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Quando la fusione e' trans

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    Quando la fusione e' trans

    Domani qualcosina sulle fusioni interne e non....

    #2
    Trans sta per transfrontaliera olim non ti spaventare....

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      #3
      Le fusioni rientrano tra le operazioni straordinarie (meglio dire operazioni di riorganizzazione visto che la disciplina fiscale per queste operazioni non hanno proprio un carattere omogeneo). Vi è una netta prevalenza del criterio della neutralità fiscale, infatti fatta eccezione per la cessione d'azienda, per il resto vi è neutralità fiscale. (salvo opzione sostitutiva)
      Domanda: cosa si intende per neutralità fiscale?
      Corollario necessario alla neutralità è quello della continuità dei valori fiscali del compendio aziendale che si traslano come tali (ossia senza alcun fenomeno modificativo). Questa circostanza finisce (tendenzialmente) per escludere ogni forma di tax di plusvalenze (solo) maturate. La tax avrà così modo di esplicitarsi solo quando l'azienda oggetto dell'operazione realizzerà effettivamente il reddito.

      Quando si parla di fusione è importante ricordare le differenze di annullamento e concambio.. Come sapete, si riscontra una differenza di annullamento nel caso in cui la società incorporante detiene una partecipazione nella stessa società incorporata.
      La differenza da concambio, invece, è data nei casi di fusione per unione ovvero quando la società incorporante non sia in possesso di una partecipazione totalitaria nella società incorporata.

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        #4
        Una particolare forma di fusione per incorporazione è la funzione inversa, nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante e l'operazione si realizza solo se sussiste un rapporto di partecipazione tra le società coinvolte. Tale tipo di fusione conviene quando la controllante incorporante detiene immobili, marchi, brevetti il cui trasferimento richiederebbe onerose formalità oppure quando vi è un'operazione di LBO.

        Cosa è un operazione LBO?

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          #5
          Dopo le holding (e sub-holding) lussemburghesi ed olandesi, dopo l'introduzione delle Pex anche nel nostro ordinamento (ma per paura di certificarne la fittizia allocazione all'estero se so guardati bene di farle rientrare) dopo lo scudo vergognoso e il conseguente sdoganamento in Italia di trustifici utilizzati come super holding (con conseguente ulteriore limatura della tassazione dei dividendi)...adesso è l'ora della fuoriuscita, attraverso operazioni di fusione transfrontaliera....Interessante analizzare i rapporti tra tale tipo di operazione e la disciplina dell'exit tax.

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            #6
            Paolo Conte - vieni via con me - YouTube

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              #7
              La fusione rappresenta uno dei principali strumenti utilizzati per ottenere risparmi d'imposta, che però devono essere legittimi, ossia, il nostro ordinamento concede la pianificazione dell'imposizione fiscale (scegliere tra più comportamenti consentiti (dal nostro ordinamento) quello fiscalmente meno oneroso ma a ciò aggiunge la necessità che non si tratti di un risparmio patologico, ossia di un abuso della legislazione al fine di sfruttarne lacune o difetti, ottenendo risparmi che, seppur formalmente legittimi contrastino con il sistema nel suo complesso.

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                #8
                Per capire che ci si trovi difronte ad un operazione di fusione non elusiva, bisogna conoscere esattamente l'obiettivo di fondo dell'istituto civilistico.
                Domanda: esempi di valide ragioni economiche nelle operazioni di fusione

                Le principali ipotesi di forzatura dell'istituto sono riconducibili generalmente (per i pesci piccoli) a 2 macro-categorie:
                1) fusioni che consentono di compensare i redditi imponibili di una delle società partecipanti alla fusione con le perdite fiscali di altre partecipanti alla fusione
                2) Fusioni che concorrono a determinare salti d'imposta (sui valori dell'attivo o sul patrimonio netto)

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                  #9
                  Prova della pericolosità per l'erario di tali operazioni ne è la presunzione espressa nell'ambito del 37-bis dpr 600/73 nonchè nell'ambito della stessa disciplina specifica prevista dall'art 172 comma 7 del tuir (verificare l'articolo) ove sono riportati i limiti al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione (c.d test di vitalità) aggirabili solo mediante apposita istanza disapplicativa alla competente Direzione regionale ai sensi 37-bis Dpr 600/73

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                    #10
                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Dopo le holding (e sub-holding) lussemburghesi ed olandesi, dopo l'introduzione delle Pex anche nel nostro ordinamento (ma per paura di certificarne la fittizia allocazione all'estero se so guardati bene di farle rientrare) dopo lo scudo vergognoso e il conseguente sdoganamento in Italia di trustifici utilizzati come super holding (con conseguente ulteriore limatura della tassazione dei dividendi)...adesso è l'ora della fuoriuscita, attraverso operazioni di fusione transfrontaliera....Interessante analizzare i rapporti tra tale tipo di operazione e la disciplina dell'exit tax.



                    L'inclusione delle società residenti negli stati membri UE nell'ambito applicativo delle CFC e la normativa sul trasferimento di sede all'estero c.d exitax (ante-riforma) hanno riportato l'attenzione sulle operazioni di fusione transfrontaliere in entrata (quale modalità per eliminare società controllate estere ricadenti nella disciplina CFC) e operazioni di fusioni trans in uscita (proprio perchè tale operazione presenta analogie con il trasferimento della sede della società all'estero).
                    In riferimento alle fusioni trans in uscita, la tax delle plusvalenze latenti non avviene a condizione che gli assets rimangano in una S.O. (nelle scritture contabili), così da preservare gli interessi finanziari dello stato che si è astenuto dall'imposizione fiscale (la neutralità fiscale dell'operazione non deve dunque trasformarsi in esenzione)

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