E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi al primo anno del 189° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
<font color="red">1. I concorrenti devono: a) aver compiuto al 31 dicembre 2007 il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiduesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2007, cioè essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1985 al 31 dicembre 1990, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di sesso femminile.</font> I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non devono aver superato il ventottesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2007. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 490/1997, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Detta elevazione non si applica ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma dei carabinieri; b) essere cittadini italiani; c) godere dei diritti civili e politici; d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Arma dei carabinieri; e) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, né in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2006/2007 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Università o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Università dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell’equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica; h) non essere stati dichiarati “obiettori di coscienza” ovvero ammessi a prestare “servizio civile” ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile); i) non essere stati dichiarati non idonei all’avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente.
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