Dal blog dei vincitori e degli idonei:
TESTO FINANZIARIA 2008
ARTICOLO 93
(Assunzioni di personale)
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.(IL TERMINE PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA ALL'ANNO 2007 POSSONO AVVENIRE FINO AL 31 MAGGIO 2008...UNICA NOTA POSITIVA)
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."
3. All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.(I PRECARI HANNO LA PRECEDENZA IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO PIENO)
7. Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. (BLOCCO PARZIALE DEL TURNOVER ALLUNGATO FINO ALL’ANNO 2010: 60 ASSUNZIONI OGNI 100 CESSAZIONI DAL SERVIZIO)
8. Le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 7 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
10. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011". (LE ASSUNZIONI NEI LIMITI DELLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO, PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2005, AVVERRANO A PARTIRE DAL 2011. SIGNIFICA CHE FINO A TUTTO IL 2010 C'E' IL BLOCCO PARZIALE. E' UNA CONFERMA DI TIPO PROCEDURALE A QUANTO GIà PREVISTO DAL COMMA 7).
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.(I BANDI DI CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO POTRANNO PREVEDERE RISERVE DI POSTI, PARI Al 20% DEL TOTALE, A FAVORE DEI PRECARI IN POSSESSO DEL REQUISITO DEI 3 ANNI DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO, MATURATI CON CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL 28/09/2007)
12. Al fine di incrementare la fruizione degli Istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
13. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
14. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15. All'onere derivante dall'attuazione dei commi dal 12 al 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
16. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, per l'attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all'esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l'ultimo periodo del comma 481, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La resa dei conti è arrivata,ci aspettavamo che il governo venisse incontro alle nostre legittime aspettative e cosi è stato: ha fatto un bel "regalo" a tutti i vincitori e gli idonei dei concorsi pubblici.Blocco parziale delle assunzioni fino al 2011, precedenza dei precari su vincitori ed idonei ed infine la ciliegina sulla torta : le graduatorie rimarrano valide per tre anni dalla "pubblicazione "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Per essere assunti dopo aver passato un concorso pubblico passano anni e anni con questa norma si risolve il problema dopo tre anni dalla pubblicazione la graduatoria non vale più e chi ha superato il concorso dopo tanti sacrifici può mettersi l'anima in pace!Ma la mozione baldelli non vale più, è carta straccia!!!!!! Mi chiedo se il nostro caro presidente del consiglio abbia astio nei confronti dei vincitori e degli idonei!!!!!!si perde la cittadinanza superando un concorso pubblico!!!!!!!!!!!!!!!! se non cambia qualcosa in questa finanziaria siamo fregati!
TESTO FINANZIARIA 2008
ARTICOLO 93
(Assunzioni di personale)
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.(IL TERMINE PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA ALL'ANNO 2007 POSSONO AVVENIRE FINO AL 31 MAGGIO 2008...UNICA NOTA POSITIVA)
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."
3. All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.(I PRECARI HANNO LA PRECEDENZA IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO PIENO)
7. Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. (BLOCCO PARZIALE DEL TURNOVER ALLUNGATO FINO ALL’ANNO 2010: 60 ASSUNZIONI OGNI 100 CESSAZIONI DAL SERVIZIO)
8. Le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 7 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
10. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011". (LE ASSUNZIONI NEI LIMITI DELLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO, PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2005, AVVERRANO A PARTIRE DAL 2011. SIGNIFICA CHE FINO A TUTTO IL 2010 C'E' IL BLOCCO PARZIALE. E' UNA CONFERMA DI TIPO PROCEDURALE A QUANTO GIà PREVISTO DAL COMMA 7).
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.(I BANDI DI CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO POTRANNO PREVEDERE RISERVE DI POSTI, PARI Al 20% DEL TOTALE, A FAVORE DEI PRECARI IN POSSESSO DEL REQUISITO DEI 3 ANNI DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO, MATURATI CON CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL 28/09/2007)
12. Al fine di incrementare la fruizione degli Istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
13. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
14. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15. All'onere derivante dall'attuazione dei commi dal 12 al 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
16. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, per l'attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all'esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l'ultimo periodo del comma 481, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La resa dei conti è arrivata,ci aspettavamo che il governo venisse incontro alle nostre legittime aspettative e cosi è stato: ha fatto un bel "regalo" a tutti i vincitori e gli idonei dei concorsi pubblici.Blocco parziale delle assunzioni fino al 2011, precedenza dei precari su vincitori ed idonei ed infine la ciliegina sulla torta : le graduatorie rimarrano valide per tre anni dalla "pubblicazione "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Per essere assunti dopo aver passato un concorso pubblico passano anni e anni con questa norma si risolve il problema dopo tre anni dalla pubblicazione la graduatoria non vale più e chi ha superato il concorso dopo tanti sacrifici può mettersi l'anima in pace!Ma la mozione baldelli non vale più, è carta straccia!!!!!! Mi chiedo se il nostro caro presidente del consiglio abbia astio nei confronti dei vincitori e degli idonei!!!!!!si perde la cittadinanza superando un concorso pubblico!!!!!!!!!!!!!!!! se non cambia qualcosa in questa finanziaria siamo fregati!
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