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interpello antielusivo

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    #21
    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
    se la smetti di comparire e scomparire come il mago silvan...io inizio adesso a scrivere sulla discussione xpaola...ci vorranno 15-20 minuti ... così mi dici subito i dubbi che hai e la finiamo PER SEMPRE con le plusvalenze (...e fu così che te le chiesero all'orale )

    All'orale ... ... mhà ... AMEN !!!

    Ora sparisco di nuovo, vado a completare la ripetizione odierna, prima apparivo ogni tanto perchè facevo il questionario di Rik!!!

    Per quanto riguarda i dubbi tutti quello che mi scrivi è bene accetto così sistemo per bene la domanda ...

    Un baciotto ed un grazie infinito che spero di poter ricambiare un giorno

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      #22
      In merito alle competenze per le istanze di interpello la circolare 5/E-2009 (modifiche normative in tema di gestione delle istanze di interpello) in riferimento al decreto anticrisi chiarisce che per l'interpello ordinario, antielusivo e disapplicativo, queste vengono indirizzate a mezzo plico raccomandato con avv.di ric. alla DRE competente (che effettua la fase istruttoria) in ragione del domicilio fiscale del richiedente e rivolte all'AE-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (che effettua la determinazione finale e provvede alla comunicazione negli stessi modi di cui sopra al Contribuente).
      Per quanto concerne l'interpello disapplicativo richiesto dai contribuenti diversi dalle imprese di rilevanti dimensioni (volume affari o ricavi < di 300 milioni - che scenderà entro il 2011 a 100 milioni-) tali istanze dovrebbero essere rivolte al Direttore Regionale competente e spedite con le stesse modalità di cui sopra alla Direzione Provinciale competente in seguito alla futura attivazione delle direzioni provinciali in luogo degli uffici locali.

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        #23
        Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
        In merito alle competenze per le istanze di interpello la circolare 5/E-2009 (modifiche normative in tema di gestione delle istanze di interpello) in riferimento al decreto anticrisi chiarisce che per l'interpello ordinario, antielusivo e disapplicativo, queste vengono indirizzate a mezzo plico raccomandato con avv.di ric. alla DRE competente (che effettua la fase istruttoria) in ragione del domicilio fiscale del richiedente e rivolte all'AE-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (che effettua la determinazione finale e provvede alla comunicazione negli stessi modi di cui sopra al Contribuente).
        Per quanto concerne l'interpello disapplicativo richiesto dai contribuenti diversi dalle imprese di rilevanti dimensioni (volume affari o ricavi < di 300 milioni - che scenderà entro il 2011 a 100 milioni-) tali istanze dovrebbero essere rivolte al Direttore Regionale competente e spedite con le stesse modalità di cui sopra alla Direzione Provinciale competente in seguito alla futura attivazione delle direzioni provinciali in luogo degli uffici locali.



        Grazie Artistik ...molto gentile ...hai raccolto il mio invito

        Come va lo studio ?
        nec recisa recedit

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          #24
          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          Grazie Artistik ...molto gentile ...hai raccolto il mio invito

          Come va lo studio ?
          Solo grazie alla tuo precednte ineccepibile chiarimento ho avuto lo stimolo ad approfondire.....
          Lo studio.... cerco di capire quello che posso ....ma mi trovo indietro, non ho una preparzione uniforme, avrei bisogno di più tempo .... tu immagino non hai questi problemi

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            #25
            ci scommetto che una domanda sull'interpello sarà presente

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              #26
              sono convinto anche io, troppo attuale

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                #27
                Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
                sono convinto anche io, troppo attuale
                trovato questo non so se puo servire:
                Non è impugnabile perché si qualifica come atto amministrativo non provvedimentale
                Le risposte agli interpelli non sono atti impositivi, non vincolano il contribuente e non possono quindi incidere sulla sfera giuridica del destinatario, di conseguenza non sono impugnabili in sede giurisdizionale.

                Questo, in sintesi, il contenuto della circolare n. 7/E del 3 marzo, con la quale l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla natura delle risposte agli interpelli, specificando che la non impugnabilità degli stessi deriva dal fatto che, trattandosi di atti amministrativi non provvedimentali, non producono di per sé effetti diretti e immediati nei confronti del contribuente, il quale può decidere di attenersi o meno al parere dell'Amministrazione. Mancano, in sostanza, di esecutorietà e autoritarietà.

