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Documenti di riconoscimento.

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    Documenti di riconoscimento.

    Una domanda sul documento di riconoscimento... ho letto che il dpr citato in un bando come modello (28/12/2000 n.445) ammette anche la patente (in realtà qualsiasi documento con foto e timbro da amministrazione statale, ma la motorizzazione è una amministrazione statale???). C'è la solita storia della patente della prefettura e della motorizzazione. Io credo sia solo inpreparazione degli addetti. Che significa che la patente è rilasciata dalla motorizzazione che non garantisce sull'identità? Che danno patenti senza accertarsi dei futuri possessori? siamo in una botte di ferro allora!
    Questo nasce perchè la mia patente vecchio modello viene accettata come riconoscimento, e quella di papà che l'ha rinnovata ed ha il tesserino invece no perchè rilasciata dalla motorizzazione. Vorrei far presente pero' che anche la mia (rilasciata nel transitorio tra vecchia e tesserino) è rilasciata dalla motorizzazione....quindi secondo tale ragionamento (sempre esente da norme, dettato dal passavoce) anche la mia non sarebbe valida.
    Quindi è o non è valida ai fini del riconoscimento? Me lo chiarite, in modo da ricordare al momento giusto la norma che lo specifica(o quantomeno meglio del dpr che ho citato)?
    ciao

    #2
    Questa circolare attesta chiaramente che anche la nuova patente vale come documento di identità.

    DA FONTE D.T.T.
    CIRCOLARE U.D.G. MOT A12 - 03/04/2000 - PATENTE - VALIDITA' PER
    L'IDENTIFICAZIONE PERSONALE
    .
    Ministero dei Trasporti e della Navigazione
    DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
    UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE
    E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
    Segreteria Tecnica
    Roma, 3 aprile 2000
    Prot. N. 388/MN
    CIRCOLARE U. di G. MOT n°A12
    Allegati: 1
    OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.
    Si invia, per opportuna conoscenza, copia della nota prot. N. M/2413/8 del 14 marzo u.s.
    con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e
    per gli Affari del Personale - Ufficio Studio ha reso il proprio favorevole parere in ordine alla
    validità della patente di guida, anche nel nuovo formato plastificato (introdotto con D.M. 7
    ottobre 1999), ai fini della identificazione dei relativi titolari.
    Nell'informare che la presente circolare sarà inserita nel sito Internet di pertinenza del
    Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si segnala, in ogni caso, la necessità che gli
    Uffici in indirizzo assicurino la massima diffusione della presente presso l'utenza e le
    Amministrazioni locali interessate.
    IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
    (Dott.ssa Anna Maria Fabretti Longo)
    Allegato
    Ministero dell'Interno
    DIREZIONE GENERELE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
    E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
    Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale
    e per gli Affari Legislativi
    Roma, 14 marzo 2000
    Prot. n. M/2413/8
    OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.
    Con la sopradistinta, codesto Comune ha chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla
    idoneità della patente di guida a consentire l'identificazionepersonale anche dopo
    l'introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7.10.1999
    (pubblicato nella G.U. del 26.10.1999, n. 252).
    In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
    Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in
    ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, nè è venuto meno il rispetto
    delle esigenze di pubblica sicurezza in materia.
    Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la
    patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti
    dall'art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità
    ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
    Sulla circostanza, daltra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in
    sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio
    della patente di guida, ha espresso parere negativo sulla abrogazione dell'art. 292 del R.D.
    n. 635/40 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido
    documento d'identita, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della
    pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di
    semplificazione che il provvedimento perseguiva.
    Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa.
    La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo
    accertamento della identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta
    dall'interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
    cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
    4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni.
    Inoltre, il D.M. 7.10.1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il supporto utilizzato per
    il rilascio della patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla
    tecnologia e ai materiali utilizzati.
    D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 del D.Leg.vo 12.2.1993, n. 39, il legislatore ha
    ribadito sul piano positivo l'inessenzialità antologica della giurisprudenza ha ritenuto che
    l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei
    documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7.8.1996 e n. 9394 del
    24.9.1997).
    IL DIRETTORE GENENRALE
    (Catalani)

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      #3
      Ti ringrazio, ovviamente come invece richiesto non è stata mai diffusa.
      Come posso fare per trovarla sul sito del ministero, anche per cercare correlazioni a riguardo? Ho provato a fare ricerche ma non mi portano a niente
      ciao, grazie ancora

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        #4
        In effetti è molto più semplice fare riferimento all'art. 35, 2o comma, del D.p.r. 445/2000, che prevede l'equipollenza con la carta d'identità. Ormai è una questione del tutto incontroversa e viene ciclicamente riproposta solo per l'ignoranza di qualche impiegato.

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          #5
          bha...meno male che chi vuole puo informarsi
          ciao

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