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Trascrizione a favore del trust

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    Trascrizione a favore del trust

    CITAZIONE FAMOSA
    “…che poi, in Italia, come ammonito da autorevoli esponenti del notariato, si possa dare, spesso e volentieri corso ad un uso distorto se non fraudolento del TRUST , è senz’altro vero (purtroppo) ma ciò non può rappresentare un freno all’impiego……Deve risultare chiaro che al notaio spetta svolgere la valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti in base agli elementi che gli vengono esplicitati dall’autore/autori dell’atto. Di tutto quanto non esaminabile perché non manifestato, il notaio non potrà e non dovrà essere considerato responsabile”

    Incominciamo….Accantonata (?????) l’idea della doppia trascrizione (l’inconsistenza dell’indicazione ai fini della opponibilità della qualità di trustee nel quadro D….infatti l’effetto di un atto non potrà di certo essere opponibile sol perché di quell’atto si è fatta menzione nel quadro stesso….lo sanno anche le pietre che l’opponibilità è innanzi tutto un problema di diritto sostanziale)…ora.una nuova interpretazione giunge alle nostre porte Decreto 18/3/2014 del Tribunale di Torino.

    #2
    Con la santa pazienza----magari con un esempio è più facile da capire…
    Il sistema della trascrizione è come una scacchiera su cui possono muoversi solo i pezzi degli scacchi, con le loro tipiche mosse. E’ impossibile per un cavallo muoversi, senza limiti, in diagonale come fa l’alfiere, così come non può introdursi un nuovo e diverso pezzo, ad esempio un TROVATORE, cui i giocatori attribuiscono la possibilità di piombare accanto alla regina da qualsivoglia posizione egli si trovi, per sventare l’attacco di un pretendente che voglia conquistarla < mangiandola>. Ne consegue che l’opera volta a tipizzare socialmente un determinato istituto e quindi a dargli una qualche, sia pure tendenziale, certezza, non può per quanto riguarda la trascrizione, svolgere ruolo alcuno, a prescindere dalla riconducibilità dell’atto (o dei suoi effetti) ad uno dei pezzi della scacchiera.
    Il meccanismo è uguale a quello dello stesso art 1322 cc là dove il legislatore ha previsto il potere dell’autonomia privata, da un lato, di operare all’interno del tipo contrattuale, variando, arricchendo o depauperando il contenuto fissato dalla legge e, dall’altro, di rompere l’elasticità del tipo o di prescinderne dando vita a contratti atipici.
    Per i diritti reali il limite è appunto costituito dalla rottura della loro elasticità, che impedisce di ricondurre quel dato effetto ad uno di quelli tipizzati dagli art 2643 cc. Non è dunque corretto sostenere che sarebbe possibile ricavare una nuova situazione giuridica tutelabile erga omnes dalla penombra di un diritto reale esistente, strutturandola in forme analoghe.

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      #3
      Dunque il richiamo fatto dal Tribunale di Torino è inconferente e risponde all’errata idea che esso abbia il compito di legittimare la trascrizione quando l’effetto dell’atto sia analogo o simile ad uno di quelli previsti dal 2643cc e non già IDENTICO. Come viceversa deve essere, dovendosi adottare una nozione di effetto giuridico in senso FORMALE E TIPICO.
      L’art 2645 cc infatti ha il solo (ma importante) scopo di ampliare l’area degli atti soggetti a trascrizione sul piano NON GIA’ DEGLI EFFETTI , ma della loro natura e struttura e dunque non i soli contratti e le sole sentenze, ma anche i negozi e gli atti amministrativi, produttivi degli stessi effetti di cui all’art 2643 cc
      Anche il riferimento alle SGR….direbbe qualcuno ma che ciazzecca? La separazione patrimoniale prevista dalla legge sulla intermediazione finanziaria mira solo a non confondere i patrimoni dei vari clienti tra di loro e con il patrimonio dell’intermediario. Il rapporto può cioè essere avvicinato ad un deposito titoli in amministrazione, con o senza mandato…nulla di più.

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        #4
        Ma poi non capisco i conservatori i quali anziché rifiutare tout court la trascrizione si limitano a CURARLA CON RISERVA, rinviando ai giudici la responsabilità di ordinare un trascrizione, allo stato, del tutto illegittima, come al solito sostituendosi al legislatore. Ma di grazia (direbbe qualcuno) i giudici non dovrebbero solo applicare e non gia creare diritto? In una materia così delicata come quella della circolazione immobiliare, là dove l’art 2762 espressamente dispone bensì la trascrivibilità di atti non contemplati dagli art 2643 ss, quale è il TRUST, purchè però una legge speciale espressamente lo preveda? In tal senso il cerchio davvero si chiude subito, ma strangolando l’elementare principio di certezza, che dovrebbe assistere i traffici commerciali. E forse certo un sistema il cui vincolo discendente da un trust con scopo il più vario, dovrebbe essere reso opponibile, invocando, IN VIA ANALOGICA una qualche norma, prevista per la pubblicità di atti diversi? No signori…non è questo il modo migliore per garantire beneficiario e creditori personali del trustee in caso di conflitto.
        Ora provate a spedire ad un qualsiasi quotidiano/rivista e vedete se ve le pubblicano ste due righe….ah se non ci fosse il buon Olim

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          #5
          Trascrizione a favore del trust | Iusletter

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            #6
            up up up up up up up up

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              #7
              Trib. Napoli 01.10.03
              Rigetta il reclamo avverso la trascrizione con riserva, ritenendo che la Convenzione
              de L'Aja non consente i trust auto-dichiarati, in quanto contrastanti con l'art. 2740 c.c.
              (confermata dalla Corte Appello di Napoli 27.05.04)

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                #8
                file:///C:/Users/Admin/Downloads/trib.%20Belluno%20(1).pdf.....................pecc ato non sia stata appellata...si poteva chiarire il tutto.....

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                  #9
                  file:///C:/Users/Admin/Downloads/69172.pdf

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                    #10
                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    file:///C:/Users/Admin/Downloads/69172.pdf
                    Trascrizione del trust autodichiarato: il passo indietro della corte triestina

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