo mai con le persone che non stimo...
    nec recisa recedit

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      nel frattempo - caro Vincenzo - ... leggi questo ... e naturalmente trasmetti tutto al professore ... ... se proprio dovete parlare di "cotanto" argomento ... meglio farlo al top ...non ti pare ?
      un abbraccio ... e grazie



      INDISPONIBILITA’ OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

      ( Parere della Corte dei Conti 2007 )


      Tanto premesso, occorre indagare sulla particolare natura dell’obbligazione tributaria per verificare la sua disponibilità in generale, e, in particolare, in favore di altri enti pubblici.
      Secondo l’impostazione dottrinaria e giurisprudenziale tradizionale, nel nostro ordinamento vige il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in primo luogo quale corollario del principio di legalità, in connessione quindi alla natura vincolata dell’azione amministrativa in materia tributaria. Tale assunto si fonda sull’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, ma già precedentemente era riconducibile alla previsione dell’articolo 30 dello Statuto Albertino di pari tenore (“Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re”). Pertanto, secondo questa impostazione, la necessaria previsione dell’obbligazione tributaria in disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l’Ente impositore, comporta il necessario esercizio, da parte di quest’ultimo, dei poteri conferitigli, senza esercizio alcuno di discrezionalità.
      Prima della Costituzione il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria veniva anche ricondotto a disposizioni puntuali quali l’articolo 13 del R.D. 23 dicembre, n. 3269, che vietava espressamente al Ministro delle Finanze, ai funzionari da esso dipendenti ed a qualsiasi altra autorità pubblica, di concedere “alcuna diminuzione delle tasse e sovrattasse stabilite da questa legge, né sospendere dalla riscossione senza divenirne personalmente responsabili” o l’articolo 49 del D.L. n. 827 del 28 maggio 1924 recante il divieto di qualsiasi esenzione da imposte o tasse vigenti, nei contratti con lo Stato, al momento della stipulazione.
      Dall’entrata in vigore della Costituzione, l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria viene ricondotta ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari.
      Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge.
      La valenza del principio anche per le Regioni e le autonomie locali è confermata dall’articolo 119 della Costituzione che, dopo la riforma del titolo V, prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Fra questi il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
      Non può, tuttavia, non aversi riguardo agli strumenti deflativi del contenzioso tributario o di definizione concordata dei tributi, introdotti dal legislatore al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di conciliare le esigenze sottese al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria con altre esigenze altrettanto rilevanti, quali quelle della certezza dei rapporti giuridici, della sollecitudine nella riscossione delle somme dovute o del buon andamento dell’attività amministrativa.
      Gli istituti cui si fa riferimento, in considerazione della loro eccezionalità, non costituiscono in ogni modo una negazione del principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, bensì rappresentano deroghe che, in quanto applicabili alle sole ipotesi e secondo le modalità rigorosamente circoscritte dal legislatore, confermano la vigenza del principio (si confronti in tal senso, a titolo esemplificativo, Cassazione Civile, Sezione Tributaria, n. 12314 del 6 ottobre 2001, sull’istituto della conciliazione giudiziale quale deroga al più generale principio della normale indisponibilità per l’erario del credito di imposta).
      Il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o seriore.
      Alla luce di quanto rappresentato, questo collegio non può che segnalare la vigenza, nel nostro ordinamento, del principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, la cui riconducibilità al principio costituzionale di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari spiega la sua valenza nei confronti di tutti i soggetti passivi dell’obbligazione, tanto privati, quanto pubblici, fatte salve le eccezionali deroghe espressamente previste dalla legge. La natura pubblica del soggetto passivo del tributo non esclude, infatti, l’applicabilità dei principi sopramenzionati, atteso l’interesse costituzionalmente tutelato di assicurare un’azione pubblica imparziale in qualsiasi ambito, dunque anche nei confronti degli altri enti pubblici e delle collettività da essi rappresentate.
      nec recisa recedit

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        Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
        per PAOLA66

        Volevo ringraziarti per il file sulla rappresentanza fiscale...mi è stat
        o molto utile!! Anche il professore ti ringrazia...siamo tutti abbastanz
        a tesi e si cerca di studiare tutto, ma come ben sai non è possibile app
        rofondire ogni argomento!!

