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Riassumendo.......Finanziaria 2008 e Vincitori

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    Riassumendo.......Finanziaria 2008 e Vincitori

    cari amici, come è solito, unica cosa certa in Italia, arriva la Finanziaria. Sistematicamente ogni anno non ci si capisce nulla. Nel paese "culla" ( e io aggiungo baratro) del diritto ci sommergono di leggi che nel caos accumulato negli anni aggiungono confusione a confusione, invece di semplificare e snellire. Mi riferisco alla tematica vincitori e finanziaria 2008.
    Ho avuto piu' facilita' nell' affrontare la Teoria della Relatività Ristretta che questa pantomima. vediamo se insieme possiamo chiarire questi punti:
    -) Nel 2008 ci sara' o meno il blocco delle assunzioni? Con il termine blocco intendo tutta la procedura, o il minuetto sarebbe piu' corretto dire, delle autorizzazioni, dei DPCM, dei dpr, ecc.
    -) Nel 2008 ci sara' la regola del 20% vincitori e 40% precari, ogni 100 pensionamenti?
    -) cosa si intende per "tagli di personale del 5% nei ministeri"? Licenzieranno il 5% del personale ( non credo) oppure faranno minori assunzioni per il 5%, e a prenderla a quel posto, arguisco, saremmo sempre noi vincitori?

    Grazie.

    Saluti

    #2
    Per gli anni 2008 e 2009 dovrebbe essere consentito un turn over del 20% per effetto dei provvedimenti già in vigore, ma non so se in questo ci siano compresi anche i precari. Per il 2010 la finanziaria 2008 dovrebbe elevare questa percentuale al 60%. Il collegato alla finanziaria dovrebbe però prevedere specifiche disposizioni per ulteriori assunzioni da parte delle agenzie fiscali.
    Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti (Bertrand Russell)
    I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose; dunque, peggio son svolte, meglio è (Bertrand Russell)
    I politici hanno una loro etica. Tutta loro. Ed è una tacca più sotto di quella di un maniaco sessuale (Woody Allen)

    ELEZIONI!!!

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      #3
      Scusami Marcos, mi puoi indicare la fonte normativa che prevede il turn over del 20%? Cn questo si intende uno svecchiamento della PA (tanti escono, tanti entrano) oppure vi sarà anche una riduzione delle assunzioni dei dipendenti, come leggevo da qc parte?

      Per Wexford: ti riporto un art. che è stato postato su "vincitori/idonei DAP - protesta"

      ROMA - Dopo il no arrivato dai sindacati al suo primo piano non lascia, ma raddoppia. Modificando l’impianto originale della sua proposta sugli esodi incentivati per i dipendenti pubblici.
      IL PIANO - «Il mio piano di riduzione del personale non prevede - ha spiegato il ministro della Funzione pubblica Luigi Nicolais ai microfoni di Radio Popolare - veri e propri prepensionamenti, ma esodi incentivati di personale che ha oltre 60 anni, e quindi potrebbe trovare conveniente andare via con degli incentivi, lasciando a noi la possibilità di assumere dei giovani». Un piano che, però, secondo Nicolais, «va sviluppato insieme alle amministrazioni locali», fino a mettere in piedi un «piano industriale per il rilancio di tutto il settore», dal momento che «la pubblica amministrazione da quest’anno comincia a non avere più il blocco delle assunzioni». Per questo il governo ha «avviato un processo di ringiovanimento della struttura attraverso assunzioni al 60%, rispetto ai pensionamenti, per cui oggi sostituiamo 10 dipendenti che vanno in pensione con 6 persone che saranno giovani o persone che già lavorano nella pubblica amministrazione».

      Secondo Nicolais il blocco viene meno.....speriamo che sia così....
      Io non riesco davvero a capire cosa succederà a partire dal 01/01/2008....ma forse non lo sanno neppure loro....
      Gin

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        #4
        Originariamente inviato da Ginevra Visualizza il messaggio
        Io non riesco davvero a capire cosa succederà a partire dal 01/01/2008....ma forse non lo sanno neppure loro....
        Dal 01/01/2008 viene meno il blocco delle assunzioni, la finanziaria 2007 stabilisce che ogni P.A. negli anni 2008 e 2009 per ogni 10 cessazioni dal servizio avvenute nell'anno precedente potrà stabilizzare 4 precari e assumere 2 esterni (vincitori e idonei di concorsi). L'On. Baldelli e altri si sono attivati al fine di ottenere l'inversione di questa ripartizione (stabilizzare 2 precari e assumere 4 esterni), speriamo che l'iniziativa abbia un esito positivo.
        Pare che entro la fine del 2007 complessivamente lasceranno il pubbligo impiego 90.000 dipendenti, quindi se le norme attuali rimarranno invariate verranno stabilizzati 36.000 precari e assunti 18.000 esterni.
        [url]http://www.tenerife-tour.it/[/url]

