Non credete di stare tranqulli anche voi!!!!! fate attenzione al 6° comma!!!!!!!!!
DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Consiglio dei Ministri: 18/06/2008
http://www.governo.it/Governo/Provve...=39417#correla
Art. 74
(Riduzione degli assetti organizzativi)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del
Consiglio dei ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti
pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza,
razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20
e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
- alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino
delle competenze degli uffici;
- all’unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo
specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete
periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente
ridotte, ferma restando la possibilità dell’immissione di nuovi dirigenti, nei termini
previsti dall’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logisticostrumentali
e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni
istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando
una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono
disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l’utilizzo congiunto delle risorse
umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato
rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa,
provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell’ambito degli uffici
territoriali di Governo nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presente
disposizione da parte dei Ministeri si tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti
emanati ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto
riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento
delle corrispondenti economie con l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al prente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Consiglio dei Ministri: 18/06/2008
http://www.governo.it/Governo/Provve...=39417#correla
Art. 74
(Riduzione degli assetti organizzativi)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del
Consiglio dei ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti
pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza,
razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20
e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
- alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino
delle competenze degli uffici;
- all’unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo
specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete
periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente
ridotte, ferma restando la possibilità dell’immissione di nuovi dirigenti, nei termini
previsti dall’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logisticostrumentali
e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni
istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando
una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono
disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l’utilizzo congiunto delle risorse
umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato
rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa,
provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell’ambito degli uffici
territoriali di Governo nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presente
disposizione da parte dei Ministeri si tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti
emanati ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto
riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento
delle corrispondenti economie con l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al prente articolo.
5. Sino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Commenta