        Ti faccio una domanda:

        é giusto dire che il mandato con rappresentanza in campo iva richiama la
        figura del rappresentante fiscale (come dal file che mi hai dato)
        mentre il mandato senza rappresentanza Iva richiama un pò tutta quella s
        toria degli spedizionieri, fatto ignoto per me fiscalmente!!!

        grazie compaesana!





        spezzo il silenzio solo per queste due amici ... in particolare te professore ... che dopo tanta assenza torni solo per menifestarmi il tuo affetto.... assolutamente ricambiato come sai.

        ...quanto a te mio giovane "Cesare"... mi guardo la cosa e poi ti faccio sapere ... sempre che a qualcuno non dispiaccia...

        ...perchè lo faccio ?...perchè mi piace molto studiare...capire ( il professore direbbe "smontare le macchinine ).... perchè a un certo punto ho capito che i " non - colleghi " tirocinanti avevano poco tempo per cercare materiale oppure per farsi sintesi decenti di argomenti lunghi 100 pagine... perchè io devo solo rivedere le cose per i quiz e piuttosto che guardare beautifull o andare a fare compere o andare dal parrucchiere ( compiacendomi della mia indubbia bravura...quanto meno ai fini dei quiz ) preferivo aiutare persone che chiedevano aiuto ma ...ben consapevole che non erano incapaci ma solo a corto - molto a corto - di tempo e di tranquillità.
        .... i toni forti ma affettuosamente scherzosi con Valelina erano dettati da una grande stima verso la ( evidente) intelligenza mostrata in varie occasioni.... io non scherzo mai con le persone che non stimo...
        grazie Paola!!! questo parere sull'indisponibilità dell'obbl. trib. è ottimo!!! ora a poco tempo dall'esame, con quel grande minestrone che ho in testa, una lettura meno accademica ma più pratica ti invoglia ad andare cmq avanti verso la conquista di un posto di lavoro!!
        Non ho molta memoria e la mia laurea è il frutto di ragionamenti e applicazioni e non di tante definizioni a memoria! spero che il metodo di studio da sempre utilizzato non mi tradisca adesso!!!

        Ti sei guadagnata un aiuto allas spesa in più...., posso portare anche 5 buste insieme
        gnegno nazionale :)

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          Originariamente inviato da gnegno Visualizza il messaggio
          grazie Paola!!! questo parere sull'indisponibilità dell'obbl. trib. è ottimo!!! ora a poco tempo dall'esame, con quel grande minestrone che ho in testa, una lettura meno accademica ma più pratica ti invoglia ad andare cmq avanti verso la conquista di un posto di lavoro!!
          Non ho molta memoria e la mia laurea è il frutto di ragionamenti e applicazioni e non di tante definizioni a memoria! spero che il metodo di studio da sempre utilizzato non mi tradisca adesso!!!

          Ti sei guadagnata un aiuto allas spesa in più.... posso portare anche 5 buste insieme





          sono contenta che tu abbia gradito ... l'esposizione del consiglio di stato...

