madò ragazzi io da qualche giorno ho una crisi di rigetto verso tributario ... infatti mi sto dedicando ad altre materie
xchè, trovi + divertenti le altre materie?
io mi sto dedicando alla giustizia amministrativa: ho una sensazione di nausea che non vi dico!!! tutto sommato, preferico tributario ad amministrativo!!!
xchè, trovi + divertenti le altre materie?
io mi sto dedicando alla giustizia amministrativa: ho una sensazione di nausea che non vi dico!!! tutto sommato, preferico tributario ad amministrativo!!!
no, a me tributario è piaciuto molto però forse l'ho ripetuto talmente tanto (rispetto alle altre materie) che ora ne ho il rigetto ...
approposito ... quando si forma il silenzio rigetto ???
circa il silenzio che si forma a seguito di inerzia della PA ,a seguito di proposizione di un ricorso , vi è da pecisare che non trattasi in senso stretto di silenzio rigetto , quanto piuttosto di silenzio inadempimento . Questo perchè , in base a quanto previsto dalla legge 241 / 90 , a seguito di proposizione di un 'istanza la PA ha sempre il dovere di esprimersi con un provvedimento scritto e motivato , salvo nei casi tassativi previsti dalla legge , fatta eccezione nei casi di silenzio assenzo.
Non è una questione meramente teorica se si trattasse di silenzio rigetto , la pa avendo "consumato" il suo potere , non potrebbe pronunciarsi sul ricorso decorsi i 90 giorni ed in pendenza di giudizio innanzi al TAR. Trattandosi ,invece , di silenzio inadempimento può farlo , con la conseguenza che in caso di accoglimento del ricorso amministrativo . si ha cessazione della materia del contendere innanzi al TAR, Viceversa nel caso di rigetto , è possibile impugnare tale provvedimento , secondo la dottrina maggioritaria solo con autonomo ricorso e non con l'istituto dei motivi aggiungi , poichè il giudizio sul silenzio non è un giudizio di tipo impugnatorio e segue un rito diverso da quello ordinario
circa il silenzio che si forma a seguito di inerzia della PA ,a seguito di proposizione di un ricorso , vi è da pecisare che non trattasi in senso stretto di silenzio rigetto , quanto piuttosto di silenzio inadempimento . Questo perchè , in base a quanto previsto dalla legge 241 / 90 , a seguito di proposizione di un 'istanza la PA ha sempre il dovere di esprimersi con un provvedimento scritto e motivato , salvo nei casi tassativi previsti dalla legge , fatta eccezione nei casi di silenzio assenzo.
Non è una questione meramente teorica se si trattasse di silenzio rigetto , la pa avendo "consumato" il suo potere , non potrebbe pronunciarsi sul ricorso decorsi i 90 giorni ed in pendenza di giudizio innanzi al TAR. Trattandosi ,invece , di silenzio inadempimento può farlo , con la conseguenza che in caso di accoglimento del ricorso amministrativo . si ha cessazione della materia del contendere innanzi al TAR, Viceversa nel caso di rigetto , è possibile impugnare tale provvedimento , secondo la dottrina maggioritaria solo con autonomo ricorso e non con l'istituto dei motivi aggiungi , poichè il giudizio sul silenzio non è un giudizio di tipo impugnatorio e segue un rito diverso da quello ordinario
.............. nu vas' t' vuless dà .....
.............. controllo al metal detector..... la sirena che suona ........... rilevato errore nel sistema..............intervenire con la massima urgenza................
.............. controllo al metal detector..... la sirena che suona ........... rilevato errore nel sistema..............intervenire con la massima urgenza................
No caro...non nel tuo intervento. ci mancherebbe. intendevo dire che IO non mi ero accorta, nel correggere, che il nostro amico aveva parlato di silenzio rigetto piuttosto che inadempimento ...ed allora è scattato il "sistema di massima sicurezza" ...ossia TU
No caro...non nel tuo intervento. ci mancherebbe. intendevo dire che IO non mi ero accorta, nel correggere, che il nostro amico aveva parlato di silenzio rigetto piuttosto che inadempimento ...ed allora è scattato il "sistema di massima sicurezza" ...ossia TU
a ok , cmq a livello di quiz come risposta ci potrebbe anche stare , perchè comunque decorsi i 90 giorni il ricorso al TAR si può proporre , poi in dottrina e giurisprudenza si precisa in realtà che trattasi solo di "un espediente" per poter consentire la proposizione del ricorso onde evitare che con l'inerzia la pa precluda o rallenti il diritto alla difesa di cui all'art. 24 cost. e quindi non di un vero e proprio silenzio rigetto .
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