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Prestiti obbligazionari

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    Prestiti obbligazionari

    Ragazzi, per espressa previsione dell'art.3 del Decreto IVa, i prestiti obbligazionari non rientrato fra le operazioni che costituiscono prestazioni di servizi, per cui, a mio avviso, l'articolo espressamente prevede che viene a mancare il presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta.

    Per cui, l'operazione è:

    A) Non imponibile
    B) Esclusa (Fuori campo IVA)
    C) Esente

    Io ho risposto B a questa domanda, ma il questionario di sinatra prevedeva come risposta esatta la A

    Voi come vi sareste regolati ??

    #2
    Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, per espressa previsione dell'art.3 del Decreto IVa, i prestiti obbligazionari non rientrato fra le operazioni che costituiscono prestazioni di servizi, per cui, a mio avviso, l'articolo espressamente prevede che viene a mancare il presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta.

    Per cui, l'operazione è:

    A) Non imponibile
    B) Esclusa (Fuori campo IVA)
    C) Esente

    Io ho risposto B a questa domanda, ma il questionario di sinatra prevedeva come risposta esatta la A

    Voi come vi sareste regolati ??



    Confermo ...fuori campo iva ( escluse ) ...bravo !
    nec recisa recedit

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      #3
      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      Confermo ...fuori campo iva ( escluse ) ...bravo !

      Meno male, allora è un altro errore nella simulazione di sinatra ... appuntate

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        #4
        Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
        Meno male, allora è un altro errore nella simulazione di sinatra ... appuntate


        Si ma spiega a Sinatra perchè tutto poteva essere meno che "non imponibile"
        nec recisa recedit

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          #5
          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          Si ma spiega a Sinatra perchè tutto poteva essere meno che "non imponibile"
          Sono quelle operazioni, pur materialmente eseguite in Italia, si considerano per presunzione di legge come se non avvenute in Italia e quindi non soggette all'Iva per difetto del presupposto territoriale ... Ad esempio le cessioni intracomunitarie che avvengono fra soggetti IVA

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            #6
            Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
            Sono quelle operazioni, pur materialmente eseguite in Italia, si considerano per presunzione di legge come se non avvenute in Italia e quindi non soggette all'Iva per difetto del presupposto territoriale ... Ad esempio le cessioni intracomunitarie che avvengono fra soggetti IVA


            Madò...che schifezza di spiegazione...e dai cerca di fare meglio che sei capace ...!!!
            nec recisa recedit

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              #7
              Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
              Madò...che schifezza di spiegazione...e dai cerca di fare meglio che sei capace ...!!!
              Cerco di fare meglio...

              La disciplina delle operazioni relative a scambi con l'estero è ispirata al principio di detassare i beni in uscita e applicare l'iva a quelli in entrata ...

              Per cui, al fine di escludere l'applicabilità dell'iva sui beni destinati al consumo all'estero senza limitare la detrazione dell'imposta sugli acquisti, il legislatore ricorre all'artificio di considerare non effettuate nel territorio dello Stato le operazioni configuranti esportazioni al di fuori della CEE, ovvero cessioni verso altri paesi comunitari.

              Poichè queste operazioni NON limitano la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, i soggetti che effettuino solo o in prevalenza dette operazioni si trovano costantemente a credito verso l'erario.
              Per cui, per evitare gli inconvenienti e le lungaggini dovute al rimborso, è prevista la possibilità che detti operatori effettuino degli acquisti SENZA applicazione dell'Iva, includendo fra le operazioni NON imponibili ANCHE le cessioni di beni o prestazioni di servizi compiute verso di loro.

              Tale beneficio è subordinato a rigorosi presupposti:

              A) Possono avvvalersene solo i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione di cui all'art.8 lettere a e b per corrispettivi superiori al 10% del volume d'affari

              B) Prima di effettuare gli acquisti senza pagamento d'imposta devono presentare alla controparte una dichiarazione relativa all'intento di avvalersi della possibilità

              C) Gli acquisti senza applicazione dell'Iva sono consentiti nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione( nel calcolo non vanno ricomprese le cessioni e le prestazioni non imponibili perchè fatte ad altri esportatori abituali)

              Come va ora ???

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                #8
                Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                Cerco di fare meglio...

                La disciplina delle operazioni relative a scambi con l'estero è ispirata al principio di detassare i beni in uscita e applicare l'iva a quelli in entrata ...

                Per cui, al fine di escludere l'applicabilità dell'iva sui beni destinati al consumo all'estero senza limitare la detrazione dell'imposta sugli acquisti, il legislatore ricorre all'artificio di considerare non effettuate nel territorio dello Stato le operazioni configuranti esportazioni al di fuori della CEE, ovvero cessioni verso altri paesi comunitari.

                Poichè queste operazioni NON limitano la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, i soggetti che effettuino solo o in prevalenza dette operazioni si trovano costantemente a credito verso l'erario.
                Per cui, per evitare gli inconvenienti e le lungaggini dovute al rimborso, è prevista la possibilità che detti operatori effettuino degli acquisti SENZA applicazione dell'Iva, includendo fra le operazioni NON imponibili ANCHE le cessioni di beni o prestazioni di servizi compiute verso di loro.

                Tale beneficio è subordinato a rigorosi presupposti:

                A) Possono avvvalersene solo i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione di cui all'art.8 lettere a e b per corrispettivi superiori al 10% del volume d'affari

                B) Prima di effettuare gli acquisti senza pagamento d'imposta devono presentare alla controparte una dichiarazione relativa all'intento di avvalersi della possibilità

                C) Gli acquisti senza applicazione dell'Iva sono consentiti nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione( nel calcolo non vanno ricomprese le cessioni e le prestazioni non imponibili perchè fatte ad altri esportatori abituali)

                Come va ora ???


                OH!...e lo vedi che quando vuoi ...però precisa pure il concetto di operazione non imponibile come legato alla territorialità ed alla tassazione ( iva ) dei beni nel paese di "destinazione" ( ecco perchè l'esportatore italiano può detrarre...perchè l'iva la paga all'estero )... certo io l'ho detto "terra terra" ... mica come te che sei "allievo" di Falsitta...
                nec recisa recedit

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                  #9
                  Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                  OH!...e lo vedi che quando vuoi ...però precisa pure il concetto di operazione non imponibile come legato alla territorialità ed alla tassazione ( iva ) dei beni nel paese di "destinazione" ( ecco perchè l'esportatore italiano può detrarre...perchè l'iva la paga all'estero )... certo io l'ho detto "terra terra" ... mica come te che sei "allievo" di Falsitta...
                  Paola ma hai letto nel post "Coobligato dipendente" della mia adesione alla Scuola delle Scelte Pubbliche???

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