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certicato medico AE LOMBARDIA

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    certicato medico AE LOMBARDIA

    ciao a tutti,

    per prima cosa in bocca al lupo a tutti e grazie ad ognuno per l'aiuto apportato, in particolare a cristina che mi ha mandatio il messaggio relativo alla graduatoria mentre ero in viaggio.

    Grazie,

    anche a francesco.

    Grazie a tutti per la vostra simpatia.

    chiedo a chi sa qualcosa del CERTIFICATO da richiedere in lombardia..a chi va richiesto?il mio dottore non sa niente

    e poi volevo sapere se c'è qualcuno con cui trovarsi in stazione DALLA LETTERA A ALLA L.

    VORREI ANDARCI INSIEME A DEI NUOVI COLLEGHI.



    C'E' QUALCUNO CHE PARTE DA BRESCIA?



    UN BACIO A TUTTI

    R

    #2
    Re: certicato medico AE LOMBARDIA

    Ciao Besos,

    ancora non abbiamo capito come fare per il certificato medico. In Lombardia non lo rilascia nè il medico curante nè l'ASL perchè è stato eliminato da una legge regionale del 2003.

    Se sai qualcosa facci sapere.

    Bye

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      #3
      Re: certicato medico AE LOMBARDIA

      Assunzioni per apprendisti e minori: le ASL non rilasciano più il certificato di idoneità fisica





















      a cura di Enzandrea Prandi, Medico del Lavoro

      La Regione Lombardia ha abolito, con la legge 4 agosto 2003 n. 12, "Norme Relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica",pubblicata in BURL 4 agosto 2003, n. 32, alcune certificazioni che non avrebbero dimostrazione scientifica d'efficacia per la tutela della salute. Tra queste, una serie di certificati sanitari come il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori. Ne risulta che tale certificato possa essere comunque richiesto e rilasciato, anche se i minori sono assunti con contratto di apprendistato, dalle altre figure sanitarie previste dalla normativa statale sopra ricordata (i medici del lavoro delle UOOML, i medici di base). A partire dal 1° gennaio 2004, le ASL della Regione Lombardia non rilasciano più i certificati sanitari di idoneità per l'assunzione di apprendisti rilasciando invece, dietro presentazione della richiesta di visita, un attestato che esplica le motivazioni per le quali la prestazione stessa non può essere erogata.



      ------------------------------------







      Prima di analizzare le novità introdotte in Regione Lombardia in merito agli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori apprendisti e/o minori con la legge n. 12/2003 è opportuno sintetizzare il complesso sistema legislativo che regola la materia a livello nazionale.

      Visite rivolte ai lavoratori di minore età: regolate dalla legge 7 settembre 1967, n. 977, come modificata dal D.Lgs. n. 345/1999 e successive ulteriori modifiche (D.Lgs. n. 262/2000 ); tale norma affida al medico competente dell'impresa, nel caso sia obbligatoria, in base ai rischi presenti in ambiente di lavoro, la sorveglianza sanitaria, il compito di effettuare le visite a tutti i minori (anche apprendisti) da adibire ad attività lavorative. D'altro canto si stabilisce che le visite mediche, per i minori da adibire a lavorazioni non soggette alle norme che definiscono gli obblighi di sorveglianza sanitaria, possano essere effettuate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale; la definizione del medico è molto generica e può fare riferimento sia ai medici del lavoro dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL sia a quelli delle Unità Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) sia, infine ai medici di base;

      Visite rivolte agli apprendisti maggiorenni: la legge 19 gennaio 1955, n. 25 prevede che l'apprendista venga preventivamente sottoposto a visita medica per accertarne l'idoneità fisica all'attività per la quale viene assunto. Tali visite sono affidate dagli uffici di collocamento alle ASL ed hanno continuato ad essere effettuate anche se le richieste provenivano direttamente delle singole imprese.





      La legge n. 12/2003



      Come premessa va ricordato che la Regione Lombardia si è impegnata ad attuare, in diversi settori, una revisione delle attività sanitarie svolte e delle prestazioni erogate, ai fini di dimostrarne l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità.

      D'altro canto, con l'entrata in vigore della modifica del titolo V della Carta Costituzionale, avvenuta il 18 dicembre 2001, la Regione ha ritenuto di potersi discostare dalla normativa statale in alcuni ambiti ben delimitati.