          ora per quanto riguarda quello che mi hai chiesto...si senz'altro il rappresentante fiscale iva è rappresentante con mandato ( o meglio mandato con rappresentanza ) mentre lo spedizioniere è mandato senza rappresentanza così come impostato dal memento al n. 3474 ma... la questione è mal posta civilisticamente... mi spiego... in civile l'unica forma di rappresentanza è quella che deriva da una procura che autorizza la spendita del nome la quale appinto conferisce la "facoltà" al rappresentante di compiere atti giuridici patrimoniali in nome e per conto del rappresentato e proprio la spendita del nome consente di imputare gli effetti giuridici dell'atto "direttamente" nella sfera del rappresentato senza prima transitare in quella del rappresentante ( che in fondo è quello che stipula ma non quello cui vengono imputati gli effetti ... c'è una dissociazione tra parte formale dell'atto ... il rappresentante e parte sostanziale dell'atto ... il rappresentato ) : ma a fronte di una semplice procura ( che ribadisco attribuisce al rappresentate la facoltà non l'obbligo di stipulare ) il rappresentato non può essere sicuro che il rappresentante compirà l'atto perchè dalla procura non nasce nessun obbligo per il rappresentante ... conseguentemente il rappresentato per essere sicuro affianca alla procura ( che è atto unilaterale autorizzatorio ) un mandato che invece è un contratto con cui il mamdatario ( ciò quello che ha la procura ossia il rappresentante ) si " obbliga" a compiere un atto ... in sintesi è l'accoppiata procura ( spendita del nome con imputazione diretta degli effetti al rappresentante) + mandato ( contratto con il quale il mandatario - rappresentante si obbliga a compiere un atto ) a definire la figura del mandato con rappresentanza ( ossia con procura ) ... in conclusione
          1) mandato con rappresentanza ... mandato più procura ...l'operazione si imputa direttamente al rappresentante...non ci sono 2 passaggi
          2) mandato senza rappresentanza ... solo mandato senza procura ... tecnicamente le operazioni sono 2 ... terzo - mandatario / mandatario - mandante ( e così si spiega la norma dell'art.3 decreto iva al comma 3 quando dice che le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza ( ossia senza procura) sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario ( ...perchè tra loro due c'è formalmente un ritrasferimento )... con la conseguenza poi che il compenso del mandatario ( che mica lavora gratis... il mandato dice il c.c. si presume oneroso ) non entra nell'iva ( anzi il mandatario - spedizioniere è considerato libero professionista e va con l'irpef.

          ...so che è un gran casino e non so quanto possa esserti chiaro tutto stò bailamme ... se c'è qualcosa che non va ...fammi sapere
          ...quanto allo spedizioniere ho dato un'occhiata ... è un gran casino ... già mi stà antipatico ... comunque domani vedo di capirci qualcosa....
          ciao
          nec recisa recedit

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            Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio







            sono contenta che tu abbia gradito ... l'esposizione del consiglio di stato...

            ora per quanto riguarda quello che mi hai chiesto...si senz'altro il rappresentante fiscale iva è rappresentante con mandato ( o meglio mandato con rappresentanza ) mentre lo spedizioniere è mandato senza rappresentanza così come impostato dal memento al n. 3474 ma... la questione è mal posta civilisticamente... mi spiego... in civile l'unica forma di rappresentanza è quella che deriva da una procura che autorizza la spendita del nome la quale appinto conferisce la "facoltà" al rappresentante di compiere atti giuridici patrimoniali in nome e per conto del rappresentato e proprio la spendita del nome consente di imputare gli effetti giuridici dell'atto "direttamente" nella sfera del rappresentato senza prima transitare in quella del rappresentante ( che in fondo è quello che stipula ma non quello cui vengono imputati gli effetti ... c'è una dissociazione tra parte formale dell'atto ... il rappresentante e parte sostanziale dell'atto ... il rappresentato ) : ma a fronte di una semplice procura ( che ribadisco attribuisce al rappresentate la facoltà non l'obbligo di stipulare ) il rappresentato non può essere sicuro che il rappresentante compirà l'atto perchè dalla procura non nasce nessun obbligo per il rappresentante ... conseguentemente il rappresentato per essere sicuro affianca alla procura ( che è atto unilaterale autorizzatorio ) un mandato che invece è un contratto con cui il mamdatario ( ciò quello che ha la procura ossia il rappresentante ) si " obbliga" a compiere un atto ... in sintesi è l'accoppiata procura ( spendita del nome con imputazione diretta degli effetti al rappresentante) + mandato ( contratto con il quale il mandatario - rappresentante si obbliga a compiere un atto ) a definire la figura del mandato con rappresentanza ( ossia con procura ) ... in conclusione
            1) mandato con rappresentanza ... mandato più procura ...l'operazione si imputa direttamente al rappresentante...non ci sono 2 passaggi
            2) mandato senza rappresentanza ... solo mandato senza procura ... tecnicamente le operazioni sono 2 ... terzo - mandatario / mandatario - mandante ( e così si spiega la norma dell'art.3 decreto iva al comma 3 quando dice che le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza ( ossia senza procura) sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario ( ...perchè tra loro due c'è formalmente un ritrasferimento )... con la conseguenza poi che il compenso del mandatario ( che mica lavora gratis... il mandato dice il c.c. si presume oneroso ) non entra nell'iva ( anzi il mandatario - spedizioniere è considerato libero professionista e va con l'irpef.

