In effetti la normativa è poco chiara al riguardo (per lo meno per me) .. mi sono limitato a citare l'articolo.. cmq credo che potrò essere più esauriente nel momento in cui studierò più nel dettaglio le materie, per ora mi sto attenendo su un livello generale..
L'intervento di chi ne sa più di noi è ovviamente benaccetto.
Per partecipazioni qualificate, come previsto al comma 1, dell'art. 67, D.P.R. n. 917/1986, si intendono le azioni (diverse da quelle di risparmio) ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata che:
• superano il 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure il 5% del patrimonio o capitale (per le società quotate in mercati regolamentati);
• superano il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o il 25% del patrimonio o capitale (per le società e gli altri soggetti IRES non quotate);
• superano il 25% del patrimonio (per società di persone).
Brava Ronnie, è Kosì, La Differenza è Determinata Dal Tipo Di Società Se SIA QUOTATA IN Mercati Regolamentati O Meno, Se Si Si Parla Di 2% Voti E 5% Capitale, Altrim Di 20% Voti E 25% Capitale
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Va be', ma a livello impositivo cosa distingue la partecipazione qualificata da una non qualificata, è questo che intendevo rispondendo a silvia, sennò è una semplice definizione giuridica di diritto societario.
I dividendi percepiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 95 per cento; per quelli percepiti dagli altri soggetti nell'esercizio dell'impresa la quota di non imponibilità è pari al 60 per cento. Nella stessa misura vengono tassati i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e percepiti da contribuenti non esercenti attività di impresa. Ove, per questi ultimi soggetti, i dividendi pervengano da partecipazioni non qualificate gli stessi sono integralmente imponibili ma con l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.
persona fisica fuori dall’ambito d’impresa (partecipazione qualificata): dividendo esente per il 60% e quindi a tassazione il 40% art.47;
persona fisica fuori dall’ambito d’impresa (partecipazione non qualificata):ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% art. 24 dpr 600/73;
persone fisiche nell’ambito d’impresa o societa’ di persone (partecipazione qualificata):dividendo esente per il 60% e quindi a tassazione il 40% art.59;
persone fisiche nell’ambito d’impresa o societa’ di persone (partecipazione non qualificata):dividendo esente per il 60% e quindi a tassazione il 40% art.59;
societa’ od ente soggetto ad ires (partecipazione qualificata): dividendo esente per il 95% e quindi a tassazione il 5% art.90;
societa’ od ente soggetto ad ires (partecipazione non qualificata):dividendo esente per il 95% e quindi a tassazione il 5% art.90.
L'Iva si paga sull'acquisto della prima casa, o meglio, se devo dar retta alla definizione di legge, la casa usata come principale abitazione? Mi sembra di no, ma non sono certo.
certo che si versa IVA, ma solo se si acquista da un'impresa di costruzione (che è soggetto IVA). Se si acquista da privato si versa imposta di registro.
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