annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Termini (in diritto civile, amministrativo, tributario)

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Termini (in diritto civile, amministrativo, tributario)

    Può essere utile postare in questo topic tutti i termini che possono considerarsi importanti (che spesso si possono scordare): Ognuno posti quelli che ritiene utile ricordare:

    Diritto amministativo:

    Comincio coi termini per la proposizione dei ricorsi amministativi e giurisdizionali.

    - Ricorso gerarchico, ricorso in opposizione: 30 gg
    - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 120 gg
    - Ricorso al TAR: 60 gg
    - Ricorso per revocazione: 60 gg
    - Ricorso in appello al Consiglio di Stato: 60 gg

    #2
    Mi sembra un'ottima idea! A proposito di termini io ho cercato di fare un po' di chiarezza (ma non sono sicura di esserci riuscita) per ciò che riguarda gli accertamenti. Posto uno schemino riepilogativo e vi invito a correggerlo se riscontrate errori. Grazie


    Per le Imposte Dirette: ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo). Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

    Per ll'IVA: gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.


    Inoltre la manovra correttiva del 2006 ha modificato, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento, pertanto, i termini risultano raddoppiati "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
    Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto". In queste ipotesi l'amministrazione finanziaria potrà notificare gli avvisi di accertamento entro il 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di mancata presentazione o presentazione di dichiarazione nulla) entro il 31/12 del decimo anno successivo a quello in cui la presentazione avrebbe dovuto essere presentata.

    Commenta

    Sto operando...
    X