            ...so che è un gran casino e non so quanto possa esserti chiaro tutto stò bailamme ... se c'è qualcosa che non va ...fammi sapere
            ...quanto allo spedizioniere ho dato un'occhiata ... è un gran casino ... già mi stà antipatico ... comunque domani vedo di capirci qualcosa....
            ciao
            tutto chiaro e limpido!!! concordo pienamente!!! avevo letto la nota sul memento e mi trovo a darti completamente ragione, anche sullo spedizioniere

            grazie compaesana!!! sei stata di aiuto e sostegno come sempre!!!
            gnegno nazionale :)

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              In onore della mia preziosissima amica vi rimetto un esempio di cessione del contratto di leasing ridotto ai minimi termini ed interpretato dal punto di vista contabile :

              almeno se non servirà a me potrà servire a qualcuno dei forumisti.

              Come è noto la cessione del contratto di leasing genera una sopravvenienza impropria quando il valore corrente del bene è superiore al valore (alcuni dicono attualizzato) dei canoni ancora non pagati e del prezzo di riscatto, ecco a voi le registrazioni in partita doppia .

              Al momento della cessione il bene viene valutato a 500.
              I canoni residui e il valore di riscatto è di 400. La sopravvenienza è dunque di 100.

              Si rileverà dunque

              Impianti (dare 500)
              Debiti per canoni da pagare (avere 400)
              Sopravvenienza (avere 100)

              dunque si effettua la cessione del contratto

              banca (200) D
              debiti (400) D
              Impianti (500) A
              Iva debito (100)A

              Il cessionario si accolla il debito di 400 verso il concedente e paga la differenza al cedente.

              Credo possa andare bene.
              Totalmente doc




              Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio







              sono contenta che tu abbia gradito ... l'esposizione del consiglio di stato...

