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Accolto ricorso AZIONE COLLETTIVA contro Ripam

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    #51
    purtroppo non posso esserti d'aiuto...non ricordo il numero di altri ricorsi...
    Ma è possibile sapere la motivazione per cui questa persona ha presentato ricorso???

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      #52
      Originariamente inviato da LauraPi Visualizza il messaggio
      purtroppo non posso esserti d'aiuto...non ricordo il numero di altri ricorsi...
      Ma è possibile sapere la motivazione per cui questa persona ha presentato ricorso???

      il numero del ricorso è questo r.g. n.4396/2010 , e se ne discuterà il 21 ottobre

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        #53
        Originariamente inviato da lestufa Visualizza il messaggio
        il numero del ricorso è questo r.g. n.4396/2010 , e se ne discuterà il 21 ottobre

        No, questo è il ricorso degli LSU

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          #54
          ragazze solo per curiosità, ma voi conoscete la motivazione di questi ricorsi??

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            #55
            Salve ragazzi,

            credo che il motivo del ricorso è l'impugnazione di un provvedimento di esclusione del candidato per difetto di requisiti, ovvero titolo di studio e non la legittimità del concorso. Ci dovrebbe essere un altro ricorso che riguarda la legittimità del concorso su cui appunto il Tar si è espresso ieri.

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              #56
              N. 02021/2010 REG.ORD.SOSP.

              N. 04977/2010 REG.RIC.



              REPUBBLICA ITALIANA

              Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

              (Sezione Quinta)

              ha pronunciato la presente
              ORDINANZA

              sul ricorso numero di registro generale 4977 del 2010, proposto dal Sig. (...omissis...)
              contro
              Commissione Per L'Attuazione del Progetto Ripam, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura .Distrett. dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11; Formez P.A. - Centro Servizi, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento della P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Cardi e Giampiero Profeta, con domicilio eletto presso quest�ultimo in Napoli, via Cilea N. 14;
              Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliato per legge in Napoli, piazza Municipio;
              per l'annullamento
              previa sospensione dell'efficacia,
              del provvedimento n. zczc 054/8d del 04/08/2010 recante la comunicazione di esclusione dalle successive fasi del corso-concorso, bandito per il reclutamento di n. 534 unita' di personale di ruolo presso il Comune di Napoli..

              Visti il ricorso e i relativi allegati;
              Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Per L'Attuazione del Progetto Ripam e di Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Interno e di Formez P.A. - Centro Servizi, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento della P.A. e di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;
              Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
              Visto il decreto cautelare di questo Tribunale n.1863 del 2010 di ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali;
              Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
              Visti tutti gli atti della causa;
              Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
              Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Gabriele Nunziata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

              Ritenuto di confermare in questa sede lâ��ammissione con riserva quale già disposta con il decreto in premessa, in previsione dellâ��udienza pubblica del 3 febbraio 2010 fissata per la trattazione del merito del presente affare,
              P.Q.M.
              Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

              Accoglie e per l'effetto:
              a) sospende il provvedimento impugnato;
              b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 febbraio 2011 .
              Compensa le spese della presente fase cautelare.
              La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
              Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
              Antonio Onorato, Presidente
              Vincenzo Cernese, Consigliere
              Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore


              L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





              DEPOSITATA IN SEGRETERIA
              Il 07/10/2010
              IL SEGRETARIO
              (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


              Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:
              __________________________________________________ _________
              __________________________________________________ _________
              __________________________________________________ _________
              IL FUNZIONARIO
              Ultima modifica di Olim; 08-10-2010, 11:12.

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                #57
                Originariamente inviato da mirulla Visualizza il messaggio
                N. 02021/2010 REG.ORD.SOSP.

                N. 04977/2010 REG.RIC.



                REPUBBLICA ITALIANA

                Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

                (Sezione Quinta)

                ha pronunciato la presente
                ORDINANZA

                sul ricorso numero di registro generale 4977 del 2010, proposto dal Sig. (...omissis...)
                contro
                Commissione Per L'Attuazione del Progetto Ripam, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura .Distrett. dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11; Formez P.A. - Centro Servizi, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento della P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Cardi e Giampiero Profeta, con domicilio eletto presso quest�ultimo in Napoli, via Cilea N. 14;
                Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliato per legge in Napoli, piazza Municipio;
                per l'annullamento
                previa sospensione dell'efficacia,
                del provvedimento n. zczc 054/8d del 04/08/2010 recante la comunicazione di esclusione dalle successive fasi del corso-concorso, bandito per il reclutamento di n. 534 unita' di personale di ruolo presso il Comune di Napoli..

                Visti il ricorso e i relativi allegati;
                Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Per L'Attuazione del Progetto Ripam e di Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Interno e di Formez P.A. - Centro Servizi, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento della P.A. e di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;
                Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
                Visto il decreto cautelare di questo Tribunale n.1863 del 2010 di ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali;
                Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
                Visti tutti gli atti della causa;
                Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
                Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Gabriele Nunziata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

                Ritenuto di confermare in questa sede lâ��ammissione con riserva quale già disposta con il decreto in premessa, in previsione dellâ��udienza pubblica del 3 febbraio 2010 fissata per la trattazione del merito del presente affare,
                P.Q.M.
                Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

                Accoglie e per l'effetto:
                a) sospende il provvedimento impugnato;
                b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 febbraio 2011 .
                Compensa le spese della presente fase cautelare.
                La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
                Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
                Antonio Onorato, Presidente
                Vincenzo Cernese, Consigliere
                Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore


                L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





                DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                Il 07/10/2010
                IL SEGRETARIO
                (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


                Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:
                __________________________________________________ _________
                __________________________________________________ _________
                __________________________________________________ _________
                IL FUNZIONARIO
                Pare che sono ammessi all'orale con riserva, mah....
                Ultima modifica di Olim; 08-10-2010, 11:12.

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                  #58
                  Originariamente inviato da mirulla Visualizza il messaggio
                  Pare che sono ammessi all'orale con riserva, mah....
                  Sempre se abbiamo superato l'esame scritto. O no?

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                    #59
                    Originariamente inviato da lezrael Visualizza il messaggio
                    L'oggetto del ricorso è il seguente:

                    Annullamento provv. n. ZCZC 054/8D del 04/08/2010 recante la comunicazione di esclusione dalle successive fasi del corso-concorso, bandito per il reclutamento di n. 534 unità di personale di ruolo presso il comune di Napoli

                    quindi pare che il ragazzo sia riammesso al concorso.

                    Il sig.(...omissis...)
                    Ricordate il num. di altri ricorsi?

                    da quanto ho capito non mi sembra grave il fatto che il TAR abbia accolto il ricorso, in quanto si riferisce alla richiesta del candidato, esculso dalla prova scritta (ritengo pertanto che aveva superato la preselettiva) credo per motivi oggettiv .. tipo titolo di studio...
                    La suddetta sentenza non pregiudica pertanto la prosecuzione del concorso o la leggittimità...
                    concordate??

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                      #60
                      Originariamente inviato da garbi Visualizza il messaggio
                      La suddetta sentenza non pregiudica pertanto la prosecuzione del concorso o la leggittimità...
                      concordate??
                      Concordo. L'interessato ha sostenuto la prova preselettiva (anche senza avere il titolo di studio), è stato ammesso con riserva alla prova scritta e ora può sostenere l'orale. A noi interessa di più il ricorso con il quale è stato impugnato l'atto di indizione del concorso. Giusto?

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