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PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

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    PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

    Mi spiegate gentilmente il meccanismo di irrilevanza ai fini fiscali???? [img]images/smiley_icons/icon_redface.gif[/img]



    Sto diventando pazza!!!!!!!!!! [img]images/smiley_icons/icon_confused.gif[/img]

    #2
    Re: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

    <table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td class="SmallText">cris ha scritto gio, 09 marzo 2006 18&#58;35</td></tr><tr><td class="quote">
    Mi spiegate gentilmente il meccanismo di irrilevanza ai fini fiscali???? [img]images/smiley_icons/icon_redface.gif[/img]



    Sto diventando pazza!!!!!!!!!! [img]images/smiley_icons/icon_confused.gif[/img]
    </td></tr></table>



    Beh, diciamo che per i dettagli ti conviene leggere direttamente la norma. La ratio in sintesi dovrebbe essere questa.

    Se tu acquisti una partecipazione a 100 e poi la rivendi a 140, lo fai perchè la società partecipata ha avuto un andamento economico favorevole, ha avuto degli utili che ne hanno incrementato il valore (o si presume che in futuro ne avrà).

    Questi utili però sono stati già tassati in capo alla partecipata (o lo saranno in futuro): hanno pagato l'ires al 33%. Se la plusvalenza concorresse integralmente a formare il reddito del cedente sarebbe tassata due volte, prima in capo alla partecipata, poi come plusvalenza in capo al cedente (ci sarebbe una doppia imposizione).

    Siccome l'obiettivo della riforma ires è tassare gli utili una sola volta quando sono prodotti, la plusvalenza sarà esente (o meglio imponibili al 5% o al 40%). Un meccanismo simile è previsto per i dividendi (che sono imponibili parzialmente al 5% o 40%, perchè sono la distribuzione di utili già tassati).



    NB. Occhio che il DL del 2005 sulla lotta all'evasione fiscale (lo stesso che contiene gli stanziamenti per i futuri assunti all'AE, guardate a volte il caso...) ha aumentato il periodo di possesso per avere l'esenzione da 12 a 18 mesi per le plusvalenze. Per le minusvalenze invece credo che il termine sia ancora 12 mesi.

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      #3
      Re: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

      hai idee un pò confuse...ciò che tu hai spiegato è per i dividendi...le plusvalenze da partecipazione sono COMPLETAMENTE ESENTI sia l'impresa ad averle avute

      e infatti la spiegazione che dai regge poco...và bene invece per i dividendi, che è cosa diversa!

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        #4
        Re: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

        precisando, il tuo ragionamento andrebbe bene ciò che dici se si considera la plusvalenza come un modo alternativo(alla distribuzione di dividendi) di realizzare il reddito della società.

        ciò non toglie cmq che le plusvalenze sono COMPLETAMENTE ESENTI

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          #5
          Re: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

          Anche io avevo capito che plusvalenze e minusvalenze sono esenti...però sul Lupi mette in mezzo troppi esempi e casi e confonde un po' le idee...



          Insomma...la vedo male!!!



          Sono ancora al reddito d'impresa... [img]images/smiley_icons/icon_sad.gif[/img]

          Non possiamo fare un mega raduno, forse mettendo insieme tante teste...

          Grazie comuunque...

          sono sempre più depressa.

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            #6
            Re: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

            <table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td class="SmallText">joker80 ha scritto gio, 09 marzo 2006 21&#58;44</td></tr><tr><td class="quote">
            hai idee un pò confuse...ciò che tu hai spiegato è per i dividendi...le plusvalenze da partecipazione sono COMPLETAMENTE ESENTI sia l'impresa ad averle avute

            e infatti la spiegazione che dai regge poco...và bene invece per i dividendi, che è cosa diversa!
            </td></tr></table>



            La spiegazione che do è esattamente quella che da la legge delega di riforma del sistema fiscale (legge n. 80/03). Il regime della participation exemption (PEX) è assolutamente simmetrico a quello dei dividendi (come afferma la stessa legge delega) perchè la logica che ne sta alla base è la stessa (nel mio post ho fatto anche un esempio concreto).



            Riguardo all'esenzione totale o parziale anche qui devo darti torto: si vedano gli art. 87, comma 1, Tuir (soggetti Ires: esenzione al 95%, quindi imponibilità al 5%, che dal 2006 con l'ultima finanziaria diventa 91%, quindi imponibilità al 9%), e l'art. 58, comma 2, Tuir (soggetti Irpef, esenzione al 60%, quindi imponibilità al 40%). Che poi è lo stesso trattamento fiscale dei dividendi: come vedete tutto ha una logica.

            Naturalmente per la precisione è da aggiungere che se la partecipazione è iscritta in bilancio nell'attivo circolante, il provento sarà qualificabile come ricavo e pertanto concorrerà integralmente alla formazione del reddito, come i normali ricavi dell'impresa.



            PS. Vi ringrazio cmq per avermi fatto venire il dubbio perchè non mi ero accorto della novità del 91% dell'ultima finanziaria.

            Cmq il manuale di Lupi a volte è molto impreciso.

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              #7
              Re: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

              mah...rivedrò la normativa.

              Ragioniere, ho invece un altro dubbio sulla Pex. quando gli utili delle società di persone sono imputati direttamente in capo ai soci, lo sono per il 40%ù(cioè si dividono prima sulla base della partecipazione, e poi la quota di ognuno và a formare il reddito (irpef o ires) per il 40%)?ho capito bene?

              e poi(domanda connessa) è possibile che società commerciali abbiano tra i propri soci società di persone?in tal caso come si tassano i dividendi ad esse distribuiti?

              grazie!(se ci sono errori d'ortografia è perchè non riesco a vedere parte del messaggio che scrivo!)

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                #8
                Re: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

                mi avete fatto venire il panico.a legge delega è stata attuata per quella parte che dice il Ragioniere?



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                  #9
                  Re: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

                  ho trovato questo:

                  <font color="limegreen">Ma la dimensione dell’esenzione è, oggi, oggetto di discussione. All’originario 100 per cento del

                  decreto Ires, il Dl 203/2005 ha sostituito il 95 per cento. Emendamenti già approvati lo

                  riducono al 91 per cento nel 2006 e all’84 per cento nel 2007
                  </font>.

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                    #10
                    Re: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

                    scusate ma se vengon fuori questo tipo di domande cosi' specifiche e complesse, pochi sapranno rispondere....almeno io personalmente avrei delle serie difficoltà....non tanto sul concetto di minusvalenza o plus.....quanto sulle norme fiscali che le regolano

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