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Domanda tassazione società di persone

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    Domanda tassazione società di persone

    Ragazzi ... come avreste risposto ???

    Secondo l'ordinamento tributario italiano, nel caso di società di persone residenti in Italia, l'obbligazione tributaria ai fini del reddito d'impresa si costituisce in capo:

    A) Al solo amministratore responsabile della società
    B) Alla società stessa
    C) Ai singoli soci
    D) Alla società ed ai singoli soci

    #2
    Ciao Pepi!
    io direi che il reddito è imputato ai soci indipendentemente dalla percezione...
    aspettiamo altri pareri!

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      #3
      IMPUTAZIONE DEI REDDITI NELLA SOCIETA' DI PERSONE
      Le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), pur avendo un certo grado di autonomia patrimoniale, non hanno personalità giuridica e, pertanto, non sono soggetti passivi di imposta. Tuttavia, la società è presa in considerazione ai fini della determinazione del reddito ed è tenuta a tutti gli adempimenti formali finalizzati all'accertamento, come contabilità, dichiarazioni... Dunque, il reddito conseguito dalla società è determinato in modo unitario come reddito di impresa; il reddito imponibile viene imputato ai singoli soci secondo le quote di partecipazione e concorre, unitamente agli altri loro redditi, a formare la base imponibile ai fini dell'Irpef dovuta da ciascuno; in questo modo, il reddito prodotto dalla società viene assoggettato al regime di progressività proprio dell'Irpef ed è, perciò, tassato con aliquote tanto più elevate quanto più alto è il reddito complessivo del contribuente.
      Per tutto ciò, trattamento fiscale delle imprese esercitate in forma di società di persone o in forma individuale, può rivelarsi meno favorevole di quello previsto per le società di capitali assoggettate all'Ires con aliquota proporzionale; al fine di evitare questa disparità di trattamento, a decorrere dal 2008, è stato introdotto un regime opzionale per il quale il reddito di impresa non concorre a formare il reddito complessivo e viene tassato separatamente con aliquota uguale a quella dell'Ires (cioè del 27,50 %); condizione necessaria per fruire di questo regime è che i redditi prodotti non siano distribuiti ai soci o prelevati dall'imprenditore, ma rimangano investiti nell'azienda.

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        #4
        Pure per me la C

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          #5
          Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
          Ragazzi ... come avreste risposto ???

          Secondo l'ordinamento tributario italiano, nel caso di società di persone residenti in Italia, l'obbligazione tributaria ai fini del reddito d'impresa si costituisce in capo:

          A) Al solo amministratore responsabile della società
          B) Alla società stessa
          C) Ai singoli soci
          D) Alla società ed ai singoli soci
          A me risulta ai singoli soci...
          we band of brothers

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            #6
            Infatti il sito dal quale ho preso il quesito da come risposta esatta la C come avete detto voi ...

            Io avevo messo la B ... anche conoscendo il meccanismo di tassazione di queste società avevo capito che la domanda volesse sapere dove nasce il presupposto della tassazione ...

            Invece a quanto pare il presupposto si radica in capo alla società .. ma l'obbligazione tributaria non appartiene ad essa ma ai singoli soci

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              #7
              Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
              IMPUTAZIONE DEI REDDITI NELLA SOCIETA' DI PERSONE

              Le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), pur avendo un certo grado di autonomia patrimoniale, non hanno personalità giuridica e, pertanto, non sono soggetti passivi di imposta. Tuttavia, la società è presa in considerazione ai fini della determinazione del reddito ed è tenuta a tutti gli adempimenti formali finalizzati all'accertamento, come contabilità, dichiarazioni... Dunque, il reddito conseguito dalla società è determinato in modo unitario come reddito di impresa; il reddito imponibile viene imputato ai singoli soci secondo le quote di partecipazione e concorre, unitamente agli altri loro redditi, a formare la base imponibile ai fini dell'Irpef dovuta da ciascuno; in questo modo, il reddito prodotto dalla società viene assoggettato al regime di progressività proprio dell'Irpef ed è, perciò, tassato con aliquote tanto più elevate quanto più alto è il reddito complessivo del contribuente.
              Per tutto ciò, trattamento fiscale delle imprese esercitate in forma di società di persone o in forma individuale, può rivelarsi meno favorevole di quello previsto per le società di capitali assoggettate all'Ires con aliquota proporzionale; al fine di evitare questa disparità di trattamento, a decorrere dal 2008, è stato introdotto un regime opzionale per il quale il reddito di impresa non concorre a formare il reddito complessivo e viene tassato separatamente con aliquota uguale a quella dell'Ires (cioè del 27,50 %); condizione necessaria per fruire di questo regime è che i redditi prodotti non siano distribuiti ai soci o prelevati dall'imprenditore, ma rimangano investiti nell'azienda.
              brava saradella, sei stata molto chiara e lineae, vorrei chiederti ma il principio della trasparenza si applica sia alle soc di xsone che di capitali?
              Sia nelle soc di persone che di capit il reddito viene imputato direttamente ai soci indipendentemente dalla xcezione?
              grazie

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                #8
                Originariamente inviato da alve Visualizza il messaggio
                brava saradella, sei stata molto chiara e lineae, vorrei chiederti ma il principio della trasparenza si applica sia alle soc di xsone che di capitali?
                Sia nelle soc di persone che di capit il reddito viene imputato direttamente ai soci indipendentemente dalla xcezione?
                grazie
                oddio ... non proprio così ... il sistema di tassazione è diverso, poi in alcuni casi il sistema di tassazione per trasparenza è applicato anche alle società di capitali.
                Per fare chiarezza rivediti gli articoli 115 e 116 del tuir

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                  #9
                  Ragazzi io avrei risposto C....

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                    #10
                    Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                    oddio ... non proprio così ... il sistema di tassazione è diverso, poi in alcuni casi il sistema di tassazione per trasparenza è applicato anche alle società di capitali.
                    Per fare chiarezza rivediti gli articoli 115 e 116 del tuir
                    non mi sono spiegata bene, è certo che mi riferivo al redddito di soc. di cap. al cui cap. soc. partecipano esclusivamente altre soc. di cap. residenti . se nn sapessi questo è meglio che me ne starei a casa. Io volevo solo aprire una discussione e magari far uscire qualche altra particolarità che a me sfugge.
                    grazie pepito

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