annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

interpello antielusivo

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    #31
    Originariamente inviato da rating1 Visualizza il messaggio
    postate i "riassunti" delle circolari.. sono piu' veloci da leggere...
    eh eh..


    Ma che faccia che c'hai !!!...niente altro ???? ...magari pure due patatine e una bibita ....
    Ciao barese... ma tu vieni a Milano e se si dove in statale o in bicocca ?
    nec recisa recedit

    Commenta


      #32
      magari...
      io vado a Roma... mi scontrero' con i "Mostri " del sapere...
      ci sono poche possibilita'...
      sto studiando metodi alternativi.. x passare prova scritta... nn dico quali.. Top secret...

      Commenta


        #33
        Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
        ottimo ROL. Anche le circolari non sono impugnabili vero?
        si certo, atti interni

        Commenta


          #34
          Originariamente inviato da rating1 Visualizza il messaggio
          magari...
          io vado a Roma... mi scontrero' con i "Mostri " del sapere...
          ci sono poche possibilita'...
          sto studiando metodi alternativi.. x passare prova scritta... nn dico quali.. Top secret...
          bhè facci sapere .. noi non veniamo a Roma ... non ci teniamo proprio anche se, io andrò in un altro carnaio purtroppo

          Commenta


            #35
            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            si certo, atti interni
            se può essere utile riporto succo di una sentenza della Cassazione a SSUU sulle circolari amministrative interpretative:

            La circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell’ente pubblico e si colloca nel rapporto tra ufficidi grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
            Una delle funzioni che ad essa può essere assegnata è quella interpretativa, con cui l’Autorità di vertice dell’Amministrazione, chiarendo il significato di leggi o regolamenti destinati ad essere applicate dagli uffici sottordinati, vuole garantirne l’uniforme applicazione da parte dell’apparato amministrativo.
            Trattandosi di atto endogeno alla PA, l’incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva[1], con la conseguente possibilità d’impugnare dinanzi al giudice amministrativo non la circolare, ma solo gli atti che ne costituiscono diretta applicazione, in quanto solo questi ultimi sono dotati di efficacia lesiva.
            L’impugnazione della sola circolare interpretativa non è perciò possibile, per carenza di interesse concreto da parte del ricorrente, ma anche per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo il giudice intervenire su un atto interno all’Amministrazione senza che ciò comporti anche una violazione della riserva di Amministrazione.
            Per quanto concerne la vincolatività della Circolare la Suprema Corte ritiene che contenendo la circolare un’interpretazione, questa potrà non essere osservata dagli uffici sottoposti, dando una sufficiente motivazione del proprio distacco

            [1] Sul punto, le SS.UU. intervengono con considerazioni di ordine generale, ma anche strettamente legate alla questione posta al loro esame, relativa alle circolari interpretative in ambito tributario, precisando che «per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma)» non può riconoscersi alla circolare interpretativa «alcuna efficacia normativa esterna».

            Commenta


              #36
              Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
              se può essere utile riporto succo di una sentenza della Cassazione a SSUU sulle circolari amministrative interpretative:

              La circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell’ente pubblico e si colloca nel rapporto tra ufficidi grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
              Una delle funzioni che ad essa può essere assegnata è quella interpretativa, con cui l’Autorità di vertice dell’Amministrazione, chiarendo il significato di leggi o regolamenti destinati ad essere applicate dagli uffici sottordinati, vuole garantirne l’uniforme applicazione da parte dell’apparato amministrativo.
              Trattandosi di atto endogeno alla PA, l’incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva[1], con la conseguente possibilità d’impugnare dinanzi al giudice amministrativo non la circolare, ma solo gli atti che ne costituiscono diretta applicazione, in quanto solo questi ultimi sono dotati di efficacia lesiva.
              L’impugnazione della sola circolare interpretativa non è perciò possibile, per carenza di interesse concreto da parte del ricorrente, ma anche per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo il giudice intervenire su un atto interno all’Amministrazione senza che ciò comporti anche una violazione della riserva di Amministrazione.
              Per quanto concerne la vincolatività della Circolare la Suprema Corte ritiene che contenendo la circolare un’interpretazione, questa potrà non essere osservata dagli uffici sottoposti, dando una sufficiente motivazione del proprio distacco

              [1] Sul punto, le SS.UU. intervengono con considerazioni di ordine generale, ma anche strettamente legate alla questione posta al loro esame, relativa alle circolari interpretative in ambito tributario, precisando che «per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma)» non può riconoscersi alla circolare interpretativa «alcuna efficacia normativa esterna».



