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Domande libro test Simone

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    #41
    ipotecaria

    ufficiosa: per fare cassa;
    ufficiale: quella derivante da mutuo è detta ipoteca volontaria.
    Ma esistono altre forme di ipoteca, cioè:
    - giudiziaria (es. da decreto ingiuntivo)
    - legale, che viene iscritta automaticamente dalla conservatoria, in certi casi, salvo rinuncia espressa dei contraenti. E' a causa di questa ipoteca "potenziale" che si pagano i tributi.
    Inoltre, il termine "ipotecario" può riferirsi in astratto anche a tutte le formalità relative ai registri immobiliari. In parole semplici, paghiamo dei tributi per l'inserimento dei passaggi di proprietà (trascrizioni, ma anche iscrizioni e annotamenti) nei database cartacei e informatici della pubblica amministrazione.
    Dunque la "tassa" ipotecaria è un tributo specifico: si paga solo per le iscrizioni da mutuo; l' "imposta" ipotecaria è un tributo generico, si paga sempre, per le ragioni che ho indicato.

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      #42
      Ma nell'ipotesi che il compratore non abbia necessità di ricorrere ad un mutuo, e richieda espressamente la rinuncia alla ipoteca legale?
      Credo di sbagliare qualche passaggio, perché o in questo caso lo farebbero tutti (almeno chi non fa il mutuo), oppure bisogna pagarla lo stesso per le trascrizioni, annotazioni, iscrizioni, rinnovazione, cancellazione, ma a questo punto si configura come una specie di addizionale all'imposta di registro, secondo me.
      Gabriele

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        #43
        grazie miki 76, sei stato gentilissimo

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          #44
          Imposta ipotecaria:

          Imposta indiretta, disciplinata dal d.lgs. 347/90, che si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione nei pubblici registri immobiliari tenuti presso la conservatoria dei registri immobiliari.

          Queste formalità appena elencate devono essere eseguite da chi compie le seguenti operazioni:

          acquisto di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento (cioè di usufrutto, di servitù, di superficie, di uso, di abitazione e di enfiteusi) su beni immobili;
          successioni (cioè eredità);
          donazioni;
          ipoteche.

          Fine:tali formalità consentono a ogni interessato di poter conoscere le vicende relative a ogni immobile.

          Imposta di registro

          E' un'imposta indiretta, disciplinata dal d.p.r. 131/86, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che si applica ad alcuni atti giuridici al momento della loro annotazione in pubblici registri tenuti presso l'ufficio del registro.

          Il fine dell'annotazione è di consentire l'accertamento dell'esistenza legale e giuridica degli atti, di conferire la data certa alle scritture private (art. 2704 c.c.) e di poter provare il contenuto degli stessi.

          Come vedi il fine delle due imposte sarebbe differente, comunque l'ipotecaria, come hai ben detto, bisogna pagarla lo stesso per le trascrizioni, annotazioni, iscrizioni, rinnovazione, cancellazione.

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            #45
            ragazzi..

            ronnie che differ c'è tra trascrizione ed iscrizione?
            Forse trascriz attiene ad 1 diritto di propr su immob ed iscriz all'ipoteca?

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              #46
              Salve a tutti...una curiosità.

              La domanda n 6 di pagina 123 del testo Simone ( QUIZ ) porta come risposta la D , ma non è la B?

              Attendo risposte......GRAZIE

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                #47
                l'icrizione ha effetti costitutivi, cioe' solo con iscrizione puo far valere l'ipoteca, prima l'ipoteca e' come non esistesse.

                la trascrizione ha effetti c.d. dichiarativi, cioe' serve per portare a conoscenza un atto e lo rende OPPONIBILE agli altri. senza la trascrizione un atto e' sempre valevole, ma chiunque puo' contrastarti ("la mia parola contro la tua"), con tutte le conseguenze giudiziarie e relativi costi per stabilire chi abbia ragione.


