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Originariamente inviato da totonno Visualizza il messaggioIn pratica?"L\'ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista sa che è vero" - Oscar Wilde
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io sono stato il primo in questo forum ad avvisarvi della schifezza di finanziaria 2008....é vero é solo una bozza, non é (per fortuna) il testo definitivo di dicembre...ma se venisse licenziata così io perderei sicuramente il lavoro e tornerei disoccupato (sono un tempo determinato). inoltre non si potrà più assumere i c.f.l. delle entrate. provare per credere
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Originariamente inviato da totonno Visualizza il messaggioIn pratica?
Avete capito benissimo. Chi si ritrova in graduatorie per assunzioni come c.f.l., t.d. ecc.. non potrà più essere assunto. I tempi determinati possono invece essere assunti solo per 3 mesi, prorogabili al massimo fino a 2 anni.
La conseguenza sarebbe un'aumento gigantesco della disoccupazione.
Lo so cosa state pensando. Che questa bozza di finanziaria é un'assurdità totale, una amenità del diritto.
Eppure un Governo ha avuto il coraggio di proporla al Parlamento come disegno di legge.
Se non ci credete leggete qui:
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Art. 120
(Assunzioni di personale)
1.Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.
2.All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."
3.All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.
4.Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
5.I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
6.Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
7.Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
8.Le assunzioni di cui al comma 6 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9.Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 6 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
10.All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011".
11.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
12.Al fine di incrementare la fruizione degli Istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
13.Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte ed amministrativi, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
14.La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15.All'onere derivante dall'attuazione dei commi dal 12 al 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
16.Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane S.p.a., già dipendente dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
17.All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al punto 3 della lettera c), sostituire le parole "può essere valutata" con le seguenti: "è verificata";
b)in fine, aggiungere il seguente periodo: "Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483.
Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le Camere di commercio possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente , ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.
L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 1 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al d.m. 8 febbraio 2006.
Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 1, lettera a).
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Art. 119
(Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e forme contrattuali flessibili)
1.Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria". (professionale ?)
2.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3.L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
"Articolo 36
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)
1.Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali (o ) per periodi non superiori a tre mesi.
2.In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3.Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
5.Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6.In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
7.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.
8.Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
9.Gli enti del servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10.Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina responsabilità contabile del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento o del contratto di finanziamento del progetto di ricerca, salva la responsabilità civile nei confronti del committente."
Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15%.
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X amgspa, credo che la tua interpretazione non sia corretta, infatti l'articolo 120 comma 5 recita : 5.I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008. Il comma che prevede dall'anno prossimo assunzioni solo a tempo indeterminato, vale per i prossimi concorsi, quindi in pratica tutela i vecchi contratti CFL, che dici?
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