annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

quesito pacchetto Visco

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    quesito pacchetto Visco

    Nel pacchetto visco e' scritto testualmente:"NEL DECRETO SONO PREVISTE NORME PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN SEDE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE"

    BENE MA DOVE LE POSSO TROVARE QUESTE NORME??

    #2
    Re: quesito pacchetto Visco

    se sai qual'è il num del decreto potresti fare una ricerca con goo....

    Commenta


      #3
      Re: quesito pacchetto Visco

      Proviamo a vedere se sarà pubblicato nella g.u. di oggi.

      Commenta


        #4
        Re: quesito pacchetto Visco

        e ciao atutti vedi che vrso la metà del file c'e' scritto che il decreto prevede norme per il rafforzamento dell'attività finanziaria

        Commenta


          #5
          Re: quesito pacchetto Visco

          Nulla sulla G.U. odierna.

          Commenta


            #6
            Re: quesito pacchetto Visco

            l'allegato non si legge puoi inserire il link?

            Commenta


              #7
              Re: quesito pacchetto Visco

              Schema di decreto legge recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale



              INDICE DELL'ARTICOLATO



              Titolo I



              Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitivita, per la tutela dei consumatori e la liberalizzazione di settori produttivi



              1) Finalità e ambito di intervento



              2) Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali



              3) Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale



              4) Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane



              5) Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci



              6) Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi



              7) Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati



              [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img] Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto



              9) Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari



              10) Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari



              11) Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni



              12) Disposizioni urgenti in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale



              13) Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato



              Titolo II



              Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno



              della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica



              Capo I



              Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali



              Art. 14



              Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale



              Art. 15



              ANAS e Ferrovie S.p.A.



              Art. 16



              Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile , del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo



              Capo II



              Interventi per il sostegno della famiglia



              Art. 17



              Osservatorio nazionale sulla famiglia



              Art. 18



              Progetti di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura



              Art. 19



              Assistenti familiari



              Art. 20



              Incremento del finanziamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile



              Art. 21



              Incremento del finanziamento dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza



              Art. 22



              Adozioni internazionali



              Capo III



              Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica



              Art. 23



              Editoria



              Art. 24



              Spese di giustizia



              Art. 25



              Riduzione spese di funzionamento enti ed organismi pubblici non territoriali



              Art. 26



              Università non statali



              Art. 27



              Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri



              Art. 28



              Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni



              Art. 29



              Controlli e sanzioni per mancato rispetto regola contenimento spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle AA.PP.



              Art. 30



              Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza



              Art. 31



              Contrattazione integrativa



              Art. 32



              Diarie per missioni all'estero



              Art. 33



              Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi



              Art. 34



              Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali



              Art. 35



              Riorganizzazione del servizio di controllo interno



              TITOLO III



              Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi



              Art. 36



              Misure di contrasto dell' evasione e dell'elusione fiscale



              Art. 37



              Recupero di base imponibile



              Art. 38



              Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario



              Art. 39



              Misure di contrasto del gioco illegale



              TITOLO IV



              Disposizioni finali



              Art. 40



              Modifica disciplina esenzione ICI



              Art. 41



              Copertura finanziaria



              ART. 42



              Entrata in vigore



              ...omissis...



              TITOLO III



              Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi



              Articolo 36



              (Misure di contrasto dell' evasione e dell'elusione fiscale)



              1. All'articolo lA-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".



              2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.".



              3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi".



              4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.



              5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:



              "5-bis Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.".



              6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate successivamente alla data in cui la Commissione europea avrà autorizzato la misura ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.



              7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) all'articolo 5, comma 1, le parole "lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti:

              "euro cinquantamila";



              b) dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti: "Art. 10-ter. Omesso versamento di IVA - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, per un ammontare superiore a cinquantamila euro.



              Art. 10-quater. Indebita compensazione - E' punito con la reclusione dai sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro nel corso dell'anno solare, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.".



              8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) all'articolo 10, primo comma, i numeri [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img] e 8 bis) sono sostituiti dai seguenti:



              "8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;



              8 bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui ali'articolo 31, primo comma, lettere e), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;";



              b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole "o la rivendita" sono soppresse;



              c) all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo;



              d) nell'allegata Tabella A, parte Terza, il n. 127-ter è soppresso.



              9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006.

              Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.



              10. Nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole "operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, nn. [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img], 8-bis)" sono aggiunte le parole ", non derivanti da contratti di locazione finanziaria,".



              11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di

              persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera e), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto .



              12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.



              I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.".



              13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:



              "5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:



              a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;



              b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.



              5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.".



              14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              15. All'articolo 30 della legge del 23 dicembrel994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) il comma 1 è sostituito dal seguente:



              "1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.";



              b) il comma 3 è sostituito dal seguente:



              "3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1 ; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.";



              c) il comma 4 è sostituito dal seguente:



              "4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.";



              d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:



              "4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.".



              16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole

              ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.".



              18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.



              19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente:

              "121-bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.".



              20. La disposizione del comma precedente si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



              21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) al comma 497:



              1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.";



              2) nel secondo periodo, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento";



              b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.".



