Originariamente inviato da piruepira
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Concorsi al Ministero Affari Esteri (ex B3, ex C3 )
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Originariamente inviato da piruepira Visualizza il messaggioscusa ma è da considerarsi una buona notizia per chi aspetta di essere assunto?
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Originariamente inviato da ZOMBIE Visualizza il messaggiociao!
sapete qualcosa degli idonei (2007/ 2008) del concorso diplomatico? , a proposito..... i vincitori del concorso diplomatico 2008 sono stati assunti tutti?
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Originariamente inviato da Il Giaguaro Visualizza il messaggiobeh... direi di si... questo vuol dire che tutti i risparmi derivanti da cessazioni dell'anno 2008 devono ancora essere toccati... e dovrebbero essere utilizzati per assumere i 14 (se non sbaglio) vincitori del concorso B3 informatici (se non sono stati gia' assunti0 e poi per gli idonei degli altri concorsi, visto che da rumors sembra che non ci siano concorsi in vista al MAE (e quindi si attinge dalle graduatorie esistenti)
scusa l'ignoranza, ma il blocco delle assunzioni di cui si parla nelle recenti finanziarie non riguarda il mae?
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Assunzioni nella PA
Originariamente inviato da piruepira Visualizza il messaggioscusa l'ignoranza, ma il blocco delle assunzioni di cui si parla nelle recenti finanziarie non riguarda il mae?
In questa circolare della funzione pubblica e' spiegato tutto abbastanza chiaramenti; le date per le assunzioni sono peraltro state prorogate dai recenti provvedimenti (DL milleproroghe, DL anticrisi)
http://www.funzionepubblica.it/dipar...re_3858_09.pdf
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Originariamente inviato da Il Giaguaro Visualizza il messaggioLe assunzioni sono bloccate nelle PA, nel senso che le singole amministrazioni non possono assumere, se non nei limiti previsti dalle recenti finanziarie e dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla funzione pubblica.
In questa circolare della funzione pubblica e' spiegato tutto abbastanza chiaramenti; le date per le assunzioni sono peraltro state prorogate dai recenti provvedimenti (DL milleproroghe, DL anticrisi)
http://www.funzionepubblica.it/dipar...re_3858_09.pdf
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Originariamente inviato da piruepira Visualizza il messaggioGrazie giaguaro, quel documento è veramente interessante. Mi restano solo due dubbi che forse mi puoi chiarire: 1) Il Mae rientra fra le amministrazioni virtuose? 2) Resta il 31 dicembre 2009 come termine improrogabile per le asunzioni al mae a meno di ulteriori modifiche autunnali. UNa volta superato questo, si devono attendere altri provvedimenti. Mi sbaglio? Grazie
Riguardo il limite temporale per l'autorizzazione alle assunzioni ti segnalo il testo definitivo del decreto anticrisi (http://www.senato.it/documenti/repos...0vol.%20II.pdf ) (vedi pag. 211)
Il comma 3, lettera a) novella l’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 207/2008, disponendo l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2010 del termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2009) per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2007; correlativamente è prorogato al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni (già fissato per il 30 giugno 2009 e prorogato ad opera del decreto legge in esame al 30 settembre 2009).
L’articolo 41, comma 1 citato aveva prorogato al 31 dicembre 2009 i termini entro i quali procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le relative autorizzazioni potevano essere concesse entro il 30 giugno 2009. Si ricorda che la legge finanziaria 2007, al comma 523 dell’articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il successivo comma 643 autorizza, sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente
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caro giaguaro
grazie per la risposta sempre puntuale e precisa.
Per amministrazioni virtuose mi riferisco a quelle che rispettano i criteri di razionalizzazione previsti dall'art.17 (che numero!!) dell'ultimo decreto tremonti anticrisi.
Per quanto riguarda il blocco delle assunzioni il comma sette dello stesso decreto usa parole minacciose riferendosi alle cosidette amministrazioni vigilanti (cioè credo gli stessi ministeri), te lo trascrivo:
"7. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e sino al conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa
assegnati a ciascuna amministrazione ai
sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli enti interessati dall’attuazione del
comma 3 del presente articolo non
possono procedere a nuove assunzioni di
personale a tempo determinato e
indeterminato, ivi comprese quelle già
autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono
fatte salve le assunzioni dei corpi di
polizia, delle forze armate, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, delle
università, degli enti di ricerca, del
personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa
vigente." (il riferimento alle amministrazioni vigilanti riguarda il rimando al comma 3)
Ecco perchè temevo un po' per la fila che c'è al mae.
Se hai ulteriori delucidazioni te ne sarei grato
non ci sto capendo più un accidente. Grazie mille.
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Originariamente inviato da piruepira Visualizza il messaggiocaro giaguaro
grazie per la risposta sempre puntuale e precisa.
Per amministrazioni virtuose mi riferisco a quelle che rispettano i criteri di razionalizzazione previsti dall'art.17 (che numero!!) dell'ultimo decreto tremonti anticrisi.
Per quanto riguarda il blocco delle assunzioni il comma sette dello stesso decreto usa parole minacciose riferendosi alle cosidette amministrazioni vigilanti (cioè credo gli stessi ministeri), te lo trascrivo:
(...)
La previsione di cui al comma 7 dell'art. 17 (divieto di assunzione) è rivolta agli Enti Pubblici minori soggetti a vigilanza e destinatari delle norme delle Finanziarie precedenti (2007/2008) relative alla soppressione ed al riordino dei cosiddetti Enti minori.
Ritengo che sia accaduto un piccolo pasticcetto legislativo, e lo si e' fatto inserendo al comma 7 dell'art. 17 una deroga a favore di particolari categorie, deroga peraltro non necessaria in quel contesto (il riferimento del comma 3 dell'art. 17 e', come gia' detto, solo riferito ai cosidetti enti pubblici minori).
L’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (richiamato dal comma 3 dell'art. 17 del decreto anticrisi) da leggere congiuntamente al 482 chiarisce la faccenda:
482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonche' di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)";
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo da' conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480.
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