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Coobligato dipendente limitato

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    Coobligato dipendente limitato

    SCUSATE IL TITOLO DELLA DISCUSSIONE è COOBLIGATO DIPENDENTE ILLIMITATO



    Allora, Falsitta dice che si ha solidarietà dipendente quando i vincoli facenti capo a ciascun soggetto, pur essendo intrinsecamente uguali, sono posti tra di loro in un rapporto di dipendenza.

    L'obbligazione facente capo al coobligato in via dipendente esiste solo in quanto esista l'obbligazione principale e facente capo ad un altro soggetto

    Tuttavia nessun beneficio di escussione è previsto a favore dell'obbligato dipendente, sicchè nei confronti dell'ente impositore obbligato principale ed obbligato dipendente sono sullo stesso piano...

    Alla categoria della solidarietà dipendente è rincondotta la figura del responsabile d'imposta (ad es, il pubblico ufficiale che redige l'atto e lo autentica è responsabile in solido con le parti contraenti per il pagamento dell'imposta)

    #2
    up...................

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      #3
      di cosa parli? responsabile di imposta (datore di lavoro) e dipendente.. in caso di nn versamento dei contributi INPS?

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        #4
        Originariamente inviato da rating1 Visualizza il messaggio
        di cosa parli? responsabile di imposta (datore di lavoro) e dipendente.. in caso di nn versamento dei contributi INPS?
        Parlo del modello in generale di coobligato dipendente limitato ... figura a cui si riconduce il responsabile d'imposta, ossia il soggetto tenuto al pagamento dei tributi insieme con altri, per presupposti maturati in capo a quest'ultimi, e con facoltà di rivalsa ...

        Il datore di lavoro nel caso che hai detto tu è sostituto d'imposta ... ed inoltre se ha operato la ritenuta ma non l'ha versata è unico responsabile verso l'erario ... al dipendente non potrà essere chiesto alcunchè ...

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          #5
          Originariamente inviato da rating1 Visualizza il messaggio
          di cosa parli? responsabile di imposta (datore di lavoro) e dipendente.. in caso di nn versamento dei contributi INPS?


          e ti ci mancava solo il disegnino a te... madò ...però è carinissimo....bello.....e bravo il nostro barese
          nec recisa recedit

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            #6
            grazie Paoletta...
            Cmq Caro Pepito è inesatto quello che dici..
            in caso di nn versamento di contributi..da parte del sostituto d'imposta è il dipendente coobligato... che ne risponde...
            infatti.. si fa ricorso sulla cartella arrivata al dipendente... e in commissione tributaria gli danno ragione...

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              #7
              Originariamente inviato da rating1 Visualizza il messaggio
              grazie Paoletta...
              Cmq Caro Pepito è inesatto quello che dici..
              in caso di nn versamento di contributi..da parte del sostituto d'imposta è il dipendente coobligato... che ne risponde...
              infatti.. si fa ricorso sulla cartella arrivata al dipendente... e in commissione tributaria gli danno ragione...
              Rating ... sempre Falsita, parlando dei sostituti d'imposta fa 4 esempi per spiegare i vari casi, fra cui:

              1) Il sostituto non esercita preventivamente la ritenuta di rivalsa ma assolve l'obbligo verso lo Stato
              2) Il sostituto non esericita la ritenuta di rivalsa e non assolve l'obbligo verso lo Stato
              3)Il sostituto esercita la rivalsa ed assolve l'obbligo verso lo Stato
              4)Il sostituto esercita preventivamente la ritenuta di rivalsa ma non ha assolto il debito verso lo Stato.

              Noi stiamo parlando del 4°caso in cui dice, sempre Falsitta, che le conseguenze di tale inadempimento ricadono unicamente sul sostituto. Il rapporto sostituto erario resta pendente, di cntro il rapporto sostituito erario deve ritenersi esaurito, avendo il sostituto effettivamente subito il prelievo mediante ritenuta.
              Quest'ultimo non avrà quindi interesse ad intervenire nell'eventuale fase amministrativa di confezione dell'avviso di accertamento.

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                #8
                Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                Parlo del modello in generale di coobligato dipendente limitato ... figura a cui si riconduce il responsabile d'imposta, ossia il soggetto tenuto al pagamento dei tributi insieme con altri, per presupposti maturati in capo a quest'ultimi, e con facoltà di rivalsa ...

                Il datore di lavoro nel caso che hai detto tu è sostituto d'imposta ... ed inoltre se ha operato la ritenuta ma non l'ha versata è unico responsabile verso l'erario ... al dipendente non potrà essere chiesto alcunchè ...


                Purtroppo no Pepito ... se il sostituto di imposta opera la ritenuta e non la versa il sostituito non la può dedurre ( e quindi intanto paga e poi si vede cosa fare con il sostituto che si è "intascato" i soldi non versati )...questa è la posizione dell'A.E. e della Cassazione anche se ovviamente tale soluzione è molto criticata in dottrina ivi incluso Tesauro.
                nec recisa recedit

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                  #9
                  Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                  Rating ... sempre Falsita, parlando dei sostituti d'imposta fa 4 esempi per spiegare i vari casi, fra cui:

                  1) Il sostituto non esercita preventivamente la ritenuta di rivalsa ma assolve l'obbligo verso lo Stato
                  2) Il sostituto non esericita la ritenuta di rivalsa e non assolve l'obbligo verso lo Stato
                  3)Il sostituto esercita la rivalsa ed assolve l'obbligo verso lo Stato
                  4)Il sostituto esercita preventivamente la ritenuta di rivalsa ma non ha assolto il debito verso lo Stato.

                  Noi stiamo parlando del 4°caso in cui dice, sempre Falsitta, che le conseguenze di tale inadempimento ricadono unicamente sul sostituto. Il rapporto sostituto erario resta pendente, di cntro il rapporto sostituito erario deve ritenersi esaurito, avendo il sostituto effettivamente subito il prelievo mediante ritenuta.
                  Quest'ultimo non avrà quindi interesse ad intervenire nell'eventuale fase amministrativa di confezione dell'avviso di accertamento.


                  Pepito...Falsitta è dottrina e quando esprime una opinione - per carità pregevolissima - sempre opinione sua è ... voglio dire che poi alla fine fa testo quello che sostiene la giurisprudenza e ciò che dice l'a.e.... e questo è un caso classico



                  PS certo che pure tu ...hai una pazienza a dire tutte stè cose al barese alle 5.30 del mattino ...
                  Ultima modifica di paola66; 04-07-2009, 07:38.
                  nec recisa recedit

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                    #10
                    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                    Pepito...Falsitta è dottrina e quando esprime una opinione - per carità pregevolissima - sempre opinione sua è ... voglio dire che poi alla fine fa testo quello che sostiene la giurisprudenza e ciò che dice l'a.e.... e questo è un caso classico



                    PS certo che pure tu ...hai una pazienza a dire tutte stè cose al barese alle 5.30 del mattino ...
                    Se a quella di Falsitta si può unire la mia, direi che è una posizione scelleratissima quella della giurisprudenza e dell'a.e. ... cmq vabbè, oramai ho capito che non c'è certezza neanche delle cose date per acquisite in questo concorso ...

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