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Silenzio rifiuto, silenzio rigetto

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    Silenzio rifiuto, silenzio rigetto

    Ciao ragazzi,
    scusate, lo so che per molti di voi sarà una domanda stupida, ma sul simone non è spiegato bene quale sia la differenza tra silenzio rifiuto e silenzio rigetto...mi aiutate???

    #2
    Originariamente inviato da mari80 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    scusate, lo so che per molti di voi sarà una domanda stupida, ma sul simone non è spiegato bene quale sia la differenza tra silenzio rifiuto e silenzio rigetto...mi aiutate???


    Per la 150a volta...ma io non ho altri modi evidentemente di guadagnarmi il Paradiso...


    Silenzio rifiuto ( o inadempimento ) è quello che deriva dalla mancata risposta della P.A. entro il termine di conclusione del provvedimento ( fissato da regolamento e da p.a. oppure in mancanza 90 giorni )...scaduto il termine si impugna direttamente il silenzio ( che in tal caso ha solo valore procedimentale e non provvedimentale ossia non ha valore di provvedimento di rigetto ma solo consente di impugnare ) senza più necessità di previa diffida.

    Silenzio rigetto...in casi tassativamente stabiliti ( posto che il silenzio assenso è la regola generale ) il silenzio, sempre oltre un certo termine, ha valore di provvedimento di rigetto vero e proprio sichhè anche qui vai tranquilla al Tar e impugni.

    La vera differenza stà nel fatto che nel primo caso la P.aA. non ha consumato il potere di decidere mentre nel secondo si ( perchè il silenzio è proprio considerato provvedimento di rigetto )

    nec recisa recedit

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      #3
      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      Per la 150a volta...ma io non ho altri modi evidentemente di guadagnarmi il Paradiso...


      Silenzio rifiuto ( o inadempimento ) è quello che deriva dalla mancata risposta della P.A. entro il termine di conclusione del provvedimento ( fissato da regolamento e da p.a. oppure in mancanza 90 giorni )...scaduto il termine si impugna direttamente il silenzio ( che in tal caso ha solo valore procedimentale e non provvedimentale ossia non ha valore di provvedimento di rigetto ma solo consente di impugnare ) senza più necessità di previa diffida.

      Silenzio rigetto...in casi tassativamente stabiliti ( posto che il silenzio assenso è la regola generale ) il silenzio, sempre oltre un certo termine, ha valore di provvedimento di rigetto vero e proprio sichhè anche qui vai tranquilla al Tar e impugni.

      La vera differenza stà nel fatto che nel primo caso la P.aA. non ha consumato il potere di decidere mentre nel secondo si ( perchè il silenzio è proprio considerato provvedimento di rigetto )

      Grazie
      grazie
      grazie


      .....grazie

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        #4
        la differenza ha risvolti anche procedimentali, nel caso di silenzio rigetto vi è un vero provvedimento da impugnare e quindi il tipico giudizio amministrativo di tipo "caducatorio" , viceversa, nel caso di silenzio inadempimento, sarà necessario adire il TAR affinchè ordini all'amministrazione di provvedere , poichè non vi è alcun provvedimento da impugnare

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