Non mi è ben chiara la disciplina del cumulo tra le diverse forme di pensione (vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti) ed i redditi di lavoro dipendente e autonomo che il pensionato può conseguire dopo essere andato in pensione. Ringrazio chi ha la capacità e, sopratutto, la voglia di rispondermi su un argomento così complesso.
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Argomento di legislazione sociale
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ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio...avevo deciso di comprare i manuali omnicomprensivi per i concorsi inps e inail..ma poi mi son detta"perchè spendere tutti questi soldi senza sapere nemmeno se hai superato la prova preselettiva?".
Da questa riflessione(nn so se sbaglio)ho tratto la conclusione di studiare per il momento solo diritto amministrativo e previdenza sociale o legislazione sociale che sia.Il diritto amministrativo l'ho già concluso studiando su altri testi di concorsi della simone...riguardo alla seconda materia ho parecchi dubbi...devo acquistare un testo di diritto del lavoro o specifico di previdenza(legislazione)sociale perchè a mio parere si tratta di 3 discipline diverse.aiutatemi a chiarire questi dubbi..grazie..e buono studio a tutti.
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ciao
Diritto del lavoro è certamnete una materia a se, e già di suo molto complessa..
legislazione sociale è un altra materia a se...quindi si, non hai cpito male, ma sono materia seeparate e distinte..
quindi ameno di non avere dei libri già in casa ... purtroppo bisogna munirsi di qualche testo..
io per ora, mi arrangio con i libri vecchi dell'universita e codici aggiornati vari, l'unico acquisto che ho fatto è stato il libro dei test, per allenarmi a fare di nuovo quiz e per imparare di nuovo a ragionare...
se passero la preselezione allora mi organizzerò meglio..
sono romai anni che non faccio esami/ concorsi... percui devo riprenderci la mano..Nicky
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a suo tempo all'università avrei dovuto presentarmi per l'esame di diritto della previdenza sociale, ma mi annoiai così tanto studiando che decisi di cambiare il piano di studi.Spero non sia così anche legislazione...Allora andrò in libreria e prenderò un testo di legislazione sociale.grazie per il chiarimento e in bocca al lupo.
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Mi aspettavo che qualcuno rispondesse alla mia domanda anche se mi rendo conto che l'argomento non è di facile comprensione. Anche perchè, a mio parere, sui 2 testi principali di preparazione al concorso (non li cito solo x non fare pubblicità ma avete capito a quali mi riferisco) il tema non è affatto trattato in maniera precisa e chiara, ma piuttosto confusa l' uno e sintetica l'altro.
Alla fine, ho cercato di ricostruire la disciplina del cumulo in base alla ricostruzione della normativa di legge susseguitasi nel tempo, spero serva a fare un pò di chiarezza.
Il tema del cumulo della pensione (qualunque essa sia, di vecchiaia,di anzianità, di inabilità, ai superstiti) con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo percepiti dal pensionato costituisce un problema molto delicato. In un primo tempo la legge, anche al fine di realizzare economie di gestione, aveva disposto il divieto totale di cumulo delle pensioni di invalidità e vecchiaia con la retribuzione (D.P.R. N.488 /1968).
D’altra parte, il tema in questione evidenzia due esigenze contrapposte: da un lato, non è giusto privare del tutto della pensione chi, proprio a causa dell’eseguità della stessa continua a lavorare dopo il pensionamento, dall’altro, occorre tener conto che le prestazioni previdenziali sono erogate al fine di far fronte a situazioni di bisogno determinate proprio dall’incapacità (per età o per invalidità) al lavoro. L’attuale normativa è espressione di un progressivo processo finalizzato al superamento del divieto assoluto di cumulo.
La disciplina del cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo attualmente in vigore è contenuta nell’art 10 D.lgs. 503/1992, ma successivi interventi normativi stratificati negli anni ne hanno modificato il contenuto, tesi ad eliminare progressivamente il divieto di cumulo.
