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informazione - limite di età

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    informazione - limite di età

    Salve,



    vorrei avere delucidazioni sul limite di età nei concorsi.

    Il limite in questione è 32 anni, avendoli già compiuti si è automaticamente fuori?



    grazie!

    #2
    Re: informazione - limite di età

    nel bando di concorso è indicata la dicitura "età non superiore ai trantadue anni alla data di scadenza del termine stabilito ..."



    ancora grazie!

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      #3
      Re: informazione - limite di età

      <table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td class="SmallText">lucienne1825 ha scritto mer, 21 febbraio 2007 10&#58;22</td></tr><tr><td class="quote">
      nel bando di concorso è indicata la dicitura &quot;età non superiore ai trantadue anni alla data di scadenza del termine stabilito ...&quot;



      ancora grazie!
      </td></tr></table>



      Purtroppo, quasi sicuramente l'interpretazione dell'amministrazione sarà la seguente: NON aver compiuto il 32° anno di età allo scadere del termine per la presentazione della domanda. Pertanto se uno li ha già compiuti è automaticamente fuori.



      Tuttavia è possibile sostenere che &quot;età non superiore ai 32 anni&quot; significa non avere compiuto i 33. Potresti presentare la domanda che verrà sicuramente respinta e poi fare ricorso al tar. Nel vecchio forum, se non ricordo male, aveva postato una ragazza che partecipò a un concorso per la polizia penitenziaria; per una questione identica alla tua, dopo che la sua domanda è stata respinta, ha vinto il ricorso presentato contro l'amministrazione che l'aveva esclusa.
      [url]http://www.tenerife-tour.it/[/url]

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        #4
        Re: informazione - limite di età

        Significa che se alla data di presentazione della domanda hai già compiuto il 32° anno di età sei automaticamente fuori. E' triste constatare che nonostante la legge non ammetta limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, in numerosi casi si escogitano stratagemmi per aggirare la norma e reintrodurre questa vergognosa discriminazione.

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          #5
          Re: informazione - limite di età

          Credo che l'unica soluzione possibile sia quella di raccogliere firme per presentare una proposta di legge popolare alla Camera ai fini dell'abolizione dei limiti di età nei concorsi pubblici...sono d'accordo che si tratta ormai di un limite, quello dei 32 anni, fuori da ogni logica...P.S.: io ho 27 anni

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            #6
            Re: informazione - limite di età

            è sconcertante, al limite dell'assurdo!



            le parole non hanno un significato?!



            &quot;età non superiore ai 32 anni&quot; dovrebbe significare qualcosa e non il contrario.



            Sincera, partecipare e pensare di fare ricorso al TAR mi scoraggia.



            vi ringrazio del vostro aiuto!

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              #7
              Re: informazione - limite di età

              Perchè non presentiamo domanda per modificare la legge ed alzare il limite??...

              Il problema è che servono, se non sbaglio, almeno 50.000 firme.

              Secondo voi potrebbe essere una cosa da fare quella di raccogliere le firme tra di noi in questo forum??....

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                #8
                Re: informazione - limite di età

                Ciao, nei concorsi pubblici come nelle selezioni private non ci dovrebbe essere il limite di età, salvo le dovute eccezioni.

                Cmq esiste già una legge è il Dlgs 216/03,purtroppo sono molti a violarla.









                Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216



                &quot;Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro&quot;



                pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003





                ------------------------------------------------------------ --------------------







                IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



                Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



                Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;



                Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;



                Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;



                Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;



                Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;



                Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



                Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;



                Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;



                Emana

                il seguente decreto legislativo:



                Art. 1.

                Oggetto



                1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta' e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.



                Art. 2.

                Nozione di discriminazione



                1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:

                a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

                b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.



                2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



                3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.



                4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.



                Art. 3.

                Ambito di applicazione



                1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

                a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

                b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

                c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

                d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.



                2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:

                a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;

                b) sicurezza e protezione sociale;

                c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;

                d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

                e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.



                3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.



                4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro per quanto riguarda la necessita' di una idoneita' ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilita' di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalita' di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.



                5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.



                6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia minorile.



                Art. 4.

                Tutela giurisdizionale dei diritti



                1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».



                2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



                3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.



                4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.



                5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.



                6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.



                7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.



                8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



                Art. 5.

                Legittimazione ad agire



                1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.



                2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi', legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

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