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          #5
          dalla finanziaria 2008 non si capisce quasi nulla sullo sblocco delle assunzioni. C'è scritto che dal 2010 si potranno assumere 6 persone su 10 pensionate. c'è scritto che dal 2008 si potranno assumere 15% di precari su 10 pensionamenti e prima questa percentuale era del 40%. Ma non si capisce dal 2008 quanti potranno entrare di gente che ha vinto concorsi, il rapporto era di 2 persone ogni 10 pensionamenti ma se hanno abbassato i precari dal 40% al 15% il resto chi se lo piglia?non si capisce
          Rispondi

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            #6
            che casino!!!!!!!!!!!!!
            giuseppe

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              #7
              Ciao ragazzi.

              Allora, proviamo insieme a mettere un pò di ordine in questo casino chiamato "Finanziaria 2008".

              Una piccola premessa: l'anno scorso a settembre 2006 il sindacato Rdb/Cub (rappresentanze di base) riceveva un fax di circa 150 pagine. Il fax portava l'intestazione del Ministero Economia e Finanze, quindi sembrava attendibile. Si scoprì che il fax era stato inviato da un ufficio di Roma da una gola profonda del Ministero, che aveva anticipato il Governo stesso nella pubblicazione della bozza.

              La bozza era molto simile a quella che qualche giorno dopo venne pubblicata su tutti i quotidiani nazionali, i quali avevano a loro volta recepito la bozza dai loro informatori.

              Quest'anno la storia si ripete. Ma in modo diverso. Anche quest'anno Rdb/Cub riceve la bozza, la pubblica online sul sito internet, ma NON SI PRENDERE LA RESPONSABILITA' (ovviamente) DI DIRE SE QUESTA INFORMAZIONE E' ATTENDIBILE OPPURE NO. Ciascuno di noi quindi può leggere la bozza che hanno ricevuto a Roma, ma non possiamo sapere se é la vera bozza oppure o no.

              Soprattutto perché a differenza dell'anno scorso, quest'anno la bozza non é stata recapitata via fax, ma bensì via mail....in formato pdf....insomma chiunque può scrivere una bozza del genere presentarla a tutte le testate giornalistiche d'Italia e spacciarla per vera.

              Fatto sta che c'é stato solo il Ministro Ferrero che si é incazzato e ha detto che non é possibile che una bozza venga pubblicata PRIMA sui giornali....nemmeno lui che é un ministro aveva mai visto la bozza della finanziaria!! roba da matti!!

              Mentre invece il Governo come é suo solito non si prende mai la responsabilità di smentire o confermare la bozza che circola su internet da diversi giorni.

              Dopo questa premessa vi lascio il link della bozza

              http://www.lastampa.it/_web/tmplfram...2008_bozza.pdf

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                #8
                E poi vi pubblico sul forum gli articoli che ci interessano di più