      Conseguentemente la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative in materia sanitaria, ha abolito, con la legge 4 agosto 2003 n. 12, "Norme Relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica",pubblicata in BURL 4 agosto 2003, n. 32, alcune certificazioni che non avrebbero dimostrazione scientifica d'efficacia per la tutela della salute (artt. 2 e 3).

      In particolare l'articolo 2, comma 1, prevede che non siano "richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia" una serie di certificati sanitari trai quali (lettera d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori. Ne risulta pertanto che tale certificato possa essere comunque richiesto e rilasciato (anche se i minori sono assunti con contratto di apprendistato) dalle altre figure sanitarie previste dalla normativa statale sopra ricordata (i medici del lavoro delle UOOML, i medici di base).

      Tale interpretazione risulta ulteriormente ribadita e rinforzata dalla circolare regionale del 14 novembre 2003, 33/SAN/2003 che afferma: "la LR 12/03 prevede che non sia esercitata la funzione di certificazione delle ASL in tema di idoneità fisica per l'assunzione di minori non esposti a rischio specifico, anche in coerenza con la Direttiva CEE 33/94 che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio".

      Più complesso appare, invece, il discorso inerente le visite rivolte ai soggetti apprendisti maggiorenni.

      Va innanzitutto ricordato che non si fa alcuna menzione, relativa a questa fattispecie nell'ambito della legge regionale n. 12/2003: di fatti fra le certificazioni sanitarie non più rilasciate dalla ASL non viene espressamente citata quella relativa agli apprendisti maggiorenni.

      Tuttavia, la circolare regionale 33/SAN/2003, "Indicazioni sull'applicazione della Legge regionale n. 12/2003", interpreta che, alla stessa stregua delle certificazioni di idoneità fisica per l'assunzione di minori, non debbano essere rilasciate anche le certificazioni sanitarie riferite a tutti gli apprendisti facendo riferimento alla "relazione di accompagnamento alla legge regionale n. 12/2003 che richiama esplicitamente la legge n. 25/1955 relativa all'apprendistato".

      Sulla base di questo ragionamento, a partire dal 1° gennaio 2004, le ASL della Regione Lombardia non rilasciano i certificati sanitari di idoneità per l'assunzione di apprendisti rilasciando invece, dietro presentazione della richiesta di visita, un attestato che esplica le motivazioni per le quali la prestazione stessa non può essere erogata (si veda l'allegato 1).

      Per altro risulta allo scrivente che diversi datori di lavoro, che intendono assumere apprendisti maggiorenni, si rivolgono, per analogia a quanto si verifica per i soggetti minori, al medico competente dell'azienda se l'attività cui è destinato l'apprendista già assunto presenti dei rischi per i quali sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ai medici di base o ai medici del lavoro delle UOOML negli altri casi.







      Allegato 1

      (L'attestato è rilasciato gratuitamente )



      In data __________ si è presentato presso (Ambulatorio/Ufficio/_______________ di _________________) dell'ASL_________________________________________ Il/la Sig./Sig.ra ___________________________, nato/a a _____________________________ il _____________ e residente _________________________richiedendo la seguente certificazione ________________________



      In virtù della LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003, n. 12 "Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica", tale richiesta non può essere evasa, in quanto la stessa Legge Regionale ha soppresso la funzione certificatoria in capo all'ASL.



      La presente viene consegnata all'interessato per l'inoltro all'Amministrazione richiedente.



      Data _____________________ Timbro e firma













      Legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12

      Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica

      Bollettino Ufficiale Regionale del 4 agosto 2003, n. 32

      IL CONSIGLIO REGIONALE

      ha approvato

      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

      promulga

      la seguente legge regionale:



      Articolo 1

      Finalità e ambito di applicazione della legge



      1. La presente legge disciplina modalità di certificazione in materia di igiene e sanità pubblica.

      2. E' fatto salvo il rilascio delle certificazioni, qualora in altre Regioni siano diversamente disciplinate.



      Articolo 2

      Certificazioni sanitarie



      1. Non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari:

      a) il certificato di sana e robusta costituzione;

      b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

      c) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;

      d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori;

      e) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.

      2. In considerazione delle attuali condizioni sociali ed epidemiologiche relative alla popolazione della Regione Lombardia, non sono richiesti o rilasciati da servizi delle ASL della Regione Lombardia i seguenti certificati:

      a) il certificato per vendita dei generi di monopolio;

      b) il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri.

