nella GU del 22 agosto 2007 sono state apportate modifiche allo status di obiettore di coscienza in particolare in tema di concorsi nella ff di polizia e ff aa:
. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio
civile e' vietato partecipare ai concorsi per
l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella
Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel
Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego
che comporti l'uso delle armi.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si
applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status
di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in
congedo secondo le norme previste per il servizio di leva,
puo' rinunziare allo status di obiettore di coscienza
presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a
darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale
delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei
volontari congedati e della leva di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 6 ottobre 2005, n.
. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio
civile e' vietato partecipare ai concorsi per
l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella
Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel
Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego
che comporti l'uso delle armi.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si
applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status
di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in
congedo secondo le norme previste per il servizio di leva,
puo' rinunziare allo status di obiettore di coscienza
presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a
darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale
delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei
volontari congedati e della leva di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 6 ottobre 2005, n.
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