annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

interpello antielusivo

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    #11
    Originariamente inviato da mirka80 Visualizza il messaggio
    lo so che nn c'entra nulla ma per evitare di intasare il forum con un'altra discussione chiedo aiuto in questo trhead...
    c'è qualcuno ( moooolto caritatevole ) che ni spiega la differenza tra accertamento sintetico e accertamento induttivo? io ho solo capito che il primo si effettuata nei cofronti delle persone fisiche in generale e l'altro nei cofronti di quelli che hanno un reddito d'impresa o da lavoro autonomo..help me please...grazie a chi vorrà rispondermi..
    Cerco di essere + chiara possibile:
    ACCERTAMENTO SINTETICO: può essere effettuato solo v/persone f..Tende ad accertare l'impon. da rettificare partendo da elementi econo. e fatti diversi dalle singole fonti di reddito, x es. considera il tenore di vita, spese x consumi, investimenti, possesso di aereomobili, navi da diporto (vedi redditometro), dai qualoi viene calcolato in via presuntiva il reddito globale. PRESUPPOSTI: SCOSTAMENTO DEL REDDITO NETTO DI ALMENO 1/4 RISPETTO A QUELLO DICHIARATO, scostamento che si deve protrarre x almeno 2 periodi d'imposta, reddito non congruo rispetto a quanto accertato c/il redditometro.
    Fatti indice che legittimano l’ufficio ad accertare sinteticamente il reddito complessivo.
    Principali fatti – indice:
    - Redditometro: il decreto ministeriale del Ministro dell’economia e della finanze ha individuato come indici di capacità contributiva la disponibilità di aerei, navi automobili, residenze, l’accertamento è possibile solo se lo scostamento avviene per due periodi d’imposta.
    - Spesa per incrementi patrimoniali: e per delimitare la discrezionalità degli uffici la legge stabilisce che “qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti”.
    ACCERTAMENTO INDUTTIVO:
    -quando il reddito di impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
    -quando, dal verbale di ispezione, risulta che il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili previste ai fini fiscali o quando le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore;
    -quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate mediante verbale di ispezione o le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere nel complesso inattendibile scritture stesse per mancanza di garanzie proprie di una contabilità sistematica;
    -Quando il contribuente non ha dato seguito all’invito a trasmettere o esibire atti o documenti e non ha risposto al questionario.
    Facoltà dell’ufficio in tali situazioni.
    -avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza;
    -prescindere in tutto o in parte delle risultanze del bilancio e delle scritture contabili (se esistenti);
    -avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
    ACCERTAMENTO ANALITICO (RED. D'IMPRESA E LAV. AUTO):

    Per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo l’accertamento analitico va a determinare o rettificare le singole componenti (attive o passive) e presuppone che la contabilità, nel suo complesso, non sia considerata inattendibile e che la falsità, l’inesattezza, degli elementi indicati in dichiarazione risulti in modo certo e diretto dalle risultanze probatorie acquisite dall’ufficio.

    Commenta


      #12
      grazie mille conci...

      Commenta


        #13
        Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
        La nuova disciplina del silenzio assenso prevista nel recente decreto anticrisi vale solo per l'interpello ordinario (disciplinato dallo Statuto del Contribuente) e per l'interpello preventivo, ossia quello in cui si prospetta preventivamente all'Amministrazione finanziaria un'operazione che si intende compiere presentando una possibile soluzione (disciplinato dall'art.21 legge 413 del 191.

        In questo caso il silenzio assenso si forma trascorsi 180 giorni divisi nel seguente modo:

        120 giorni entro il quale il contribuente dovrebbe ottenere una risposta

        60 giorni che decorre dalla diffida ad adempiere quando sono decorsi inutilmente i primi 120.

        QUESTO NUOVO REGIME NON SI APPLICA AGLI INTERPELLI ANTIELUSIVI PREVISTI DALL'ART 37 DEL DPR 600/73

        In questo caso il termine di NOVANTA giorni (e non 60) è da intendersi come ordinatorio e non perentorio, quindi con il suo decorso senza che l'Amministrazione si esprima, il contribuente non può considerare comunque accolta la sua richiesta
        Ragazzi scusate ma io questa versione l'ho presa da un corso Ipsoa riferito alla finanziaria 2009 di cui ho anche il materiale cartaceo che purtroppo non posso postare ...

        Sinceramente non ci capisco niente più, anche quelle che ti sembrano certezze vengono smontate

        Commenta


          #14
          In pratica avevo pensato che il termine di 120+60 operasse anche per l'interpello ordinario ... invece è sempre 120 giorni, lo conferma anche l'annuario

          Commenta


            #15
            Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
            In pratica avevo pensato che il termine di 120+60 operasse anche per l'interpello ordinario ... invece è sempre 120 giorni, lo conferma anche l'annuario



            Pepito...meglio così che avevi pensato male...così con l'occasione abbiamo fatto un pò di chiarezza.
            nec recisa recedit

            Commenta


              #16
              X Paola : HELP HELP mi spieghi per piacere la DETARIBILITA' PRO-RATA DELL' IVA?

              Commenta


                #17
                Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                Pepito...meglio così che avevi pensato male...così con l'occasione abbiamo fatto un pò di chiarezza.
                avevo pensato molto peggio

                Commenta


                  #18
                  Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                  avevo pensato molto peggio


                  E che vuoi oramai mi sono affezionata...al cuor non si comanda ... ... te piasse un bene!!!
                  nec recisa recedit

                  Commenta


                    #19
                    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                    E che vuoi oramai mi sono affezionata...al cuor non si comanda ... ... te piasse un bene!!!

                    Paoletta ma tu mi avevi promesso quello schemino ... naturalmente quando hai tempo ... stamattina ho fatto una bella ripassata dei componenti negativi del reddito d'impresa ed ho fissato varie cose ... non vedo l'ora di completare con il tuo schemino su plusvalenze e dividendi ...

                    Baci e baciotti

                    Commenta


                      #20
                      Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                      Paoletta ma tu mi avevi promesso quello schemino ... naturalmente quando hai tempo ... stamattina ho fatto una bella ripassata dei componenti negativi del reddito d'impresa ed ho fissato varie cose ... non vedo l'ora di completare con il tuo schemino su plusvalenze e dividendi ...

                      Baci e baciotti


                      se la smetti di comparire e scomparire come il mago silvan...io inizio adesso a scrivere sulla discussione xpaola...ci vorranno 15-20 minuti ... così mi dici subito i dubbi che hai e la finiamo PER SEMPRE con le plusvalenze (...e fu così che te le chiesero all'orale )
                      nec recisa recedit

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X