              22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica le modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.



              23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazióne nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.



              24.Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: "53-bis - Attribuzioni e poteri degli uffici. 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.".



              b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".



              25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal direttore generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle Entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.



              26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.



              27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1 ottobre 2006.



              Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.".



              28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.



              29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.



              30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.



              31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.



              32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.



              33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concementi l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.



              34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



              35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.



              Articolo 37



              (Recupero di base imponibile)



              1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e la voce numero 122) è sostituita dalla seguente:

              "122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;".



              2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.



              3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente ella repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "gli utili provenienti".



              4. Le disposizioni del comma precedete si applicano a decorrere dal periodo d i imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente ella repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per i beni di

              cui all'articolo 164, comma 1, lett. b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;".



              6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.



              7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.



              8. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.



              9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.".



              10. All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: "del terzo" sono aggiunte le seguenti: "e del quarto".



              11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.



              12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) al comma 2:



              1. dopo le parole "primi tre periodi d'imposta" sono aggiunte le seguenti "dalla data di costituzione";



              2. in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva";



              b) al comma 3, la lett. a) è soppressa.



              13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come modificato dal comma 11, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta

              successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.



              14. Le disposizioni della lettera b) del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



              16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;



              b)al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.".



              17. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b),".



              19. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è soppresso.



              21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              22. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.



              23. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 ottobre 2006, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 ottobre 2006.

              Sulle residue rate, da pagare entro il 31 ottobre 2007 ed il 31 ottobre 2008, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1 novembre 2006. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

              n.602.



              24. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

              a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;



              b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.



              25. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.";



              b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.



              26. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma A-bis, è soppresso.



              27. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "o nell'interesse di terzi" sono aggiunte le seguenti: " o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,".



              28. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è soppressa.



              29. La disposizione di cui al comma precedente si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              30. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:



              "Art. 8. Determinazione del reddito complessivo -1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.



              2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del

              capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.



              3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.".



              31. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              32. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) nell'articolo 54:



              1) dopo il comma 1 sono aggiunti il seguenti:



              "1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:



              a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;



              b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;



              c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.



              1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.



              1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.";



              2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.";



              b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente: "g-ter) corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;".



              33. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'art. 51 del medesimo testo unico.



              34. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.



              35. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.



              36. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.



              37. Le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.



              38. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.



              Articolo 38



              (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario)



              1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "le persone fisiche che esercitano arti o professioni" sono inserite le seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore".



              2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) i commi 2 e 3 sono abrogati;



              b) nel comma 3-bis le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";



              c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e 3 " sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1".



              3.Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle

              condizioni e con le modalità ivi previste.



              4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:



              a)al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono aggiunte le seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale";



              b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: "Le rilevazioni e le evidenziazioni" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le comunicazioni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo.".



              5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2001,

              ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.



              6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:



              a) al comma 1 :



              1. dopo le parole: "Se viene omessa la trasmissione" aggiungere: "dei dati, delle notizie e";



              2. le parole: "alle banche" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

              1972, n. 633";



              b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "l-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.".



              7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole "individuazione del soggetto" è aggiunta la seguente: "ovvero".



              8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:



              a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;



              b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.".



              b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".



              9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.



              10. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti:

              "31 gennaio"; inoltre, dopo le parole "non coincidente con l'anno solare," sono inserite le seguenti: "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,";



              b) all'articolo 2:



              1. al comma 1 le parole "tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio";



              2. al comma 2 le parole "di cui all'articolo 3:" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);



              c) all'articolo 3:



              1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;



              2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000"; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei parametri";



              3. al comma 7 le parole "entro cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi";



              d) all'articolo 4:



              1. al comma 3-bis le parole: "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo";



              2. al comma 4-bis le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti:

              "entro il 31 marzo";



              3.al comma 6-quater le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio";



              e) all'articolo 5:



              1. al comma 1 le parole: ",per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo", ovunque ricorrano, sono soppresse;



              2. al comma 4 le parole: "del decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del settimo";



              f) all'articolo 5-bis ", per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese", ovunque ricorrano, sono soppresse;



              g) all'articolo 8, comma 1, le parole: "ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica".



              11. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20" ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "16".



              12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti:

              "mese di maggio";



              b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio";



              c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio".



              13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole "30 giugno" e "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 giugno" e "16 dicembre".



              14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1 maggio 2007.



              15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente: "Art. 32-bis. Contribuenti minimi in franchigia - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a

              7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.



              2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.



              3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter, o abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti

              all'estero.



              4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img] e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.



              5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.



              6. I soggetti che nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni ritengono di versare nelle condizioni del comma 1, ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.



              7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinali. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

              Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.



              8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. Li relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.



              9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.



              10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.



              11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.



              12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.



              13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.



              14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:



              a) decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;



              b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio, supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.



              15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.".



              16. All'articolo 41, comma 2-bìs, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole "Stato membro", sono aggiunte le seguenti "nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".



              17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "16. L'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio

              dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.



