Originariamente inviato da attom73
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L'art 5 come vedi è rubricato
"Categorie riservatarie e preferenze".
5. Categorie riservatarie e preferenze.
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già
previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente
superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa
si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo
che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche
dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti
alle categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore
dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze
annuali dei posti messi a concorso ;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo
comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale .
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra ;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra ;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma .
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
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