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Assunzione mobilita' volontaria nonostante graduatoria concorsuale in atto

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    Assunzione mobilita' volontaria nonostante graduatoria concorsuale in atto

    Salve a tutti
    Avrei bisogno di un parere professionale.
    A marzo sono arrivato secondo in una graduatoria a tempo indeterminato di un comprensorio di ASL (più ASL della stessa Regione). La prima persona è stata assunta subito da una di queste ASL. Adesso tramite voci di corridoio ho scoperto che una delle altre ASL restanti ha proceduto, tramite una delibera di 2 paginette, di assumere una persona a tempo indeterminato mediante una procedura di assunzione di mobilità volontaria avvenuta dopo la pubblicazione della graduatoria per titoli ed esami. Vi pare una cosa corretta da fare? Inoltre la persona assunta viene dall’ASL di un’altra Regione, percepirà, per via della sua anzianità lavorativa, uno stipendio maggiore e si trova circa 10-15 posizioni più in basso della mia nella suddetta graduatoria. Io non so se la cosa è stata fatta in maniera totalmente legale ma nell’incertezza vorrei prendere un avvocato specializzato in diritti del lavoro. Cosa mi consigliate?
    Grazie

    #2
    Si... la procedura di quella Asl è stata esatta. La procedura vuole ke prima di fare i concorsi gli enti devono eseguire e completare la procedura di mobilità, i posti poi non coperti si mettono a concorso. Una volta finito il concorso e assunto il vincitore se la PA necessita di altro personale ha la facoltà invece di assumere un idoneo di assumere uno già esperto e formato dando inizio alla procedura della mobiltà anke cn graduatoria vigente, ma come ti ripeto è una facoltà decisoinale e cioè discrezionale della PA e quindi se questa ASL anke se nn era obbligata a fare la mobilità ma ha deciso di fare così tu nn glie lo puoi impedire, e se nessuno accetta quel posto allora potrà attingere dalla graduatoria. A dimostrazione di questo ti pubblico una sentenza del Tar Lombardia...

    MOBILITA' VOLONTARIA PREVALE SU SCORRIMENTO GRADUATORIA TAR LOMBARDIA 2250/2011

    Venendo ora al merito della controversia con i primi due motivi il ricorrente si duole principalmente dell’illegittimità della scelta dell’amministrazione di coprire il posto mediante mobilità volontaria in quanto, a suo dire tale scelta, effettuata con il piano occupazionale del 2010, sarebbe in contrasto con il bando del concorso avviato nel 2008, il quale prevede lo scorrimento della graduatoria quale facoltà o, addirittura, quale vero e proprio obbligo in capo al Comune.

    I primi due motivi, nella parte in cui contestano la scelta dell’amministrazione di effettuare una selezione per mobilità volontaria sono infondati.

    Sebbene la giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria sentenza 28 luglio 2011 n. 14) riconosca un obbligo di motivazione specifica nel caso in cui l’amministrazione intenda coprire il posto per il quale ha bandito un concorso mediante indizione di un nuovo concorso piuttosto che mediante scorrimento della graduatoria, non è possibile giungere alle medesime conclusioni nel caso di indizione di una procedura di mobilità volontaria.


    In primo luogo, infatti, la procedura di mobilità volontaria permette all’amministrazione di assumere personale che già ha ricoperto il posto vacante o comunque ha già conseguito la stessa qualifica presso altre amministrazioni (art. 30 D. Lgs. 165/2001). Questo comporta la possibilità di acquisire personale già formato e con esperienza nel ruolo, situazione che comporta un’immediata operatività ed un risparmio di spesa.

    In secondo luogo l’ordinamento del pubblico impiego prevede una preferenza legale per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto alle nuove assunzioni, per ottenere una più razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico.

    A sua volta l’art. 39 c. 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che “le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità”.

    Da ultimo l’art. 1 comma 47 della legge 31172004 prevede che “ in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”.

    Ne discende un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all’assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie.

    In sostanza, quindi, l’amministrazione quando prevede la copertura di un posto in organico mediante mobilità volontaria esercita un potere discrezionale di scelta delle modalità di copertura delle proprie esigenze di organico con uno strumento che, essendo oggetto di preferenza legislativa e garantendo l’assunzione di personale specializzato, non richiede specifica motivazione.

    In definitiva quindi i primi due motivi di ricorso vanno respinti nella parte in cui contestano la scelta dell’amministrazione di coprire il posto mediante mobilità volontaria

    Vuoi un consiglio? quella Asl ha ragione poi puoi fare anke ricorso e trovare un avvocato ke ti dia ragione ma bada bene ke dal mio punto di vista in base alla legislazione e a questa sentenza del 2011 il tuo ricorso sarebbe infondato mentre il tuo avvocato ke perde o vince dovrà essere cmq pagato. Quindi puoi consultare anke un avvocato ma se ti dice sicuro ke vinciamo il ricorso io ci penserai 1000 volte. Per me se farai ricorso lo perdi, poi a te la scelta. Ciao.
    Ultima modifica di mark1; 15-03-2012, 15:25.

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