      3. In tutti i casi in cui sia richiesto il certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28 dicembre 2000 [Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo Euro)].

      4. Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica ed il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.



      Articolo 3

      Determinazioni in materia di medicina scolastica



      1. La prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata dal dipartimento di prevenzione delle ASL.

      2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, nonché quello di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica.

      3. Le operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione degli ambienti scolastici, non dettate da esigenze di sanità pubblica, sono a carico della direzione scolastica.



      Articolo 4

      Formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)



      1. Al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da alimenti, la formazione, l'aggiornamento del personale alimentarista e le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL deputati al controllo, sono improntate:

      a) all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;

      b) al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle misure proposte;

      c) alla correlazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione qualiquantitativa al rischio connesso per le specifiche attività.

      2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal d.lgs. n. 155/97.

      3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all'uopo impartite.

      4. Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o rilasciato da servizi delle ASL della Regione Lombardia e non costituisce titolo obbligatorio all'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

      È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.













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      R

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        #4
        Re: certicato medico AE LOMBARDIA

        ciao

        io parto da bergamo



        quanto al certificato, ho mandato la mia vicina di casa dal mio medico di base per saperne di più

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          #5
          Re: certicato medico AE LOMBARDIA

          Assunzioni per apprendisti e minori: le ASL non rilasciano più il certificato di idoneità fisica





















          a cura di Enzandrea Prandi, Medico del Lavoro

          La Regione Lombardia ha abolito, con la legge 4 agosto 2003 n. 12, "Norme Relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica",pubblicata in BURL 4 agosto 2003, n. 32, alcune certificazioni che non avrebbero dimostrazione scientifica d'efficacia per la tutela della salute. Tra queste, una serie di certificati sanitari come il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori. Ne risulta che tale certificato possa essere comunque richiesto e rilasciato, anche se i minori sono assunti con contratto di apprendistato, dalle altre figure sanitarie previste dalla normativa statale sopra ricordata (i medici del lavoro delle UOOML, i medici di base). A partire dal 1° gennaio 2004, le ASL della Regione Lombardia non rilasciano più i certificati sanitari di idoneità per l'assunzione di apprendisti rilasciando invece, dietro presentazione della richiesta di visita, un attestato che esplica le motivazioni per le quali la prestazione stessa non può essere erogata.



          ------------------------------------







          Prima di analizzare le novità introdotte in Regione Lombardia in merito agli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori apprendisti e/o minori con la legge n. 12/2003 è opportuno sintetizzare il complesso sistema legislativo che regola la materia a livello nazionale.

          Visite rivolte ai lavoratori di minore età: regolate dalla legge 7 settembre 1967, n. 977, come modificata dal D.Lgs. n. 345/1999 e successive ulteriori modifiche (D.Lgs. n. 262/2000 ); tale norma affida al medico competente dell'impresa, nel caso sia obbligatoria, in base ai rischi presenti in ambiente di lavoro, la sorveglianza sanitaria, il compito di effettuare le visite a tutti i minori (anche apprendisti) da adibire ad attività lavorative. D'altro canto si stabilisce che le visite mediche, per i minori da adibire a lavorazioni non soggette alle norme che definiscono gli obblighi di sorveglianza sanitaria, possano essere effettuate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale; la definizione del medico è molto generica e può fare riferimento sia ai medici del lavoro dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL sia a quelli delle Unità Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) sia, infine ai medici di base;

          Visite rivolte agli apprendisti maggiorenni: la legge 19 gennaio 1955, n. 25 prevede che l'apprendista venga preventivamente sottoposto a visita medica per accertarne l'idoneità fisica all'attività per la quale viene assunto. Tali visite sono affidate dagli uffici di collocamento alle ASL ed hanno continuato ad essere effettuate anche se le richieste provenivano direttamente delle singole imprese.





          La legge n. 12/2003



          Come premessa va ricordato che la Regione Lombardia si è impegnata ad attuare, in diversi settori, una revisione delle attività sanitarie svolte e delle prestazioni erogate, ai fini di dimostrarne l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità.

          D'altro canto, con l'entrata in vigore della modifica del titolo V della Carta Costituzionale, avvenuta il 18 dicembre 2001, la Regione ha ritenuto di potersi discostare dalla normativa statale in alcuni ambiti ben delimitati.