                CAPO II
                DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

                Art.
                (Dotazioni organiche)
                1. Al fine di rendere strutturali, anche in relazione a
                quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 30
                dicembre 2004, n. 311, gli effetti di riduzione del
                personale derivanti dalle disposizioni limitative delle
                assunzioni, le dotazioni organiche del personale
                dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni di
                cui al predetto comma 93 sono ridotte in misura
                rispettivamente non inferiore al 10 per cento per i posti di
                dirigente di prima fascia ed al 5 per cento per gli altri
                posti di livello dirigenziale nonché per quelli del
                personale non dirigenziale. La riduzione di cui al
                presente comma va effettuata, con le modalità di cui al
                citato comma 93, con riferimento alla spesa relativa al
                numero dei posti di organico di ciascuna
                amministrazione vigenti al 29 settembre 2007.
                2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle
                amministrazioni che in sede di attuazione dei processi di
                razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle
                risorse di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
                n. 296, abbiano già conseguito gli specifici obiettivi di
                riduzione degli organici nelle misure indicate nel
                predetto comma 1.
                3. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
                al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica le
                disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
                12
                principi e norme di indirizzo per le predette
                amministrazioni e per gli enti del servizio sanitario
                nazionale.
                4. Le disposizioni del presente articolo non trovano
                applicazione nei confronti delle amministrazioni di cui
                all’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004,
                n. 311.
                Art.
                (Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e
                forme contrattuali flessibili)
                1. Al comma 6, dell’articolo 7 del decreto legislativo 30
                marzo 2001, n. 165 le parole “di comprovata
                competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di
                particolare e comprovata specializzazione professionale”.
                2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi
                529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                3. L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                165 è sostituito dal seguente:
                “Articolo 36
                (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)
                1. Le pubbliche amministrazioni assumono
                esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
                tempo indeterminato. Le medesime non possono
                avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile
                previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
                lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze
                stagionali per periodi non superiori a tre mesi.
                2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo
                stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato
                che superino la durata complessiva di due anni non
                prorogabili. In nessun caso è ammesso il rinnovo del
                contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra
                tipologia contrattuale.
                3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze
                temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione
                temporanea di personale di altre amministrazioni per un
                periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.
                4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono
                essere derogate dalla contrattazione collettiva.
                5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla
                Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
                della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
                delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
                dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei
                lavoratori socialmente utili.
                6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
                riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
                parte delle pubbliche amministrazioni, non può
                13
                comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
                indeterminato con le medesime pubbliche
                amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e
                sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
                risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
                lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
                amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
                pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
                responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
                colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano
                in violazione delle disposizioni di cui al presente
                articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun
                titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
                7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
                applicano agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del
                presente decreto, nonché agli uffici di cui all’articolo 90
                del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono
                altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali
                ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e
                di controllo delle amministrazioni pubbliche.
                8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità
                interno e che comunque abbiano una dotazione
                organica (o personale in servizio) non superiore alle 15
                unità e gli enti del servizio sanitario nazionale in
                relazione al personale infermieristico (o al personale
                addetto ai servizi infermieristici) possono avvalersi di
                forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le
                finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di
                lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla
                conservazione del posto, sempreché nel contratto di
                lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore
                sostituito e la causa della sua sostituzione.
                9. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di
                contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di
                progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui
                oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento
                degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del
                Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli
                enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di
                contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di
                progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate
                nell’articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo
                della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione
                dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di
                cui al presente comma per fini diversi determina
                responsabilità contabile del dirigente e del responsabile
                del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è
                causa di nullità del provvedimento o del contratto di
                finanziamento del progetto di ricerca, salva la
                responsabilità civile nei confronti del committente.”
                14
                4. Con effetto dall’anno 2008 il limite di cui all’art. 1,
                comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
                modificato dall’art. 1, comma 538, della legge 27
                dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15%.



                (Assunzioni di personale)
                1. Per l’anno 2010 le amministrazioni di cui
                all’articolo 1, comma 523 della legge 27
                dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
                svolgimento delle procedure di mobilità, ad
                assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
                limite di un contingente di personale
                complessivamente corrispondente ad una spesa
                pari al 60 per cento di quelle relativa alle
                cessazioni avvenute nell’anno precedente.
                2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
                15
                con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536
                della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                3. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio
                di particolare rilevanza, per il medesimo anno
                2010 le amministrazioni di cui al comma 1 del
                presente articolo possono altresì procedere ad
                ulteriori assunzioni nel limite di un contingente
                complessivo di personale corrispondente ad una
                spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
                regime. A tal fine è istituito, nello stato di
                previsione della spesa del Ministero
                dell’economia e delle finanze un apposito fondo
                con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro
                per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a
                decorrere dall’anno 2011. Le relative
                autorizzazioni ad assumere sono concesse
                secondo le modalità di cui all’articolo 39 comma
                3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
                successive modificazioni.
                4. All’articolo 1, comma 103 della legge 30
                dicembre 2004, n. 311, come modificato
                all’articolo 1, comma 537 della legge 27
                dicembre 2006, n. 296, le parole “a decorrere
                dall’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “a
                decorrere dall’anno 2011”.

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                  #9
                  Alcuni punti della bozza nel frattempo sono stati gia' superati, come sembra per i tagli al pubblico impiego e per tanti altri punti sconcertanti della finanziaria.
                  Rimane l'incognita blocco. A questo punto credo che con certezza manco alla Funzione P. sappiano con certezza, a tutt'oggi, come avverrano le assunzione a partire dal 1/1/2008.
                  Questa finanziaria è un continuo divenire. E' come certi colori, cambia tonalita' a seconda dell'inclinazione da cui la si guardi!
                  In questo siamo maestri: complicare le cose piu' semplici per dare modo a pochi "eletti" di poter sguazzare in questo mare di incertezze.
                  Continuiamo a farci del male....

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                    #10
                    E io che mi sto sforzando di capire....fatica sprecata dunque???
                    C'è sempre l'eventualità che proroghino il blocco??

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