annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Iscrizione Albo

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    #11
    Ci sono fior di sentenze che ribadiscono come la professione di avvocato sia incompatibile con ogni altro tipo di professione da dipendente retribuita ad eccezione dell'insegnamento di materie giuridiche. Perciò non puoi tenere il piede in due scarpe. Se fossi al tuo posto mi rivolgerei al Consiglio dell'Ordine e chiederei tramite una lettera il da farsi in modo che il CDO debba esprimersi per iscritto, altrimenti se poi succedono casini possono sempre dirti che il parere dato a voce non è il loro etc, a me è sempre stato consigliato di fare così quando avevo un dubbio.
    Ci si può reiscrivere all'albo degli avvocati in qualsiasi momento SE la cancellazione non è avvenuta a causa di radiazione. Ad ogni modo devi agire con la massima trasparenza nei confronti del consiglio dell'ordine perchè secondo me è una situazione da illecito disciplinare (non so se radiazione perchè dipende anche da CDO e CDO ma di certo sospensione) -> è come il praticante dotato di patrocinio che lavora come dipendente -> NON si può fare nonostante molti se ne freghino!!!

    Commenta


      #12
      Un mio amico,l'anno scorso ha svolto il tirocinio,e in quanto avvocato,superato l'orale e in vista dell'assunzione,ha dovuto cancellarsi x incompatibilità.
      Con queste cose non si scherza,almeno x gli avvocati,è sicuro che si incorre in sanzioni disciplinari

      Commenta


        #13
        Originariamente inviato da melbourne74 Visualizza il messaggio
        Sono andato al consiglio dell'Ordine a informarmi. A differenza dei commercialisti, per gli avvocati l'elenco speciale annesso (che comunque non consente di esercitare ma solo di non perdere l'anzianità) è limitato unicamente agli avvocati che lavorano negli uffici legali di enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.d.l. 1578/1933 tra cui (così sostiene l'Ordine) non rientra l'AE.

        Se non ti cancelli ti scoprono?
        E' probabile, sai come? Sarà la Cassa Forense a comunicarlo all'ordine. Evidentemente la Cassa è in contatto con l'INPS e quando vede che stai versando contributi all'INPS (penso ciò avverrà anche nel tirocinio, vero?), segnalerà l'incompatibilità all'Ordine che ti può cancellare anche d'ufficio.

        Sanzioni credo ci siano al massimo da parte della Cassa Forense (anche se devo capire cosa importa a loro se pago contributi contemporaneamente all'INPS e alla Cassa Forense...) per aver continuato ad essere un loro iscritto quando eri un dipendente.

        Ciò dovrebbe sicuramente avvenire per chi sarà assunto definitivamente al termine di questo concorso, mi pongo il problema se valga anche all'inizio del tirocinio. Spero davvero di no, visto che non c'è nessuna garanzia del posto e oltre al danno (se si viene bocciati all'orale) ci sarebbe la beffa di ricominciare da capo la trafila per iscriversi dell'Ordine!
        Durante il tirocinio ci verrà erogata una borsa di studio, non uno stipendio. Non mi risulta quindi che verranno corrisposti contributi INPS a nostro favore.

        Commenta


          #14
          non vi cancellate nel modo più assoluto. l'incompatibilità esisterà solo, e mi auguro per voi, ad assunzione definitiva. in vista del tirocinio dovete "solo"rinunciare agli incarichi ed ai mandati.in poche parole non potete patrocinare, nè dare pareri: insomma non potete parcellizzare...quindi visti i tempi del concorso non cancellatevi...ho visto gente farlo e poi pentirsi per essere stati bocciati all'orale. quindi calma, aspettate la firma del contratto definitivoer la cancellazione c'è sempre tempo...

          Commenta


            #15
            Originariamente inviato da kongio Visualizza il messaggio
            Salve,
            Sono un commercialista, ho svolto il tirocinio 2008 e non mi è stato chiesto di chiudere né p.iva né di cancellarmi dall'albo. però ho dovuto rinunciare a svolgere fattivamente la professione, quindi ho cessato tutti quegli incarichi o mansioni che sono incompatibili. Per il dettaglio meglio chiedere preventivamente alla DRE personale, per iscritto, loro ti rispondono in via ufficiale.

            La cancellazione ed iscrizione all'elenco speciale è richiesta solo coll'assunzione defintiva.

            Saluti ed in bocca al lupo a tutti
            c.
            che tu (o qualcun altro) sappia, è vero che se sto svolgendo la libera professione come dott. comm. non posso venire assunto nella sede AdE della mia città di residenza? Ma questo vale solo x il tirocinio, solo x l'eventuale assunzione o in entrambi i casi? E se così fossi, x quanto tempo dura questa incompatibilità (nel senso, non potrò MAI essere trasferito dove esercitavo la libera professione o è un'incompatibilità temporanea? Grazie a chi saprà e vorrà rispondermi.

