CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 27 dicembre 2007 n. 6657 - Pres. Varrone, Est. Bellomo - Baldassarre (Avv.ti Tortelli e Galluccio Mezio) c. Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca ed altro (Avv. Stato Melillo) e Zizzari ed altro (n.c.) - (annulla T.A.R. Puglia - Lecce, sent. 22 dicembre 2001, n. 8309).
Concorso - Limiti di età - Abolizione - Ex art. 3 della L. n. 127 del 1997 - Deroghe - Debbono essere previste da norme regolamentari - Deroga prevista con D.M. non avente natura regolamentare - Inapplicabilità - Fattispecie relativa a candidato che, al momento della domanda, non aveva ancora compiuto 18 anni.
L’art. 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997 n. 127, nel prevedere che la partecipazione a concorsi indetti dalla P.A. non è soggetta a limiti di età, fa salve solo le deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità; non può pertanto essere applicata ad un concorso (nella specie, per conferimento di supplenze nelle scuole) il limite di età di 18 anni, fissato per l’accesso al rapporto d’impiego dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 4 giugno 2001 n. 103, atteso che quest’ultimo decreto non ha natura regolamentare, non essendo stato adottato con il procedimento indicato dall’art. 17 della L. 400 del 1988, e non essendo qualificato neppure come regolamento nel testo (1).
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(1) Dispone l'art. 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997 n. 127, che: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".
In applicazione di tale norma nella specie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione da un concorso per il conferimento di supplenze nella scuola di un candidato per mancato compimento dei 18 anni di età alla data di presentazione della domanda, atteso che il limite di anni 18 era stato fissato per l’accesso al rapporto d’impiego dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 4 giugno 2001 n. 103, il quale non ha natura regolamentare.
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Documenti correlati:
CONSIGLIO DI STATO SEZ. I, parere 19-11-2003, n. 3927, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds1_2003-11-19.htm (sui limiti di applicabilità dell’abolizione del requisito dell’età ex art. 3 L. n. 127/1997 per l'accesso a posti di pubblico impiego).
TAR LAZIO - ROMA SEZ. I BIS, sentenza 26-5-2005, n. 4200, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarlazi...2005-05-26.htm (sulla legittimità della previsione di limiti massimi di età per la partecipazioni a taluni tipi di concorso e sulle modalità di computo del limite di età - fattispecie relativa a concorso per Vigile del Fuoco per il quale è previsto il limite dei 37 anni di età).
TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. II, sentenza 3-6-2005, n. 807, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/taremilabo2_2005-06-03.htm (sulla legittimità delle disposizioni che prevedono dei limiti di età per l’ammissione al concorso per posti di notaio).
TAR PUGLIA - BARI SEZ. II, sentenza 29-8-2005, n. 3611, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/tarpugl...05-08-29-2.htm (sull’impossibilità di applicare l’art. 3 della L. n. 127/1997 che ha abolito i limiti di età nei concorsi pubblici ad un concorso la cui fase di ammissione si sia esaurita alla data di entrata in vigore della suddetta norma).
F A T T O
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Baldassarre Enrico domandava l'annullamento del provvedimento datato 11.10.2001 che lo escludeva dalle graduatorie di istituto del personale docente ai fini del conferimento delle supplenze nelle classi di concorso A031 (Educazione Musicale nelle scuole medie e superiori) e AJ77 (Strumento Musicale - Chitarra) e del provvedimento datato 9.11.2001 di rigetto del reclamo avverso lo stesso, entrambi adottati del Preside dell’Istituto di Istruzione Superiore P. Colonna di Galatina.
A fondamento del ricorso, premesso che l’esclusione era stato disposta per mancato compimento dei 18 anni di età alla data di presentazione della domanda, deduceva violazione dell’art. 3, comma 6 Legge 127/1997 e del D.lgs. 287/94, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’amministrazione.
Con sentenza emessa in rito immediato n. 8309 del 22 dicembre 2001 il TAR rigettava il ricorso.
2. La sentenza è stata appellata da Baldassarre Enrico, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all’appello il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2007.
