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    #21
    scusate, ditemi se sbaglio. dal test che Mich ci ha gentilmente postato


    7) I soggetti IRES devono presentare la dichiarazione unica entro …

    Risposta corretta: L'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta se presentato per via telematica.

    Spiegazione: Dal 1999 anche i soggetti IRES sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unica. Il termine per la presentazione è l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta,e la presentazione deve essere effettuata necessariamente per via telematica.

    La dichiarazione unica nn deve essere presentata entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta?


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      #22
      Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggio
      Quiz misti e Dispensa Tributario per ripasso
      Quiz da fare con soluzione 1-2-
      File allegati

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        #23
        Originariamente inviato da Simo84 Visualizza il messaggio
        scusate, ditemi se sbaglio. dal test che Mich ci ha gentilmente postato


        7) I soggetti IRES devono presentare la dichiarazione unica entro …

        Risposta corretta: L'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta se presentato per via telematica.

        Spiegazione: Dal 1999 anche i soggetti IRES sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unica. Il termine per la presentazione è l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta,e la presentazione deve essere effettuata necessariamente per via telematica.

        La dichiarazione unica nn deve essere presentata entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta?

        Skilltest non e' aggiornato in alcune parti
        Vi ho postato quiz da fare con soluzione piu efficaci di Tributario

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          #24
          Grazie Mich, sei proprio fantastica. Non credo che riuscirò a superare l'esame il 17 , ci sono persone molto più preparate di me. Tu sei la più brava di tutte. Comunque i tuoi appunti e test li potrò usare per la prossima volta. Spero che questo concorso lo rifacciano nel 2010. Comunque grazie di cuore. Un abbraccio. Antonietta

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            #25
            Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggio
            Skilltest non e' aggiornato in alcune parti
            Vi ho postato quiz da fare con soluzione piu efficaci di Tributario
            Quesiti con soluzione n 3
            File allegati

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              #26
              Originariamente inviato da bebina Visualizza il messaggio
              Grazie Mich, sei proprio fantastica. Non credo che riuscirò a superare l'esame il 17 , ci sono persone molto più preparate di me. Tu sei la più brava di tutte. Comunque i tuoi appunti e test li potrò usare per la prossima volta. Spero che questo concorso lo rifacciano nel 2010. Comunque grazie di cuore. Un abbraccio. Antonietta
              Bebina
              siamo tutti nella stessa posizione: aspiranti concorsisti per l'Ae
              L'impegno ce l'hai messo e il sacrificio pure
              Ci vuole la dose di fortuna
              Questo concorso é un terno al lotto PER TUTTI NOI!!!!!!

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                #27
                Secondo è interessante:

                La Finanziaria 2008, all’articolo 2 comma 514, ha previsto che il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, sia ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a
                • 135 milioni di euro per l’anno 2008
                • 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.

                Ora il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto firmato il 20 marzo 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008, ha stabilito i criteri per l’attuazione della riduzione del prelievo fiscale previsto dalla Finanziaria 2008.
                L’articolo 1 del decreto in oggetto prevede che l’imposta determinata ai sensi dell’articolo 19 del TUIR:
                • sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008,
                • è ridotta di un importo pari a:
                70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
                − − − 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
                50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.

                In particolare, nella relazione illustrativa al Decreto viene specificato che l’obiettivo è stato quello di individuare una detrazione forfettaria da fruire da parte dei soggetti il cui reddito di riferimento non superi i 30.000 euro; in tal modo garantendo la riduzione del prelievo ai lavoratori dipendenti con redditi corrispondenti a quelli ricompresi nei primi due scaglioni IRPEF.
                REDDITO DI RIFERIMENTO
                DETRAZIONE SPETTANTE
                RR < 7.500
                70
                7.500 < RR < 28.000
                50 + 20 x (28.000 – reddito riferimento)
                20.500
                28.000 < RR < 30.000
                50 x (30.000 – reddito riferimento)
                2.000


                Nota bene: il risultato del rapporto, qualora superiore a zero, deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali con troncamento (senza procedere ad alcun arrotondamento). Nel caso in cui il risultato del rapporto sia pari o inferiore a zero, la detrazione non spetta.
                La relazione illustrativa al decreto ribadisce che le somme alle quali è possibile applicare la nuova detrazione sono quelle il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, vale a dire inerenti a rapporti di lavoro dipendente cessati a decorrere dal 31 marzo 2008.

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                  #28
                  Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggio
                  Bebina
                  siamo tutti nella stessa posizione: aspiranti concorsisti per l'Ae
                  L'impegno ce l'hai messo e il sacrificio pure
                  Ci vuole la dose di fortuna
                  Questo concorso é un terno al lotto PER TUTTI NOI!!!!!!
                  Quesiti da fare con soluzione n 4
                  File allegati

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                    #29
                    Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggio
                    Quesiti da fare con soluzione n 4
                    Quesiti da fare con soluzione n 5
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                      #30
                      Mich, e chi ti ferma più? Grandee!

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