Mi sa che ha ragione MIKK.....
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ho preso il testo ed ha confermato quanto ti dicevo
Simone Ed 2005 manuale per il concorso a 1500 funzionari:
Le fonti secondarie :
" non possono derogare nè contrastare con tutti gli atti legislativi ordinari ...
possono modificare le leggi solo se una legge ordinaria abbia delegificato una materia , autorizzando atti del potere esecutivo a disporre norme."
Come ti dicevo , in questo caso è errato dire che la fonte secondaria deroga o modifica quella di rango superiore, perchè è una legge a disporre l'abrogazione mentre tale facoltà è preclusa al regolamento.
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Ho studiato un testo intero sul fenomeno della delegificazione, nel quale veniva sempre ribadito, che la fonte secondaria non può mai modificare quella di rango superiore.
Del resto , il Simone può anche aver usato una formulazione un po' ambigua , ma non troverete nessuna fonte fonte normativa che deroga al generale criterio di gerarchia delle fonti . Poi , se mi indicate quale disposizione detta tale eccezione , sono pronto a ricredermi ...
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Scusa ma non si modifica con un regolamento? e il regolamento anche se autorizzato da una legge che delegifica non è fonte dello stesso livello gerarchico, ma solo equiparata a questi in via eccazionale. la domanda recitava: non possono mai. poi anche il libro inizia con possono modificare..
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