D I R I T T O
1. L’appello è fondato.
2. La sentenza appellata ha considerato che l’art. 3, comma 6 della legge n. 127/1997 prevede che la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità, e che la particolare natura del servizio d’insegnamento e la necessità che lo stesso sia prestato da soggetti nei quali il processo di maturazione si sia compiutamente sviluppato giustifica il limite di età di anni 18, fissato per l’accesso al rapporto d’impiego dall’art. 3, comma 1, lett. b) del DM 4 giugno 2001 n. 103.
Lamenta l’appellante che siffatto decreto è sprovvisto di natura regolamentare e, pertanto, inidoneo a fondare una deroga all’abolizione dei limiti di età per l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni.
Eccepisce l’amministrazione che la censura è inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, e comunque infondata.
3. L’eccezione è priva di pregio, perché l’appello critica la sentenza in relazione al motivo del ricorso di primo grado con cui si deduceva la violazione dell’art. 3, comma 6 Legge 127/1997.
Tale censura è fondata, atteso che il DM 4 giugno 2001 n. 103 non ha natura regolamentare, non essendo stato adottato con il procedimento indicato dall’art. 17 L. 400/88, e neppure viene qualificato come regolamento nel testo.
Il Ministero obietta che lo stesso si basa su una fonte regolamentare, precisamente il D.M. 25 maggio 2000 n. 201, il cui art. 9, comma 1 stabilisce che "I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate". Tuttavia è evidente come il rinvio contenuto in detta disposizione non riguarda la fissazione del limite di età, che è requisito sostanziale dell’accesso e non certo termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande. Peraltro, un eventuale rinvio in proposito non sarebbe comunque compatibile con il disposto di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, che demanda a una fonte regolamentare la previsione dei casi in cui operi il limite di età, senza che possa ammettersi che il regolamento non ponga detta previsione ma autorizzi un atto amministrativo a porla, poiché il regolamento non può derogare alla legge, come accadrebbe qualora lo stesso modificasse la competenza a fissare la previsione, rinviando a una fonte non normativa.
4. L’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in 6000,00 euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 6 novembre 2007, con l'intervento dei sigg.ri:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Francesco Bellomo Consigliere Est.
Concorso - Limiti di età - Abolizione - Ex art. 3 della L. n. 127 del 1997 - Deroghe - Debbono essere previste da norme regolamentari - Deroga prevista con D.M. non avente natura regolamentare - Inapplicabilità - Fattispecie relativa a candidato che, al momento della domanda, non aveva ancora compiuto 18 anni.
L’art. 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997 n. 127, nel prevedere che la partecipazione a concorsi indetti dalla P.A. non è soggetta a limiti di età, fa salve solo le deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità; non può pertanto essere applicata ad un concorso (nella specie, per conferimento di supplenze nelle scuole) il limite di età di 18 anni, fissato per l’accesso al rapporto d’impiego dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 4 giugno 2001 n. 103, atteso che quest’ultimo decreto non ha natura regolamentare, non essendo stato adottato con il procedimento indicato dall’art. 17 della L. 400 del 1988, e non essendo qualificato neppure come regolamento nel testo (1).
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(1) Dispone l'art. 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997 n. 127, che: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".
In applicazione di tale norma nella specie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione da un concorso per il conferimento di supplenze nella scuola di un candidato per mancato compimento dei 18 anni di età alla data di presentazione della domanda, atteso che il limite di anni 18 era stato fissato per l’accesso al rapporto d’impiego dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 4 giugno 2001 n. 103, il quale non ha natura regolamentare.
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Documenti correlati:
CONSIGLIO DI STATO SEZ. I, parere 19-11-2003, n. 3927, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds1_2003-11-19.htm (sui limiti di applicabilità dell’abolizione del requisito dell’età ex art. 3 L. n. 127/1997 per l'accesso a posti di pubblico impiego).