              ora per quanto riguarda quello che mi hai chiesto...si senz'altro il rappresentante fiscale iva è rappresentante con mandato ( o meglio mandato con rappresentanza ) mentre lo spedizioniere è mandato senza rappresentanza così come impostato dal memento al n. 3474 ma... la questione è mal posta civilisticamente... mi spiego... in civile l'unica forma di rappresentanza è quella che deriva da una procura che autorizza la spendita del nome la quale appinto conferisce la "facoltà" al rappresentante di compiere atti giuridici patrimoniali in nome e per conto del rappresentato e proprio la spendita del nome consente di imputare gli effetti giuridici dell'atto "direttamente" nella sfera del rappresentato senza prima transitare in quella del rappresentante ( che in fondo è quello che stipula ma non quello cui vengono imputati gli effetti ... c'è una dissociazione tra parte formale dell'atto ... il rappresentante e parte sostanziale dell'atto ... il rappresentato ) : ma a fronte di una semplice procura ( che ribadisco attribuisce al rappresentate la facoltà non l'obbligo di stipulare ) il rappresentato non può essere sicuro che il rappresentante compirà l'atto perchè dalla procura non nasce nessun obbligo per il rappresentante ... conseguentemente il rappresentato per essere sicuro affianca alla procura ( che è atto unilaterale autorizzatorio ) un mandato che invece è un contratto con cui il mamdatario ( ciò quello che ha la procura ossia il rappresentante ) si " obbliga" a compiere un atto ... in sintesi è l'accoppiata procura ( spendita del nome con imputazione diretta degli effetti al rappresentante) + mandato ( contratto con il quale il mandatario - rappresentante si obbliga a compiere un atto ) a definire la figura del mandato con rappresentanza ( ossia con procura ) ... in conclusione
              1) mandato con rappresentanza ... mandato più procura ...l'operazione si imputa direttamente al rappresentante...non ci sono 2 passaggi
              2) mandato senza rappresentanza ... solo mandato senza procura ... tecnicamente le operazioni sono 2 ... terzo - mandatario / mandatario - mandante ( e così si spiega la norma dell'art.3 decreto iva al comma 3 quando dice che le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza ( ossia senza procura) sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario ( ...perchè tra loro due c'è formalmente un ritrasferimento )... con la conseguenza poi che il compenso del mandatario ( che mica lavora gratis... il mandato dice il c.c. si presume oneroso ) non entra nell'iva ( anzi il mandatario - spedizioniere è considerato libero professionista e va con l'irpef.

              ...so che è un gran casino e non so quanto possa esserti chiaro tutto stò bailamme ... se c'è qualcosa che non va ...fammi sapere
              ...quanto allo spedizioniere ho dato un'occhiata ... è un gran casino ... già mi stà antipatico ... comunque domani vedo di capirci qualcosa....
              ciao
              I.Santacrocelover

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                Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                In onore della mia preziosissima amica vi rimetto un esempio di cessione del contratto di leasing ridotto ai minimi termini ed interpretato dal punto di vista contabile :

                almeno se non servirà a me potrà servire a qualcuno dei forumisti.

                Come è noto la cessione del contratto di leasing genera una sopravvenienza impropria quando il valore corrente del bene è superiore al valore (alcuni dicono attualizzato) dei canoni ancora non pagati e del prezzo di riscatto, ecco a voi le registrazioni in partita doppia .

                Al momento della cessione il bene viene valutato a 500.
                I canoni residui e il valore di riscatto è di 400. La sopravvenienza è dunque di 100.

                Si rileverà dunque

                Impianti (dare 500)
                Debiti per canoni da pagare (avere 400)
                Sopravvenienza (avere 100)

                dunque si effettua la cessione del contratto

                banca (200) D
                debiti (400) D
                Impianti (500) A
                Iva debito (100)A

                Il cessionario si accolla il debito di 400 verso il concedente e paga la differenza al cedente.

                Credo possa andare bene.
                Totalmente doc
                mi fai paura!!!!
                gnegno nazionale :)

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                  Originariamente inviato da gnegno Visualizza il messaggio
                  mi fai paura!!!!
                  mamma mia!!!

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                    [QUOTE=[B]romasco[/B];315576]In onore della mia preziosissima amica vi rimetto un esempio di cessione del contratto di leasing ridotto ai minimi termini ed interpretato dal punto di vista contabile :

                    almeno se non servirà a me potrà servire a qualcuno dei forumisti.




                    sò che è inutile dirlo...ma desidero che ti sia ben chiaro e possibilmente anche di sostegno ... quando farai l'esame ... ci saranno molte persone che ti saranno vicine con il cuore ... niente potrà andare male ...
                    nec recisa recedit

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                      scusate se vi disturbo ragazzi, ma qualcuno aveva gia postato la risposta x la svalutazione di crediti? che c'è da dire esattamente?

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                      Sto operando...
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