          Conseguentemente la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative in materia sanitaria, ha abolito, con la legge 4 agosto 2003 n. 12, "Norme Relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica",pubblicata in BURL 4 agosto 2003, n. 32, alcune certificazioni che non avrebbero dimostrazione scientifica d'efficacia per la tutela della salute (artt. 2 e 3).

          In particolare l'articolo 2, comma 1, prevede che non siano "richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia" una serie di certificati sanitari trai quali (lettera d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori. Ne risulta pertanto che tale certificato possa essere comunque richiesto e rilasciato (anche se i minori sono assunti con contratto di apprendistato) dalle altre figure sanitarie previste dalla normativa statale sopra ricordata (i medici del lavoro delle UOOML, i medici di base).

          Tale interpretazione risulta ulteriormente ribadita e rinforzata dalla circolare regionale del 14 novembre 2003, 33/SAN/2003 che afferma: "la LR 12/03 prevede che non sia esercitata la funzione di certificazione delle ASL in tema di idoneità fisica per l'assunzione di minori non esposti a rischio specifico, anche in coerenza con la Direttiva CEE 33/94 che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio".

          Più complesso appare, invece, il discorso inerente le visite rivolte ai soggetti apprendisti maggiorenni.

          Va innanzitutto ricordato che non si fa alcuna menzione, relativa a questa fattispecie nell'ambito della legge regionale n. 12/2003: di fatti fra le certificazioni sanitarie non più rilasciate dalla ASL non viene espressamente citata quella relativa agli apprendisti maggiorenni.

          Tuttavia, la circolare regionale 33/SAN/2003, "Indicazioni sull'applicazione della Legge regionale n. 12/2003", interpreta che, alla stessa stregua delle certificazioni di idoneità fisica per l'assunzione di minori, non debbano essere rilasciate anche le certificazioni sanitarie riferite a tutti gli apprendisti facendo riferimento alla "relazione di accompagnamento alla legge regionale n. 12/2003 che richiama esplicitamente la legge n. 25/1955 relativa all'apprendistato".

          Sulla base di questo ragionamento, a partire dal 1° gennaio 2004, le ASL della Regione Lombardia non rilasciano i certificati sanitari di idoneità per l'assunzione di apprendisti rilasciando invece, dietro presentazione della richiesta di visita, un attestato che esplica le motivazioni per le quali la prestazione stessa non può essere erogata (si veda l'allegato 1).

          Per altro risulta allo scrivente che diversi datori di lavoro, che intendono assumere apprendisti maggiorenni, si rivolgono, per analogia a quanto si verifica per i soggetti minori, al medico competente dell'azienda se l'attività cui è destinato l'apprendista già assunto presenti dei rischi per i quali sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ai medici di base o ai medici del lavoro delle UOOML negli altri casi.







          Allegato 1

          (L'attestato è rilasciato gratuitamente )



          In data __________ si è presentato presso (Ambulatorio/Ufficio/_______________ di _________________) dell'ASL_________________________________________ Il/la Sig./Sig.ra ___________________________, nato/a a _____________________________ il _____________ e residente _________________________richiedendo la seguente certificazione ________________________



          In virtù della LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2003, n. 12 "Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica", tale richiesta non può essere evasa, in quanto la stessa Legge Regionale ha soppresso la funzione certificatoria in capo all'ASL.



          La presente viene consegnata all'interessato per l'inoltro all'Amministrazione richiedente.



          Data _____________________ Timbro e firma













          Legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12

          Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica

          Bollettino Ufficiale Regionale del 4 agosto 2003, n. 32

          IL CONSIGLIO REGIONALE

          ha approvato

          IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

          promulga

          la seguente legge regionale:



          Articolo 1

          Finalità e ambito di applicazione della legge



          1. La presente legge disciplina modalità di certificazione in materia di igiene e sanità pubblica.

          2. E' fatto salvo il rilascio delle certificazioni, qualora in altre Regioni siano diversamente disciplinate.



          Articolo 2

          Certificazioni sanitarie



          1. Non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari:

          a) il certificato di sana e robusta costituzione;

          b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

          c) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;

          d) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori;

          e) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale.