TAR LAZIO - ROMA SEZ. I BIS, sentenza 26-5-2005, n. 4200, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarlazi...2005-05-26.htm (sulla legittimità della previsione di limiti massimi di età per la partecipazioni a taluni tipi di concorso e sulle modalità di computo del limite di età - fattispecie relativa a concorso per Vigile del Fuoco per il quale è previsto il limite dei 37 anni di età).
TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. II, sentenza 3-6-2005, n. 807, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/taremilabo2_2005-06-03.htm (sulla legittimità delle disposizioni che prevedono dei limiti di età per l’ammissione al concorso per posti di notaio).
TAR PUGLIA - BARI SEZ. II, sentenza 29-8-2005, n. 3611, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/tarpugl...05-08-29-2.htm (sull’impossibilità di applicare l’art. 3 della L. n. 127/1997 che ha abolito i limiti di età nei concorsi pubblici ad un concorso la cui fase di ammissione si sia esaurita alla data di entrata in vigore della suddetta norma).
F A T T O
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Baldassarre Enrico domandava l'annullamento del provvedimento datato 11.10.2001 che lo escludeva dalle graduatorie di istituto del personale docente ai fini del conferimento delle supplenze nelle classi di concorso A031 (Educazione Musicale nelle scuole medie e superiori) e AJ77 (Strumento Musicale - Chitarra) e del provvedimento datato 9.11.2001 di rigetto del reclamo avverso lo stesso, entrambi adottati del Preside dell’Istituto di Istruzione Superiore P. Colonna di Galatina.
A fondamento del ricorso, premesso che l’esclusione era stato disposta per mancato compimento dei 18 anni di età alla data di presentazione della domanda, deduceva violazione dell’art. 3, comma 6 Legge 127/1997 e del D.lgs. 287/94, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’amministrazione.
Con sentenza emessa in rito immediato n. 8309 del 22 dicembre 2001 il TAR rigettava il ricorso.
2. La sentenza è stata appellata da Baldassarre Enrico, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all’appello il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2007.
D I R I T T O
1. L’appello è fondato.
2. La sentenza appellata ha considerato che l’art. 3, comma 6 della legge n. 127/1997 prevede che la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità, e che la particolare natura del servizio d’insegnamento e la necessità che lo stesso sia prestato da soggetti nei quali il processo di maturazione si sia compiutamente sviluppato giustifica il limite di età di anni 18, fissato per l’accesso al rapporto d’impiego dall’art. 3, comma 1, lett. b) del DM 4 giugno 2001 n. 103.
Lamenta l’appellante che siffatto decreto è sprovvisto di natura regolamentare e, pertanto, inidoneo a fondare una deroga all’abolizione dei limiti di età per l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni.
Eccepisce l’amministrazione che la censura è inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, e comunque infondata.
3. L’eccezione è priva di pregio, perché l’appello critica la sentenza in relazione al motivo del ricorso di primo grado con cui si deduceva la violazione dell’art. 3, comma 6 Legge 127/1997.
Tale censura è fondata, atteso che il DM 4 giugno 2001 n. 103 non ha natura regolamentare, non essendo stato adottato con il procedimento indicato dall’art. 17 L. 400/88, e neppure viene qualificato come regolamento nel testo.
Il Ministero obietta che lo stesso si basa su una fonte regolamentare, precisamente il D.M. 25 maggio 2000 n. 201, il cui art. 9, comma 1 stabilisce che "I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate". Tuttavia è evidente come il rinvio contenuto in detta disposizione non riguarda la fissazione del limite di età, che è requisito sostanziale dell’accesso e non certo termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande. Peraltro, un eventuale rinvio in proposito non sarebbe comunque compatibile con il disposto di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, che demanda a una fonte regolamentare la previsione dei casi in cui operi il limite di età, senza che possa ammettersi che il regolamento non ponga detta previsione ma autorizzi un atto amministrativo a porla, poiché il regolamento non può derogare alla legge, come accadrebbe qualora lo stesso modificasse la competenza a fissare la previsione, rinviando a una fonte non normativa.
4. L’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in 6000,00 euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 6 novembre 2007, con l'intervento dei sigg.ri:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Francesco Bellomo Consigliere Est.
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