                NATURALMENTE anche l'iscrizione ha effetti oppositivi a terzi, ma prima dell'iscrizione l'atto non esiste

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                  #48
                  grazie miki, ma l'imposta ipotecaria qndi si versa anke se devo effett 1 trasciz per l'acq di 1 immobile?nel caso di acquisto di immobile la pubblicità è dichiativa, serve per rendere opponibile l'acquisto ai terzi?nn è costitutiva giusto?mentre per l'ipoteca è come dici tu costitutiva

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                    #49
                    perfetto!
                    tieni presente che, DI REGOLA, non e' il pagamento di questa o quella imposta che rende valido o opponibile l'atto, ma e' la legge( e qui l'ideale e' la lettura degli aricoli del codice civile su trascriziopne, iscrizioni, ecc) che stabilisce quando l'atto materiale di iscrivere (in senso generico) deve essere considerato TRASCRIZIONE o ISCRIZIONE.
                    come dice ronnie, l'ipotecaria (a dispetto il nome) si applica sull'iscrizione di poteca, ma anche sui contratti immobiliari.

                    se puo' essere di aiuto:
                    registro e ipotecaria/catastale (ma anche bollo in parte) nacquero ad inizio del secolo scorso, come imposte diverse, che si basavano su presupposti giuridici diversi, tuttavia col tempo la situazione e' cambiata ed ormai e' pacifico che sostanzialmente, di fatto, sono considerate e percepite come doppioni che piu' volte incidono sullo stesso imponibile, e' la c.d. doppia (ma anche tripla...) imposizione che di regola si dovrebbe evitare. infatti giacciono ddl per accorparle, ma continuano a sopravvivere perche' servono a fare cassa, ma la volonta' e' quella di accorparle, al dila' degli scontri tra le maggioranze politiche contingenti.

                    ho detto di regola, MA c'e' un'eccezione importante:
                    dal 2005, per cercare di lottare contro il "nero", i contratti di locazione degli immobili per abitazione sono NULLI, se non si pagano le imposte di trascrizione, cioe' se non si trascrivono i contratti stessi (orali o scritti).
                    E' l'unica ipotesi in cui una violazione fiscale comporta nullita' civilistica, perche' la regola generale e' la separazione dei due piani

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                      #50
                      perfetto!
                      tieni presente che, DI REGOLA, non e' il pagamento di questa o quella imposta che rende valido o opponibile l'atto, ma e' la legge( e qui l'ideale e' la lettura degli aricoli del codice civile su trascriziopne, iscrizioni, ecc) che stabilisce quando l'atto materiale di iscrivere (in senso generico) deve essere considerato TRASCRIZIONE o ISCRIZIONE.
                      come dice ronnie, l'ipotecaria (a dispetto il nome) si applica sull'iscrizione di poteca, ma anche sui contratti immobiliari.

                      se puo' essere di aiuto:
                      registro e ipotecaria/catastale (ma anche bollo in parte) nacquero ad inizio del secolo scorso, come imposte diverse, che si basavano su presupposti giuridici diversi, tuttavia col tempo la situazione e' cambiata ed ormai e' pacifico che sostanzialmente, di fatto, sono considerate e percepite come doppioni che piu' volte incidono sullo stesso imponibile, e' la c.d. doppia (ma anche tripla...) imposizione che di regola si dovrebbe evitare. infatti giacciono ddl per accorparle, ma continuano a sopravvivere perche' servono a fare cassa, ma la volonta' e' quella di accorparle, al dila' degli scontri tra le maggioranze politiche contingenti.

                      ho detto di regola, MA c'e' un'eccezione importante:
                      dal 2005, per cercare di lottare contro il "nero", i contratti di locazione degli immobili per abitazione sono NULLI, se non si pagano le imposte di trascrizione, cioe' se non si trascrivono i contratti stessi (orali o scritti).
                      E' l'unica ipotesi in cui una violazione fiscale comporta nullita' civilistica, perche' la regola generale e' la separazione dei due piani

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