E' un po' lunghetto, ma è importante leggere ogni parte di questo topic poichè segue un ragionamento "ermeneutico" su alcune informazioni scritte nel libretto consegnato al forum PA dall'agenzia.
Ciao a tutti gli amici del forum, ieri c'è stato l'incontro al Forum della PA per quanto riguarda l'agenzia delle entrate incentrato sull'argomento "Progetto Iride".
Hanno consegnato delle cartellina con il logo dell'Agenzia delle Entrate...quindi il primo giorno mi presenterò alla Direzione Regionale del Lazio con la mia bella cartellina [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img] nell'invidia generale eheh
Hanno anche distribuito un pamphlet in cui sono segnalati gli aspetti salienti del Contratto di Formazione e Lavoro che andremo a stipulare. Con voi del forum vorrei porre l'accento su alcuni punti "quantomeno" pericolosi, senza con questo gettare nel panico vecchi e nuovi firmatari.
Avrei voluto scansionare le pagine di nostro interesse per metterle on line, ma non ho fatto in tempo, il mio posto di lavoro mi richiama, spero di riuscirlo a fare per domani; nell'attesa virgoletterò le parti importanti.
ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEL 60%, SE SI DECIDE DI STIPULARE NUOVO CFL: (Punto 10, pagina 7 del libretto)
Il testo sul libretto dice:
"Non possono stipulare i contratti di formazione e lavoro:
1. le amministrazioni e gli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti,fatti salvi i casi di [b]comprovata impossibilità correlati ad <u>eventi eccezionali e non prevedibili</u>".
Questo significa che i vecchi contratti devono divenire a tempo indeterminato, ma non necessariamente ora! Possono anche passare 2 anni dalla conclusione del cfl; per questo chi nel forum diceva che era obbligatoria la loro conversione, altrimenti non si poteva assumere dei nuovi CFL dice solo in parte il vero. Conversione si, ma nei 24 mesi successivi.
Secondo punto sottolineato da me, se consideriamo che, la situazione deficitaria dei conti pubblici è <u>un evento eccezionale e non prevedibile</u>, siamo autorizzate (io agenzia) a non dar seguito alla previsione di legge del 60% di conversioni.
Tale punto del libretto va però coordinato con quanto scritto a pagina 14 punti 1 e 2.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO:
"Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza [...]
[b]Le leggi finanziarie in presenza del blocco delle assunzioni, finora hanno disposto <u>la proroga dei contratti alla scadenza"</u>.
La tendenza è quella di prorogare e non quindi di trasformazione a tempo indeterminato, almeno per il momento, visto che i soldi, come tutti sappiamo, son pochi ed il blocco delle assunzioni e valido sino al 2007. Ora perchè prolungare il contratto e non farlo decadere per poi trasformarlo a tempo indeterminato appena ci sono i soldi?
Semplice perchè se il contratto viene risolto al termine dei due anni e prima del termine non c'è stata conversione in contratto a tempo indeterminato l'agenzia non POTRA' PIU' CONVERTIRE IL CONTRATTO IN QUESTIONE ED IL RAPPORTO DI LAVORO SARA' DEFINITIVAMENTE CONCLUSO.
Voi mi direte, ma se prima hai scritto che entro i 24 mesi succesivi il termine può convertirsi, anzi deve almeno il 60% convertirsi.... Detto vero, ma Lex specialis derogat legi generali...infatti al punto 2 della pagina 14 leggiamo
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO:
"Sulla base della normativa vigente il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato:
A) nel corso del suo svolgimento
B) dopo la cessazione del rapporto di formazione e lavoro entro i 12 mesi successi.
Poi però sibillino aggiunge:
[b]In base al citato CCNL (16 maggio 2001, comparto ministeri ndr) integrativo le Agenzie Fiscali e le pubbliche amministrazioni del Comparto Ministeri possono trasformare il rapporto di formazione e lavoro a tempo indeterminato <u>nella sola ipotesi prevista nella lettera A), previa concertazione con le organizzazioni sindacali"</u>.
Ci sono altre cose su diritti minori del cfl rispetto al contratto a tempo indeterminato (permessi, ferie...) ma credo sia il meno; il vero punto importate e da chiarire sono quelli messi in evidenza in alto. Anche perchè se viene meno il 60% in obbligo, se viene meno il fatto della conversione dopo la scadenza, cadono un bel po' di certezze (soprattutto per chi un lavoro già lo ha e deve optare per questo nuovo) sia per i vecchi che per i nuovi CFL. Per i vecchi e facile intuirlo, per i nuovi, se i vecchi vengono prolungati di volta in volta vedranno la loro assunzione a tempo indeterminato slittare nel tempo...