Partendo dalle pensioni di vecchiaia, a partire dal 1 Gennaio 2001 (vedi art. 72 l. 388/2000) queste sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ma con alcune eccezioni.
Infatti, se la pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo si applicano regole diverse a seconda dell’età del pensionato.
Se essa è inferiore a 63 anni, la pensione di vecchiaia non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
Se l’età è pari o superiore a 63 anni, la pensione di vecchiaia non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi. ( Vedi art 1. com. 21 /22 l. 335 /1995)Passando a discutere delle pensioni di anzianità, la disciplina precedente all’attuale normativa in vigore era notevolmente complessa, diversificandosi in base a diversi intervalli temporali, al tipo di pensione (ad esempio , se conseguita nella gestione dei lavoratori subordinati o autonomi) ed ai requisiti di anzianità contributiva posseduti dal pensionato. In generale, sino al 31/12/2000, le pensioni di anzianità, qualunque ne fosse la decorrenza, non erano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, eccetto l’ipotesi di sussistenza di almeno 40 anni di contributi, nel qual caso operava la cumulabilità nel limite del 50 % dell’importo della pensione eccedente il trattamento minimo.
A decorrere dal 1 gennaio 2001, in base all’art. 72 l.388/2000, i pensionati di anzianità, con almeno 40 di contributi, sono equiparati ai percettori del trattamento di vecchiaia, con la conseguenza che anch’essi possono cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Inoltre, a decorrere dal 1 Gennaio 2003, per effetto della legge 289 /2000 art. 44 com.1, tale regime è stato esteso anche alle pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, purché il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età.
Va poi ricordato che, ai fini della disciplina del cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari compiono l’età pensionabile (quindi cumulo totale).
Tuttavia, in mancanza delle predette condizioni, le pensioni di anzianità sono totalmente INCUMULABILI con i redditi da lavoro dipendente, mentre in caso di redditi da lavoro autonomo vige un’ incumulabiltà nel limite del 30% della parte eccedente il trattamento minimo (vedi art. 72. com 2 l. 388 /2000). Per quanto attiene le pensioni di inabilità, l’attuale normativa prevede che siano totalmente incumulabili con ogni forma di reddito (art. 2 com. 5 legge 222/1984, ) quindi sia di tipo dipendente che autonomo . Tale trattamento, liquidato a chi ha una riduzione della capacità lavorativa pari al 100% (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), è infatti incompatibile con lo svolgimento di un impiego, anzi la legge prevede addirittura che, ai fini dell’erogazione della pensione, l’avente diritto si cancelli dagli elenchi dei lavoratori agricoli, autonomi e dagli albi dei liberi professionisti.Gli assegni di invalidità (corrisposti in caso di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo), a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a condizione che il titolare possa far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Nel caso in cui l’assegno di invalidità fosse liquidato con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni bisogna distinguere: nel caso di redditi da lavoro dipendente è incumulabile il 50% della quota eccedente il trattamento minimo, nel caso di redditi da lavoro autonomo è incumulabile il 30% della parte eccedente il trattamento minimo.
Qualora il titolare dell’assegno di invalidità compia l’età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia ( 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) dal mese successivo a quello di compimento dell’età,trova applicazione la disciplina del cumulo in vigore per le pensioni di vecchiaia.
Infine, nel particolare regime di cumulo tra redditi e pensioni ai superstiti assume rilevanza il reddito del beneficiario anche se NON proviene dallo svolgimento di un’attività lavorativa, ad esempio redditi da fabbricati esclusa la casa di abitazione principale. Se infatti il titolare della pensione di reversibilità (o indiretta se il deceduto non era ancora pensionato) possiede redditi propri al di sopra di determinati limiti annualmente rivalutati, la pensione si riduce secondo percentuali del 25%, 40% e 50% (fissate nella tabella F allegata alla legge 335/1995) Dunque, vige una cumulabilità entro determinati limiti per la parte eccedente il trattamento minimo.
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