qualcuno sa spiegarmi cosa sono? sto studiando le operazioni straordinarie delle società e fino al principio di neutralità ci sono, appena arrivo all'art. 172 tuir mi perdo
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Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. [I]Woody Allen[/I]
“La ricostituzione delle riserve in bilancio Il comma 5 dell’articolo 172 del TUIR disciplina il trattamento fiscale applicabile alle riserve in sospensione d’imposta distinguendo due categorie, ovvero: ·le riserve tassabili in ogni caso se non ricostituite nel bilancio successivo alla fusione della società incorporante o risultante dalla fusione. A titolo esemplificativo sono tali: - il fondo sopravvenienze attive (ex articolo 55, comma 4, TUIR); - il fondo di accantonamento istituito ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 317/1991; - il fondo di accantonamento istituito ai sensi dell’articolo 33, comma 9, della legge n. 413/1991; - la riserva per ammortamenti anticipati (ex articolo 67, comma 3, previgente TUIR); Relativamente alle modalità di ricostituzione, il novellato comma 5 dell’articolo 172 prevede la necessità di utilizzare in via prioritaria l’eventuale avanzo di fusione emergente dall’operazione. ·le riserve in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione. A titolo esemplificativo sono tali: - le riserve da rivalutazione monetaria (legge 2 dicembre 1975 n. 576 e legge 10 marzo 1983, n. 72); - la riserva da rivalutazione (ex articolo 4 legge n. 408/1990 e articolo 26 legge n. 413/1991); - le riserve da condono. Queste riserve devono essere ricostituite previa sussistenza di un avanzo di fusione o di un aumento di capitale sociale dell’incorporante di ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione che viene concambiato; (ad esempio sono tali le riserve da rivalutazione monetarie). Viceversa, qualora la fusione non comporti avanzo o aumento di capitale “eccedente”, detti fondi possono scomparire senza alcun onere; in tale ipotesi il vincolo di non distribuzione ad essi relativo si trasferisce sul capitale della società incorporante e comporta la tasssabilità di detti fondi solo: -se e nei limiti in cui vi sia un avanzo di fusione o un aumento di capitale eccedente; - in occasione della distribuzione dell’avanzo e della riduzione del capitale sociale per esuberanza - in occasione della liquidazione della società; - le riserve o fondi che sono stati imputati al capitale delle società fuse o incorporate alla fusione si intendono trasferiti nel capitale della società incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.”
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