              17. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:



              a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;



              b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;



              c) modalità per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.".



              19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1 settembre 2006.



              20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.



              21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.



              22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di dcpusilo degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.



              23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.



              24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:



              "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.".



              25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:



              "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.".



              26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



              All'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) dopo la lettera b) del primo comma è aggiunta la seguente: "b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;";



              b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole "l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", in busta chiusa e sigillata," ;



              c) dopo la lettera e) del primo comma è aggiunta la seguente: "e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), comunicare al competente ufficio locale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i dati identificativi e l'indirizzo nel territorio dello Stato di un rappresentante per gli atti fiscali ovvero il proprio indirizzo nello Stato estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;";



              d) il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.";



              e) al terzo comma le parole: "dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafìca" sono sostituite dalle seguenti: "dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica";



              f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.".



              28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:



              a) al comma 1, dopo le parole "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti:", sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.";



              b) al comma 3, dopo le parole "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ".



              29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.



              30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.



              31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria".



              32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:



              a) al numero 4), dopo le parole "nei loro confronti" sono aggiunte le seguenti: "nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti";



              b) al numero [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img], le parole: "nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati" sono sostituite dalle seguenti: ", rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo".



              33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.



              34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.



              35. E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.



              36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.



              37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1 gennaio 2007.



              38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) le parole "o donazione" sono soppresse;



              b) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ". In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.".



              39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Per gli immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.".



              40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: "a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;".



              41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta." Sono sostituite dalle seguenti

              "iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.".



              42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:



              a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione" sono soppresse;



              b) è abrogato il comma 1-bis.



              43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro.



              44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del

              decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.



              45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente ella repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) nel primo periodo, le parole "a un terzo del costo" sono sostituite dalle parole "al 50 per cento del costo";



              b) nel secondo periodo, le parole "un decimo del costo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del costo".



              46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla

              data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.



              47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente ella repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: "Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.".



              48. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



              49. A partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo

              n. 241 del 1997.



              50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi sensi dell'art. 1283 del codice civile.



              51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



              52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, le parole "un numero massimo di" sono soppresse.



              53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lett. l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.



              54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma I-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.



              55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità del Capo HI del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.



              56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

              "Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.".



              57. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, sono utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della Direttiva 2003/123/CE del Consiglio del

              22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/43 5/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.



              Articolo 39



              (Misure di contrasto del gioco illegale)



              1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:



              a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;



              b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;



              c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.



              2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

              "Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:



              a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;



              b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;



              c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;



              d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;



              e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;



              f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000

              abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;



              g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000

              abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;



              h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli Operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;



              i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;



              j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111".



              3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1 gennaio 2007, è sostituito dal seguente:



              "3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse



              con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:



              i. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;



              ii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;



              iii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;



              iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;



              v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fìssa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;".



              4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:



              inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge

              30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;



              b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri

              Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;



              c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;



              d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;



              e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;



              f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;



              g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;



              h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;



              i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;



              j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.



              5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:



              "6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installagli la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.".



              6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.



              7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole "in monete metalliche" sono soppresse.



              8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:



              a) al comma 530:



              1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2007";



              2. alla lettera c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1 gennaio 2007, ";



              b) al comma 531, le parole: "1 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2007".



              TITOLO IV



              Disposizioni finali



              Articolo 40



              Modifica disciplina esenzione ICI



              1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale"



              Art. 41



              Copertura finanziaria



              1. Agli oneri recati dagli articoli .......................... del presente decreto- legge, pari a complessivi ......... milioni di euro per l'anno 2006, a ........ milioni di euro per l'anno 2007 e a ........ milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede



              mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dagli articoli ........ del presente decreto-legge.



              2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



              Art. 42



              Entrata in vigore



              1. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
              "L\'ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista sa che è vero" - Oscar Wilde

              Commenta


                #8
                Re: quesito pacchetto Visco

                quindi??????

                Commenta


                  #9
                  Re: quesito pacchetto Visco

                  <table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td class="SmallText">gino michele ha scritto sab, 01 luglio 2006 19&#58;03</td></tr><tr><td class="quote">
                  quindi??????
                  </td></tr></table>



                  [img]images/smiley_icons/icon_lol.gif[/img] [img]images/smiley_icons/icon_lol.gif[/img] [img]images/smiley_icons/icon_lol.gif[/img] [img]images/smiley_icons/icon_lol.gif[/img] [img]images/smiley_icons/icon_lol.gif[/img]



                  <font color="deeppink">ciciuzzo, non stai studiando troppo? [img]images/smiley_icons/icon_redface.gif[/img] </font>
                  <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img513.imageshack.us/img513/4950/rosablumz8.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>

                  Commenta


                    #10
                    Re: quesito pacchetto Visco

                    Ciccuzzzzzzzzz.....se hai letto tutto facci un riassunto......



                    Speriamo di avere notizie entro fine mese cosi vediamo se ci possiamo godere le vacanze!!!!!!!!!!!!!!!

                    Commenta

                    Sto operando...
                    X