          2. In considerazione delle attuali condizioni sociali ed epidemiologiche relative alla popolazione della Regione Lombardia, non sono richiesti o rilasciati da servizi delle ASL della Regione Lombardia i seguenti certificati:

          a) il certificato per vendita dei generi di monopolio;

          b) il libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri.

          3. In tutti i casi in cui sia richiesto il certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28 dicembre 2000 [Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo Euro)].

          4. Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica ed il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.



          Articolo 3

          Determinazioni in materia di medicina scolastica



          1. La prevenzione collettiva nelle scuole di ogni ordine e grado è assicurata dal dipartimento di prevenzione delle ASL.

          2. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, del certificato medico di riammissione oltre i cinque giorni di assenza, nonché quello di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori di esigenze di sanità pubblica.

          3. Le operazioni di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione degli ambienti scolastici, non dettate da esigenze di sanità pubblica, sono a carico della direzione scolastica.



          Articolo 4

          Formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)



          1. Al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da alimenti, la formazione, l'aggiornamento del personale alimentarista e le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL deputati al controllo, sono improntate:

          a) all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;

          b) al costante adeguamento delle acquisizioni scientifiche e alla dimostrata efficacia delle misure proposte;

          c) alla correlazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione qualiquantitativa al rischio connesso per le specifiche attività.

          2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale. L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei datori di lavoro, come definiti dal d.lgs. n. 155/97.

          3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle direttive regionali all'uopo impartite.

          4. Il libretto di idoneità sanitaria non può essere richiesto o rilasciato da servizi delle ASL della Regione Lombardia e non costituisce titolo obbligatorio all'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

          La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

          È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.













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          R

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            #6
            Re: certicato medico AE LOMBARDIA

            Ho appena chiamato in AE e ho parlato con una persona dell'area del personale. Mi ha detto di riportare un attestato che esplichi la legge per cui non può essere rilasciato il certificato...penso che vada bene quello lì suggerito da besos.

            Ciao

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              #7
              Re: certicato medico AE LOMBARDIA

              un mio amico ha chiamato l'asl di bergamo..gli hanno risposto che, trattandosi di concorso indetto a livello nazionale posssono rilasciare il certificato medico. Anche perchè tutti i nostri contratti credo verranno poi trasmessi a Roma.

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                #8
                Re: certicato medico AE LOMBARDIA

                Introduzione (DPR 16/56 – DPR 761/79 – DPR 487/94 – D.Lgs. 297/94)



                La necessità di certificato di “idoneità all’impiego” per l’assunzione presso enti pubblici e per l’assunzione di insegnanti vincitori di concorso era sostenuto dalla normativa sopra riportata.

                Potevano, infatti, accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che possedevano requisiti generali elencati nella normativa, tra cui un’idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione, pertanto, aveva facoltà di sottoporre a visita medica e controllo i vincitori di concorso.

                In considerazione del fatto che tali leggi non erano state abrogate dal D.Lgs. 626/94, il certificato di idoneità fisica continuava ad essere rilasciato dalla ASL, ed in particolare dalle Unità Operative del Servizio PSAL, solamente però per i lavoratori che non svolgevano mansioni per le quali era prevista una sorveglianza sanitaria tramite il medico competente.

                La Legge Regionale 12/03 “Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica” ha soppresso la certificazione di cui sopra in tema di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego e per gli insegnanti, anche in coerenza con il D.Lgs. 626/94 che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i lavoratori esposti a rischio.



                Pertanto la certificazione di “idoneità all’impiego” non deve più essere richiesta.









                R

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                  #9
                  Re: certicato medico AE LOMBARDIA

                  Ho letto..ma all'asl di bergamo..

                  mah..

                  comunque non credo possano rilasciare più cetificati le asl..al massimo i medici del lavoro..

                  si ribadisce che non rilasciano più certificati di idoneità fisica senza specificare se per concorsi a livello nazionale o regionale..
                  R

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                    #10
                    Re: certicato medico AE LOMBARDIA

                    ciao a tutti qs mattina mi sono recato alla ASL di Milano, competente per i certificati medico-legali (es. patenti, etc...) mi hanno detto che non li fanno più e mi hanno dato una carta attestante ql indicato già da altri in qs forum, cioè che per la legge regionale la ASL non è tenuta a rilasciare tali certificati...ciao...

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                    Sto operando...
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