            Commenta


              #16
              Originariamente inviato da mask83 Visualizza il messaggio
              non vi cancellate nel modo più assoluto. l'incompatibilità esisterà solo, e mi auguro per voi, ad assunzione definitiva. in vista del tirocinio dovete "solo"rinunciare agli incarichi ed ai mandati.in poche parole non potete patrocinare, nè dare pareri: insomma non potete parcellizzare...quindi visti i tempi del concorso non cancellatevi...ho visto gente farlo e poi pentirsi per essere stati bocciati all'orale. quindi calma, aspettate la firma del contratto definitivoer la cancellazione c'è sempre tempo...
              Guarda, il mio CDO è particolarmente severo e penso che la borsa di studio possa essere equiparata a uno stipendio dal loro punto di vista perchè non si tratta di una borsa di studio acquisita a seguito di attività in uno studio legale o di insegnamento ma di tutt'altra attività. Lo scopo della incompatibilità per gli avvocati sta nel fatto che qualsiasi attività che non riguardi il diritto distoglie da questo e quindi è incompatibile, anche se svolto solo il sabato sera o la domenica pomeriggio quando uno non lavorerebbe ugualmente, questo è sempre stato ribadito alla nausea dai membri del mio CDO.
              Non capisco il problema a cancellarsi visto che poi ci si può reiscrivere! Meglio cancellarsi che prendersi una bella sanzione disciplinare, come ha detto anche KiaraP con gli avvocati non si scherza, anzi non aspettano altro per buttarti fuori dalle spese, un concorrente in meno!!!

              Commenta


                #17
                Lo scorso 6 novembre, dopo più di due anni di trattazione, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 543 recante "Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato" che, fra breve, verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. L'iniziativa legislativa in parola, fortemente voluta dalla lobby degli avvocati a tempo pieno, ma parimenti osteggiata da coloro che, in regime agevolativo di part time, ne saranno alquanto danneggiati attraverso la coazione ad una definitiva scelta alternativa, prende le mosse dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 3 di tale provvedimento è stabilito che l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con diverse attività professionali, private e pubbliche. Al comma 2, fra l'altro, sancisce l'incompatibilità "con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni..." e, in generale, di "qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Da tale generale divieto sono esclusi, naturalmente, coloro che proprio nell'interesse esclusivo di una Pubblica Amministrazione esercitano la professione legale presso l'ufficio legale dell'Amministrazione stessa. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cosiddetto "collegato" alla manovra finanziaria per il 1997, ai commi 56, 56-bis e 57 dell'articolo 1 ha di fatto cancellato tale incompatibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, per i quali non si applicano, genericamente, le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 - ora recepito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali. Dal momento che il rapporto part-time può essere costituito per tutti i profili professionali e tutte le carriere, ad eccezione del personale militare, di quello delle Forze di Polizia, di quello della carriera prefettizia, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'eccezione prevista dalla legge n. 662 citata si è rivelata immediatamente di larga portata. Da parte forense la mobilitazione contro tale legge è stata immediata: si è contestato, fondamentalmente, la difficoltà di un esercizio "a metà" di una professione che, soprattutto con il nuovo procedimento penale, richiede un impegno temporale davvero esteso e, parallelamente, è stata rilevata l'incompatibilità "genetica" fra la natura indipendente dell'attività forense e quella "dipendente" dell'attività prestata per la Pubblica Amministrazione. A ciò si aggiunga che anche l'attività nella Pubblica Amministrazione ora assume rilievi e tipologie sempre più coinvolgenti e "esclusiviste": dunque l'incompatibilità fra le due attività risulterebbe nella natura delle cose. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, contrariamente al precedente assunto, con la sentenza n. 189 del 2001 ha ravvisato nel regime part time un nuovo modo di intendere il rapporto di impiego pubblico, superando il canone della esclusività della prestazione, sottolineando anche che il complesso dei controlli che legittimano l'attività forense è idoneo a garantire la piena correttezza dell' esercizio della professione. E ciò anche in costanza di due attività apparentemente inconciliabili. La vicenda, tuttavia non si è arrestata. Della questione è stato investito il Parlamento con la proposta di legge che non ha avuto vita facile ed ha subito costanti modificazioni, pur essendo testualmente brevi, nell'intento di ritardarne o di accelerarne l'entrata in vigore. Lo scorso 6 novembre, dunque, lo sblocco, che sarà definitivo con la prossima imminente pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. In tale testo di legge si aboliscono, limitatamente alla professioen forense, le disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662: per gli avvocati, dunque, vengono ripristinate le precedenti incompatibilità previste dalla normativa del 1933/34. Viene altresì descritto nel dettaglio il regime "transitorio", necessario in una normativa del genere. I pubblici dipendenti che vogliano optare per il rapporto di impiego hanno 36 mesi dalla entrata in vigore della presente legge - un tempo davvero non breve, rispetto ai 6 mesi originari, ma scaturito dalla necessità del portare a compimento le cause pendenti - per darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine. In mancanza, si applica l'automatica cancellazione. Entro lo stesso termine si può optare per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo, rinunciando al rapporto d'impiego, anche se, in tale caso, il pubblico dipendente conserva per 5 anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno, salvo particolari indisponibilità, con conseguente sospensione e nuova decorrenza dell'anzianità. Come si vede l'entrata in vigore è ampiamente differita nel tempo, così da posticiparne e "trasferirne" ai posteri l'impatto normativo e applicativo.

                (News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)
                E' legge l'incompatibilit fra avvocato e impiegato pubblico

                Commenta


                  #18
                  Secondo voi chi si deve chiamare per avere delle risposte certe riguardo l'incompatibilità?

                  Commenta


                    #19
                    Originariamente inviato da NEMESI76 Visualizza il messaggio
                    Secondo voi chi si deve chiamare per avere delle risposte certe riguardo l'incompatibilità?
                    Senza dubbio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per quanto riguarda gli avvocati. Si formula una istanza per iscritto al Consiglio.

                    Commenta


                      #20
                      Ma non è un problema di agenzia delle entrate?

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X