                Il principio va esteso a tutti gli interpelli, sia quelli finalizzati a ottenere un parere sulla corretta applicazione delle norme tributarie (interpello ordinario) o sulla preventiva qualificazione di operazioni potenzialmente elusive (interpello
                ex articolo 21, legge 413/1991), sia quelli volti a conseguire la valutazione dell'Agenzia in merito alla possibilità di applicare uno specifico regime tributario o di disapplicare disposizioni previste per evitare comportamenti elusivi.

                In particolare, nella circolare vengono richiamati i molteplici interventi della giurisprudenza in ordine alla classificazione delle "risposte".
                La Corte costituzionale, riferendosi all'interpello ordinario, ha appunto detto che la risposta "
                deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente" (sentenza n. 191/2007). È poi intervenuta anche la Cassazione, questa volta in relazione all'impugnabilità di circolari e risoluzioni, documenti che manifestano la posizione dell'Agenzia, vincolanti per la stessa ma non per i contribuenti. Ebbene, i giudici di legittimità hanno confermato che si tratta di atti puramente interni all'Amministrazione, con funzioni direttive rivolte esclusivamente agli uffici, senza alcuna efficacia riguardo al rapporto tributario (cfr Cassazione, sentenze nn. 23031/2007, 21154/2008 e 10488/2008).

                Sul versante degli interpelli disapplicativi, la circolare chiarisce che questi non sono assimilabili al diniego o alla revoca di agevolazioni, che hanno sostanzialmente natura di atti impositivi. Di contro, la risposta all'interpello ha il solo scopo di consentire al contribuente di conoscere in tempi certi e brevi la posizione dell'Amministrazione finanziaria sulla futura applicazione di norme tributarie in relazione a circostanze concrete.

                In tutti i casi, insomma, nel rispondere l'Amministrazione finanziaria non fa altro che esprimere il proprio punto di vista. L'atto impositivo può eventualmente arrivare in un momento successivo, qualora il contribuente, non attenendosi al parere dell'Agenzia, abbia messo in atto un comportamento in contrasto con le norme tributarie. Soltanto in questa ipotesi è possibile il ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente

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                  #28
                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  trovato questo non so se puo servire:
                  Non è impugnabile perché si qualifica come atto amministrativo non provvedimentale
                  Le risposte agli interpelli non sono atti impositivi, non vincolano il contribuente e non possono quindi incidere sulla sfera giuridica del destinatario, di conseguenza non sono impugnabili in sede giurisdizionale.

                  Questo, in sintesi, il contenuto della circolare n. 7/E del 3 marzo, con la quale l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla natura delle risposte agli interpelli, specificando che la non impugnabilità degli stessi deriva dal fatto che, trattandosi di atti amministrativi non provvedimentali, non producono di per sé effetti diretti e immediati nei confronti del contribuente, il quale può decidere di attenersi o meno al parere dell'Amministrazione. Mancano, in sostanza, di esecutorietà e autoritarietà.

                  Il principio va esteso a tutti gli interpelli, sia quelli finalizzati a ottenere un parere sulla corretta applicazione delle norme tributarie (interpello ordinario) o sulla preventiva qualificazione di operazioni potenzialmente elusive (interpello ex articolo 21, legge 413/1991), sia quelli volti a conseguire la valutazione dell'Agenzia in merito alla possibilità di applicare uno specifico regime tributario o di disapplicare disposizioni previste per evitare comportamenti elusivi.

                  In particolare, nella circolare vengono richiamati i molteplici interventi della giurisprudenza in ordine alla classificazione delle "risposte".
                  La Corte costituzionale, riferendosi all'interpello ordinario, ha appunto detto che la risposta "deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente" (sentenza n. 191/2007). È poi intervenuta anche la Cassazione, questa volta in relazione all'impugnabilità di circolari e risoluzioni, documenti che manifestano la posizione dell'Agenzia, vincolanti per la stessa ma non per i contribuenti. Ebbene, i giudici di legittimità hanno confermato che si tratta di atti puramente interni all'Amministrazione, con funzioni direttive rivolte esclusivamente agli uffici, senza alcuna efficacia riguardo al rapporto tributario (cfr Cassazione, sentenze nn. 23031/2007, 21154/2008 e 10488/2008).

                  Sul versante degli interpelli disapplicativi, la circolare chiarisce che questi non sono assimilabili al diniego o alla revoca di agevolazioni, che hanno sostanzialmente natura di atti impositivi. Di contro, la risposta all'interpello ha il solo scopo di consentire al contribuente di conoscere in tempi certi e brevi la posizione dell'Amministrazione finanziaria sulla futura applicazione di norme tributarie in relazione a circostanze concrete.

