Originariamente inviato da marina77
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Originariamente inviato da VALEdino Visualizza il messaggioragazzi nei quiz c'è sto cakkio di dpr 445 ma voi ke dite.. è ridicolo farci argomentare uno di quei quiz... mi rifiuto dopo aver cercato di capire pregrammazione gestione rendicontazione. il prosp di conciliaz .............. help
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Originariamente inviato da anna1984 Visualizza il messaggioMa infatti...io penso ke proprio del DPR 445 nn ci sarà kiesto nulla...l'unica cosa ke occorre fare è imparare le risposte...
spero ke sia così... altrimenti vuol dire ke sono proprio sfortunata......
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Originariamente inviato da marina77 Visualizza il messaggiomi aiutate a capire????
si possono fare o no i mutui per aiutare l'ente che ha dichiarato il dissesto??
Marina.....
ho scritto qualcosa su questo forum.... non ricordo quando....
C,que anche se il TUEL non è stato modificato ..per gli enti che dichiarano il dissesto dopo nov.2001 non +, a seguito della modifica dell'art.119, il quale sancisce che si possono contrarre mutui solo per spese di investimento.....
una legge successiva alla modifica costituzionale permetteva agli enti che deliberavano il dissesto da nov.2001 a dic.2003 la possibilità di contrarre un mutuo per i soli debiti rientranti ante riforma escludendo pero' il contributo statale sugli oneri di amm.to del mutuo....
Dopo la riforma del titolo V, lo stato che prima interveniva attraverso la copertura degli oneri di amm.to del mutuo (si caricava delle spese ed interessi scaturenti dal mutuo), è intervenuto 2 volte istituendo dei fondi straordinari destinati ad aiutare gli enti dissestati.
Alla data odierna gli enti che dichiarano il dissesto non possono ne contrarre mutui, ne usufruire di alcun aiuto/contributo statale.
Ultima modifica di garbi; 06-11-2010, 19:30.
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Originariamente inviato da garbi Visualizza il messaggioMarina.....
ho scritto qualcosa su questo forum.... non ricordo quando....
C,que anche se il TUEL non è stato modificato ..per gli enti che dichiarano il dissesto dopo nov.2001 non +, a seguito della modifica dell'art.119, il quale sancisce che si possono contrarre mutui solo per spese di investimento.....
una legge successiva alla modifica costituzionale permetteva agli enti che deliberavano il dissesto da nov.2001 a dic.2003 la possibilità di contrarre un mutuo per i soli debiti rientranti ante riforma escludendo pero' il contributo statale sugli oneri di amm.to del mutuo....
Dopo la riforma del titolo V, lo stato che prima interveniva attraverso la copertura degli oneri di amm.to del mutuo (si caricava delle spese ed interessi scaturenti dal mutuo), è intervenuto 2 volte istituendo dei fondi straordinari destinati ad aiutare gli enti dissestati.
Alla data odierna gli enti che dichiarano il dissesto non possono ne contrarre mutui, ne usufruire di alcun aiuto/contributo statale.
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Originariamente inviato da marina77 Visualizza il messaggiograzie garbi, sono riuscita a trovare anche qualcosa su internet ,Però un dubbio mi rimane.ok che non c'è più l'intervento dello stato che assorbiva interamente l'onere dei mutui, però l'ente può fare mutui che gravano sul suo bilancio, giusto?i mutui per il risanamento...
no non puo' + farli......
I mutui si possono stipulare solo per spese di investimento, compreso i debiti f.b. qualora si riferiscano ad investimentiUltima modifica di garbi; 07-11-2010, 10:54.
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Originariamente inviato da marina77 Visualizza il messaggiograzie garbi, sono riuscita a trovare anche qualcosa su internet ,Però un dubbio mi rimane.ok che non c'è più l'intervento dello stato che assorbiva interamente l'onere dei mutui, però l'ente può fare mutui che gravano sul suo bilancio, giusto?i mutui per il risanamento...
Marina ... ti riporto la legge che ha abrogato l'art. del TUEL riguardante il mutui da risanamento...
L’articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) ha infatti disposto l’abrogazione delle disposizioni del titolo VIII della parte II del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento
dell’ente locale dissestato; la legge 28 maggio 2004, n. 140, all’articolo 5, ha poi sostituito l’abrogazione con la limitazione del mutuo con oneri statali ai
soli enti che hanno dichiarato il dissesto prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale (8 novembre 2001) e stanziato l’esigua somma di 600.000 euro per il triennio 2004/2006 per gli enti che lo hanno dichiarato dall’8 novembre 2001 al 31 dicembre 2003.
Ossia non è stato abrogata limitatamente ai casi di dissesto avvenuti prima dell'entrata in vigore, nel senso che l'art. del TUEL deve intendersi ancora in vigore solo per quegli enti... e' questo il motivo della mancata esplicita abrogazione....Ultima modifica di garbi; 07-11-2010, 11:16.
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