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fondi in sospensione d'imposta

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    fondi in sospensione d'imposta

    qualcuno sa spiegarmi cosa sono? sto studiando le operazioni straordinarie delle società e fino al principio di neutralità ci sono, appena arrivo all'art. 172 tuir mi perdo
    help
    Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. [I]Woody Allen[/I]

    #2
    Ti Invio In Allegato 2 Dispense Che Spero Ti Saranno Utili Per Capire Meglio L'argomento.
    Vedi In Particolare L'aspetto Fiscale.
    Buono Studio
    File allegati

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      #3
      “La ricostituzione delle riserve in bilancio
      Il comma 5 dell’articolo 172 del TUIR disciplina il trattamento fiscale applicabile alle riserve in
      sospensione d’imposta distinguendo due categorie, ovvero:
      · le riserve tassabili in ogni caso se non ricostituite nel bilancio successivo alla fusione della
      società incorporante o risultante dalla fusione. A titolo esemplificativo sono tali:
      - il fondo sopravvenienze attive (ex articolo 55, comma 4, TUIR);
      - il fondo di accantonamento istituito ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 317/1991;
      - il fondo di accantonamento istituito ai sensi dell’articolo 33, comma 9, della legge n. 413/1991;
      - la riserva per ammortamenti anticipati (ex articolo 67, comma 3, previgente TUIR);
      Relativamente alle modalità di ricostituzione, il novellato comma 5 dell’articolo 172 prevede la
      necessità di utilizzare in via prioritaria l’eventuale avanzo di fusione emergente dall’operazione.
      · le riserve in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione. A titolo
      esemplificativo sono tali:
      - le riserve da rivalutazione monetaria (legge 2 dicembre 1975 n. 576 e legge 10 marzo 1983, n.
      72);
      - la riserva da rivalutazione (ex articolo 4 legge n. 408/1990 e articolo 26 legge n. 413/1991);
      - le riserve da condono.
      Queste riserve devono essere ricostituite previa sussistenza di un avanzo di fusione o di un aumento
      di capitale sociale dell’incorporante di ammontare superiore al capitale complessivo delle società
      partecipanti alla fusione che viene concambiato; (ad esempio sono tali le riserve da rivalutazione
      monetarie). Viceversa, qualora la fusione non comporti avanzo o aumento di capitale “eccedente”,
      detti fondi possono scomparire senza alcun onere; in tale ipotesi il vincolo di non distribuzione ad
      essi relativo si trasferisce sul capitale della società incorporante e comporta la tasssabilità di detti
      fondi solo:
      -se e nei limiti in cui vi sia un avanzo di fusione o un aumento di capitale eccedente;
      - in occasione della distribuzione dell’avanzo e della riduzione del capitale sociale per esuberanza
      - in occasione della liquidazione della società;
      - le riserve o fondi che sono stati imputati al capitale delle società fuse o incorporate alla fusione
      si intendono trasferiti nel capitale della società incorporante e concorrono a formare il reddito in
      caso di riduzione del capitale per esuberanza.”

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        #4
        ma grazie!!

        ross80 non so come ringraziarti in bocca al lupo per l'orale!

        c.
        Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. [I]Woody Allen[/I]

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          #5
          Di Niente!!!
          In Bocca Al Lupo A Te!!! (io Ho Gia' Fatto)

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            #6
            ciao ross, hai ricevuto il mio messaggio da messenger quando ti sei riconnessa?
            Gabriele

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