                  In tutti i casi, insomma, nel rispondere l'Amministrazione finanziaria non fa altro che esprimere il proprio punto di vista. L'atto impositivo può eventualmente arrivare in un momento successivo, qualora il contribuente, non attenendosi al parere dell'Agenzia, abbia messo in atto un comportamento in contrasto con le norme tributarie. Soltanto in questa ipotesi è possibile il ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente
                  e questo...
                  I chiarimenti sulla “nuova” procedura di interpello, da incardinare soltanto presso l’agenzia delle Entrate
                  Ripristinato il silenzio-assenso sugli interpelli antielusivi. Potrebbe sintetizzarsi così una delle novità introdotte dal decreto “anticrisi” (Dl 185/2008) e oggetto d’intervento interpretativo da parte dell’agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 24 febbraio.

                  Le modifiche alla procedura di interpello antielusivo si sono rese necessarie a seguito della soppressione del Comitato antielusivo, per effetto dell’articolo 29, commi 3 e 4, del decreto “Visco-Bersani” (Dl 223/2006), e del conseguente “vuoto normativo” in riferimento all’efficacia dell’interpello per il contribuente.
                  La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, Dl 185/2008, aggiunge al comma 9 dell’articolo 21 della legge 413/1991 un nuovo periodo, ai sensi del quale “la mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio-assenso”.

                  La successiva lettera b) sopprime il comma 10 del citato articolo 21, disposizione che riguardava la produzione degli effetti giuridici dell’interpello antielusivo a seguito di intervento del Comitato antielusivo.

                  Si introduce, in tal modo, una procedura molto simile a quella vigente allorché operava il menzionato Comitato antielusivo, fermo restando che l’intera procedura è incardinata esclusivamente presso l’agenzia delle Entrate.

                  A questo specifico proposito, la circolare – richiamando il Dm di attuazione 195/1997 e le relative circolari esplicative, n. 135 del 1998 e n. 99 del 2000 – si sofferma nel dettaglio sullo svolgimento dell’intera procedura.

                  L’interpello antielusivo consente al contribuente di acquisire il parere dell’agenzia delle Entrate:
                  • in relazione all’applicazione a casi concreti degli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del Dpr 600/1973
                  • in ordine alla qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza
                  • in ordine alla natura e al trattamento tributario delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 10, del Tuir, intercorse tra imprese residenti in Italia e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o Territori non appartenenti all’Unione europea aventi un regime fiscale privilegiato.
                  Il contribuente deve rivolgere istanza di interpello antielusivo alla direzione centrale Normativa e Contenzioso, per il tramite della direzione regionale competente in relazione al suo domicilio fiscale, esponendo dettagliatamente il caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata e allegando copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie indicata.

                  La direzione regionale, compiuta l’istruttoria di propria competenza, trasmetterà alla direzione centrale Normativa e Contenzioso la richiesta di parere non oltre i 15 giorni successivi alla sua ricezione.
                  A sua volta, la direzione centrale – ed è qui che prendono corpo le novità della procedura – dovrà comunicare al contribuente il proprio parere entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza.

                  Qualora il parere non sia reso nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza alla direzione regionale competente, il contribuente interessato all’ottenimento del parere ha l’onere di presentare un’apposita diffida ad adempiere alla direzione centrale Normativa e Contenzioso, la quale, se non risponde decorsi 60 giorni dalla ricezione della diffida, farà scattare il cosiddetto “silenzio-assenso” sulla soluzione prospettata nell’istanza dal contribuente.

                  Con la circolare n. 5/2009, l’Agenzia ha ritenuto opportuno intervenire per chiarire anche le modalità di presentazione della diffida che, come precisato nella relazione illustrativa all’articolo 16 del decreto legge 185/2008, deve essere presentata alla “competente struttura centrale dell’Agenzia delle entrate” ovvero alla direzione centrale Normativa e Contenzioso mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in analogia alle modalità previste per la presentazione dell’interpello, per la comunicazione della risposta e per la presentazione della diffida al soppresso Comitato consultivo.
                  La diffida potrà essere formulata dal contribuente in relazione alle istanze presentate a decorrere dal 29 novembre 2008 nonché alle istanze presentate prima del 29 novembre per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di 60 giorni.
                  Ne deriva che le diffide pervenute in relazione a istanze presentate prima del 30 settembre 2008 non producono effetti.

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                    #29
                    ottimo ROL. Anche le circolari non sono impugnabili vero?

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                      #30
                      postate i "riassunti" delle circolari.. sono piu' veloci da leggere...
                      eh eh..

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