              Grazie ...

              ti dispiace postare anche numero ed anno per favore...

              oh! ...tu intervieni poco ma quando lai ...è come si deve !!!
              nec recisa recedit

              Commenta


                #37
                Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                grazie ...

                ti dispiace postare anche numero ed anno per favore...

                Oh! ...tu intervieni poco ma quando lai ...è come si deve !!!
                sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007

                Commenta


                  #38
                  Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
                  sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007


                  grazie....gentilissino
                  nec recisa recedit

                  Commenta


                    #39
                    ho notato un'affinità nell'impugnativa delle circolari interpretative con l'impugnativa dei regolamenti volizione-preliminare e non con i regolamenti volizione-azione

                    In merito a quest'ultima distinzione riporto quanto segue:

                    la dottrina ha distinto le disposizioni regolamentari in due tipi, diversi per caratteristiche ed efficacia, di cui uno incide direttamente nella sfera giuridica dei soggetti cui le disposizioni sono applicabili, mentre l'altro tipo regola la condotta che la stessa amministrazione dovrà tenere in futuro, e che si esplicherà attraverso l'emanazione di atti applicativi. Mentre per il primo tipo di disposizioni un ricorso al giudice amministrativo potrà e dovrà essere proposto immediatamente, per il secondo tipo, invece, un ricorso immediato non sarà proponibile.
                    1) La prima categoria di norme corrisponde a quelle definite volizioni-azioni, mentre la seconda alle volizioni preliminari, per cui l'unico modo per accertare che un atto costituisce una volizione preliminare consiste nel rilevare la necessità di un successivo provvedimento, per raggiungere l'effetto giuridico desiderato; così come, viceversa, l'unico modo per accertare che una volizione è concreta ed efficace consiste nel rilevare che essa raggiunge immediatamente l'effetto giuridico voluto.
                    2) I regolamenti volizione-preliminare sono caratterizzati da requisiti di generalità e astrattezza, contengono, cioè previsioni normative astratte e di carattere programmatico, che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica del destinatario.
                    Il regolamento contenente la volizione preliminare della P.A. necessiterà allora, per la sua applicazione al caso concreto, di un successivo provvedimento di attuazione, e sarà quest'ultimo che, rendendo la lesione da potenziale ad attuale, inciderà sulle situazioni soggettive dei destinatari (4).
                    Il regolamento è, cioè, impugnabile solo a partire dall'intervento dell'atto che ne faccia concreta applicazione, in quanto solo in questo momento si consuma la lesione, e, quindi, decorre il termine per l'impugnazione (5).
                    Anche a seguito all'emanazione dell'atto applicativo, il regolamento non è, quindi, impugnabile ex se, ma solo congiuntamente all'atto applicativo, in quanto è solo questo che, producendo l'effetto di concretizzare la fattispecie (ovvero di specificare la lesione), rende attuale l'interesse a ricorrere conferendo dimensione lesiva al regolamento.

                    Commenta


                      #40
                      altra Sentenza interessante sull'impugnativa delle Risoluzioni e determinazioni Ministeriali che riguardino il singolo rapporto d'imposta:

                      Corte di Cassazione, sez. un. civ. (Pres. Zucconi Galli Fonseca, rel. Cantillo), 24 febbraio 1987 sentenza n. 1948 Finanze c. soc. ... Editrice
                      Processo tributario - Atti impugnabili - Determinazioni o risoluzioni ministeriali riguardanti il singolo rapporto d'imposta - Giurisdizione dei TAR - Esclusione - Giurisdizione esclusiva delle commissioni.

                      Le risoluzioni o determinazioni ministeriali, che riguardino il singolo rapporto d'imposta, non sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, ma dinanzi alle commissioni tributarie, insieme con uno degli atti impugnabili autonomamente ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 636/1972 la giurisdizione delle commissioni infatti, e` esclusiva per le controversie relative ai tributi elencati nell'art. 1 del D.P.R. n. 636 ed e` giurisdizione anche di annullamento, a prescindere dalla posizione soggettiva (se di interesse legittimo o di diritto soggettivo) vantata dal ricorrente.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X