ho chiamato in piemonte e mi hanno confermato l'inizio del tirocinio AL MASSIMO per i primi di ottobre.
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Ma come si lavora all'Agenzia delle Entrate?
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Originariamente inviato da picuinessa Visualizza il messaggioaltra domanda...
ma entro quanto tempo dalla pubblicazione dei risultati dovrebbe arrivare la convocazione a casa? ed entro quanto tempo occorre rispondere?
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la mia esperienza
lavorare in agenzia non è male..dipende molto da dove vai a finire, ci sono uffici anziani che hanno bisogno di giovani e uffici giovani il cui ambiente è più allegro, ma hai anche simpatici colleghi che ti pugnalerebbero per farsi belli con il capo.
io sono capitata in un ufficio con persone più grandi, ma non è male. si lavora sodo, da noi giovani si pretende più elasticità, però lo stipendio è piuttosto alto!!!
al controllo fai di tutto, ogni accertamento è diverso da quello precedente (molto carine anche le adesioni), più complesse le verifiche, ma sono le più stimolanti.
dove sono io si fa sia attività esterne sia accertamento, certo il pubblico non ti ama: chiedi soldi, si è mai visto qualcuno felice di sborsarli???
Pian piano ti abitui sia ai contribuenti sia ai commercialisti (attenti neo-assunti, la maggior parte tenderà a raggirarvi all'inizio o comunque a non prendervi sul serio!!!).
io sono una cfl, non so se mi assumeranno con i limiti per le stabilizzazioni, chiedo a qualche ben informato notizie a riguardo!!
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Parlo del primo anno:
Originariamente inviato da gianl Visualizza il messaggioAi ventimila e rotti devi aggiungere 490 euro mensili di indennità, più qualche altra cosa, meno le trattenute fiscali e previdenziali e assicurative a carico del dipendente.
Non conosco tutto nei dettagli ma, fidati, il nettissimo (quindi esclusi eventuali straordinari) il primo anno - cioè quando non sono trattenute le addizionali irpef regionale e comunale - è sui 1500 e rotti (non credo superi i 1520-1530).Giogiò
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gianl
Originariamente inviato da isodiana Visualizza il messaggioIn effetti mi risulta che i dipendenti della banca d'Italia non sono "contrattualizzati", un po' come i professori universitari. Più che un contratto di lavoro credo si tratti di una "nomina", o comunque di un rapporto non assimilabile, su alcuni punti, al pubblico impiego, al di là del fatto che comunque per entrare fanno un concorso, etc. e poi sono soggetti a norme molto simili a quelle che regolano la P.A. sotto il profilo della gestione del rapporto.
Mi risulta altresì che dopo un tot di anni a chi è laureato venga "pagata la laurea", cioè se sei entrato come diplomato dopo un po' ti pagano come un laureato, semplicemente perchè "tu" hai la laurea (e non perchè la qualifica tua sia cambiata). almeno questo ho capito girando per forum vari.
Andando nel dettaglio, si tratta di:
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e delle forze di polizia;
- personale della carriera diplomatica e prefettizia;
- dipendenti della Banca d'Italia (D.Lgs. c.p.s. 691/1947);
- dipendenti della CONSOB (Legge 281/1985);
- dipendenti dell'ISVAP;
- dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge 287/1990);
- dipendenti dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (Legge 481/1995);
- dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge 249/1997);
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Ma la natura del rapporto d'impiego (privatistica o pubblicistica) non comporta differenze nell'avanzamento di carriera (se si esclude i militari per i quali tradizionalmente valgono regole peculiari).
In ogni ente pubblico si svolgono concorsi interni, ma bisogna distinguere tra quelli per la dirigenza e quelli per le progressioni all'interno della stessa area (ad es. in AE da terza area F1 a terza area F2). Nel secondo caso la progressione è essenzialmente uno scatto di stipendio, non implica modifiche nelle mansioni lavorative. Ed è in questi concorsi che l'anzianità gioca un ruolo essenziale. In altre parole, il "concorso" è tale per convenzione semantica perchè in realtà, principalmente se non esclusivamente, si valutano titoli legati all'anzianità (addirittura in alcuni "concorsi" si sono contati i giorni effettivi di servizio di ciascun concorrente per stabilire la graduatoria di "merito").
I concorsi per passaggi d'area (cioè quelli per la dirigenza) sono tutta un'altra faccenda.
Per non farla lunga, l'art. 28 del solito D.Lgs. 165/2001 recita testualmente, ai primi due commi:
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
Quindi chi vincerà questo concorso e aspirerà alla dirigenza dovrà attendere cinque anni e poi potrà partecipare al primo concorso bandito. (N.B.: un dipendente pubblico di qualsivoglia Amministrazione può partecipare, se ha i requisiti previsti dall'articolo citato, ai concorsi per la dirigenza banditi da qualunque altra Amministrazione, e non solo da quella alle cui dipendenze lavora). E questo concorso è un concorso "serio", cioè con le solite eventuali prove preselettive, i due scritti e l'orale, il tutto tarato sulla specificità del lavoro che si dovrà fare (dirigente e non "semplice" funzionario). "Serio" per quel che riguarda la forma, perchè nella sostanza se ne sentono di tutti i colori su questi concorsi.
Per completezza aggiungo il resto dell'art. 29:
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, sentita La Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui al lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, puo' essere previsto che il ciclo formativo. di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
Spero di esservi stato un po' d'aiuto.Ultima modifica di gianl; 30-07-2008, 01:43.
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