Io vi ho dato lo spunto, mi scuso per essere stato un po' lungo...ma credo fosse necessario. Buona discussione.
Ciao a tutti gli amici del forum, ieri c'è stato l'incontro al Forum della PA per quanto riguarda l'agenzia delle entrate incentrato sull'argomento "Progetto Iride".
Hanno consegnato delle cartellina con il logo dell'Agenzia delle Entrate...quindi il primo giorno mi presenterò alla Direzione Regionale del Lazio con la mia bella cartellina [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img] nell'invidia generale eheh
Hanno anche distribuito un pamphlet in cui sono segnalati gli aspetti salienti del Contratto di Formazione e Lavoro che andremo a stipulare. Con voi del forum vorrei porre l'accento su alcuni punti "quantomeno" pericolosi, senza con questo gettare nel panico vecchi e nuovi firmatari.
Avrei voluto scansionare le pagine di nostro interesse per metterle on line, ma non ho fatto in tempo, il mio posto di lavoro mi richiama, spero di riuscirlo a fare per domani; nell'attesa virgoletterò le parti importanti.
ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEL 60%, SE SI DECIDE DI STIPULARE NUOVO CFL: (Punto 10, pagina 7 del libretto)
Il testo sul libretto dice:
"Non possono stipulare i contratti di formazione e lavoro:
1. le amministrazioni e gli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti,fatti salvi i casi di [b]comprovata impossibilità correlati ad <u>eventi eccezionali e non prevedibili</u>".
Questo significa che i vecchi contratti devono divenire a tempo indeterminato, ma non necessariamente ora! Possono anche passare 2 anni dalla conclusione del cfl; per questo chi nel forum diceva che era obbligatoria la loro conversione, altrimenti non si poteva assumere dei nuovi CFL dice solo in parte il vero. Conversione si, ma nei 24 mesi successivi.
Secondo punto sottolineato da me, se consideriamo che, la situazione deficitaria dei conti pubblici è <u>un evento eccezionale e non prevedibile</u>, siamo autorizzate (io agenzia) a non dar seguito alla previsione di legge del 60% di conversioni.
Tale punto del libretto va però coordinato con quanto scritto a pagina 14 punti 1 e 2.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO:
"Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza [...]
[b]Le leggi finanziarie in presenza del blocco delle assunzioni, finora hanno disposto <u>la proroga dei contratti alla scadenza"</u>.
La tendenza è quella di prorogare e non quindi di trasformazione a tempo indeterminato, almeno per il momento, visto che i soldi, come tutti sappiamo, son pochi ed il blocco delle assunzioni e valido sino al 2007. Ora perchè prolungare il contratto e non farlo decadere per poi trasformarlo a tempo indeterminato appena ci sono i soldi?
Semplice perchè se il contratto viene risolto al termine dei due anni e prima del termine non c'è stata conversione in contratto a tempo indeterminato l'agenzia non POTRA' PIU' CONVERTIRE IL CONTRATTO IN QUESTIONE ED IL RAPPORTO DI LAVORO SARA' DEFINITIVAMENTE CONCLUSO.
Voi mi direte, ma se prima hai scritto che entro i 24 mesi succesivi il termine può convertirsi, anzi deve almeno il 60% convertirsi.... Detto vero, ma Lex specialis derogat legi generali...infatti al punto 2 della pagina 14 leggiamo
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO:
"Sulla base della normativa vigente il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato:
A) nel corso del suo svolgimento
B) dopo la cessazione del rapporto di formazione e lavoro entro i 12 mesi successi.
Poi però sibillino aggiunge:
[b]In base al citato CCNL (16 maggio 2001, comparto ministeri ndr) integrativo le Agenzie Fiscali e le pubbliche amministrazioni del Comparto Ministeri possono trasformare il rapporto di formazione e lavoro a tempo indeterminato <u>nella sola ipotesi prevista nella lettera A), previa concertazione con le organizzazioni sindacali"</u>.
Ci sono altre cose su diritti minori del cfl rispetto al contratto a tempo indeterminato (permessi, ferie...) ma credo sia il meno; il vero punto importate e da chiarire sono quelli messi in evidenza in alto. Anche perchè se viene meno il 60% in obbligo, se viene meno il fatto della conversione dopo la scadenza, cadono un bel po' di certezze (soprattutto per chi un lavoro già lo ha e deve optare per questo nuovo) sia per i vecchi che per i nuovi CFL. Per i vecchi e facile intuirlo, per i nuovi, se i vecchi vengono prolungati di volta in volta vedranno la loro assunzione a tempo indeterminato slittare nel tempo...
Io vi ho dato lo spunto, mi scuso per essere stato un po' lungo...ma credo fosse necessario. Buona discussione.
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