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agenzia delle entrate: una domanda dei quiz

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    agenzia delle entrate: una domanda dei quiz

    c'era una domanda che diceva "le regioni possono modificare i principi dettati dalla legge comunitaria" o un acosa del genere.....

    ma la risposta qual'è?? se qualcuno lo sa, mi sa dire anche i riferimenti normativi

    cosi' come vorrei i riferimenti normativi della domanda che riguardava il difetto di conformità nella vendita

    grazie [img]images/smiley_icons/icon_twisted.gif[/img]

    #2
    Re: agenzia delle entrate: una domanda dei quiz

    <table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td class="SmallText">luciano ha scritto mer, 08 marzo 2006 20&#58;07</td></tr><tr><td class="quote">
    c'era una domanda che diceva &quot;le regioni possono modificare i principi dettati dalla legge comunitaria&quot; o un acosa del genere.....

    ma la risposta qual'è?? se qualcuno lo sa, mi sa dire anche i riferimenti normativi

    cosi' come vorrei i riferimenti normativi della domanda che riguardava il difetto di conformità nella vendita

    grazie [img]images/smiley_icons/icon_twisted.gif[/img]
    </td></tr></table>



    a) Risposta = non possono

    Riferimento normativo = art. 117 Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 3/01;

    b) Risposta = 2 anni dalla consegna

    Riferimento normativo = mia nonna che ha comprato un frigorifero quest'estate (a parte gli scherzi non lo so, ma la risposta è sicuramente questa)



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      #3
      Re: agenzia delle entrate: una domanda dei quiz

      L'art. 1519-sexies :



      Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.



      abrogato dal d.lgs 6/9/2005 n.206





      Ora vige:



      Art. 132. Termini



      1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro

      il termine di due anni dalla consegna del bene.


      2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il

      difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non

      e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

      3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla

      consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del

      bene o con la natura del difetto di conformità.

      4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso,

      nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione

      del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di

      conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al

      periodo precedente.





      saluti,

      Paolo

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        #4
        Re: agenzia delle entrate: una domanda dei quiz

        grazie paolo!!! la stessa cosa vale per la domanada che ho posto sulle regioni, anch'io penso che la risposta corretta sia quellal che ha dato il ragioniere, ma vorrei esserne sicuro, perchè mi ricordo un atrasmissione televisiva che parlava di questo fatto e mi sembra che le regioni un certo potere ce l'avevano, io penso che il riferimento normativo non sia l'art. 117 cost. dove si parla di competenze esclusive dello stato e di competenze della regione concorrenti con lo stato o esclusive e soi fa riferimento ai rapporti con l'ue, ma non si parla in nessun modo di legge comunitaria e di norme di pricipio. piuttosto penso che il riferimento normativo sia la legge la loggia o altre leggi che sono state emanate l'anno scorso che pure aprlano dei rapporti tra UE E REGIONI, ma finora non sono riuscito a estrapolare nulla.

        così come a questa domanda:

        100) tizio si reca negli uffici del comune beta per ritirare copia dei documenti richiesti 40 giorni prima. L’impiegato riferisce che non può consegnare detti documenti prima di 60 giorni. È legittimo detto termine:

        a) si, ma solo se previsto dal regolamento comunale

        b) no, il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 gg dalla richiesta

        c) si, se previsto da legge comunale

        io penso che la risposta esatta sia la a) e i riferiemnti normativi di questa risposta sono tanti ..... non diemnticando che il procediemnto amministrativo è una dei casi più imporatnti di deleguificazione, che si attua amggiormente con i regolamenti.Fermo restando i principi espressi dalla legge in generale (241/90 modificata dalla l. 15/05 in particolare) e fermo restando il fatto che devono esssere consentiti &quot;i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socilai che devono essere garantitit in ogni parte del territoirio dello satto&quot; (materia riservata alla competenza dello stato) gli enti locali, in particolare il Comune per il cd. &quot;municipalismo d'esecuzione&quot; può stabilire termini e modalità diverse nel rendere effettivo l'esercizio e la tutela di queswti diritti.

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          #5
          legge 241/90
          ART25 c.4

          Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.



          IL termine di 30 giorni è perentorio, previsto dalla 241/90, la P.A. può solo regolare le modalità di accesso e differirlo o negarlo nei casi particolari previsti sempre dalla stessa legge. In ogni caso il differimento deve essere esplicito (quindi con provvedimento) e motivato. Infatti decorsi i 30 giorni senza risposta, il richiedente può ricorrere, ciò significa che vi è un silenzio-diniego (che equivale ad un atto "virtuale " di rigetto dell'istanza di accesso) da parte della P.A. che, cmq, ha effetto decorso il 30° giorno non prorogabile da alcun regolamento comunale ( perché previsto da una legge (che è fonte primaria).

          Poi per quanto riguarda i principi comunitari modificabili da legge regionale, c'è da tener presente che : in virtù dell'art 11 della costituzione , l'Italia ha accettato una limitazione alla propria sovranità attraverso la partecipazione alla comunità europea (o UE). Pertanto avendo firmato un trattato che prevede la creazione di fonti sovranazionali (appunto le fonti dell'UE : direttive, regolamenti ecc.) si è impegnata a limitare la propria potestà normativa (oltre che a rispettare il principio di diritto internazionale "pacta servanda sunt"). Secondo la giuriusprudenza costituzionale e gran parte della dottrina non solo la legge regionale (per difetto di competenza art.117 cost), ma altresì la legge statale non può contrastare con le normatiuve comunitarie. Come s'insegna all'Univesritaà, nella gerarchia delle fonti,la fonte comunitaria è al di sopra della legge ordinaria e al di sotto della costituzione.
          (Anche se vi è una famosa sentenza della corte costituzionale ( della quale non ri cordo il numero, ma è facila trrovarla su un buon libro di diritto costituzionale o su internet) che afferma addirittura che la fonte comunitaria non può essere in contrasto solo con i principi fondanti della costituzione repubblicana ( e non con tutta la costituzione), ma questa è solo un 'interpretazione "dubbia" della Corte, non accettata dalla dottrina)

          spero di essere stato utile a tutti. In bocca al lupo x il 13.
          Ultima modifica di marcozbn; 26-06-2007, 18:43.
          ...se le cose vanno bene non c'è motivo, se vanno male non ci sono scuse....

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