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    NB : ricorda che...

    valore ---> ai fini dell'i,posta di registro
    corrispettivo/prezzo ---> ai fini della plusvalenza imposta diretta
    Avviamento
    Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2057/2018
    del 7 maggio 2018, Presidente e Estensore: Martorelli
    imposta di Registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Cessione di ramo aziendale
    – Necessità di scegliere criterio adeguato di valutazione dell’avviamento – Differenza
    tra valore e prezzo.
    L’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda consistente nella capacità di generare
    reddito, ovvero “capacità di produrre profitti”, fondato su circostanze obiettive
    economiche compatibili con la realtà di mercato dell’azienda. Da ciò discende che
    attribuire un valore all’azienda significa scegliere il più adeguato criterio di valutazione
    per un esame puntuale e concreto che tenga nella dovuta considerazione valori diversi,
    ogni fattore che possa influenzare la produttività e la capacità di produrre utili
    dell’azienda (quali il tempo ed il luogo di svolgimento, il marchio, la tecnologia legata al
    prodotto oggetto dell’attività, gli sviluppi futuri, ecc.). Pertanto l’Ufficio non può
    utilizzare uno dei criteri individuati dall’economia aziendale senza valutare
    scrupolosamente le circostanze del caso concreto.
    Il valore economico del ramo può essere considerato congruo per l’azienda in normali
    condizioni di mercato, mentre il prezzo dipende dal profilo soggettivo delle parti che
    negoziano la compravendita, dagli interessi specifici posti in campo dalle parti stesse,
    dalla valutazione soggettiva delle sinergie industriali conseguenti la transazione, ecc..
    (P.C.)

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

      ???
      ahahah mi so impiacciato....

      https://www.studiocerbone.com/impost...case-di-lusso/

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        “Si vira su Viola”: frase-chiave trascritta dalla Gdf smentita dall’audio originale

        ahahahhahahahahahaa

        https://www.ilfattoquotidiano.it/in-...inale/5947167/

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          “Si vira su Viola”: frase-chiave trascritta dalla Gdf smentita dall’audio originale

          ahahahhahahahahahaa

          https://www.ilfattoquotidiano.it/in-...inale/5947167/
          https://www.youtube.com/watch?v=u3mWy6TRkTY

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            Cessazione della materia del contendere dopo le pronunce della Cassazione che hanno mutato l’orientamento dell’agenzia delle Entrate. I processi:
            193 nelle Ctp,
            453 nelle Ctr
            e 518 in Corte di Cassazione

            Nella cessione di fabbricati da demolire non può essere calcolata una plusvalenza ai fini Irpef quale area edificabile.
            https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/...cabile-ADb37Cs

            sicuramente lo chiederanno ora.......(fu chiesto come sottodomanda)

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Cessazione della materia del contendere dopo le pronunce della Cassazione che hanno mutato l’orientamento dell’agenzia delle Entrate. I processi:
              193 nelle Ctp,
              453 nelle Ctr
              e 518 in Corte di Cassazione

              Nella cessione di fabbricati da demolire non può essere calcolata una plusvalenza ai fini Irpef quale area edificabile.
              https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/...cabile-ADb37Cs

              sicuramente lo chiederanno ora.......(fu chiesto come sottodomanda)
              https://www.ecnews.it/cessione-di-fa...re-regime-iva/

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                Dal 27 aprile è in vigore, a titolo definitivo, il nuovo modello delle dichiarazioni di intento, che differisce dal vecchio sostanzialmente per il solo fatto di non riportare più i campi nei quali l’esportatore abituale attribuiva un numero ed una data al documento.

                Con le norme in vigore da inizio anno, infatti, la dichiarazione di intento non deve essere più numerata, registrata, conservata e consegnata dall’esportatore abituale al proprio fornitore.

                https://www.ecnews.it/wp-content/upl...stivamente.pdf

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                  La norma, dunque, è chiara: nonostante la locazione di un immobile strumentale rientri nel campo di applicazione dell’Iva, qualora sia posta in essere da un locatore soggetto passivo Iva resta dovuta l’imposta di registro nella misura dell’1% del canone di locazione risultante dal contratto, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia esente o imponibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972.

                  sottodomanda...chiesto

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    La norma, dunque, è chiara: nonostante la locazione di un immobile strumentale rientri nel campo di applicazione dell’Iva, qualora sia posta in essere da un locatore soggetto passivo Iva resta dovuta l’imposta di registro nella misura dell’1% del canone di locazione risultante dal contratto, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia esente o imponibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972.

                    sottodomanda...chiesto
                    la domanda era : alternatività iva -registro

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                      ps: stiamo parlando del top...----> direzione regionale LOMBARDIA

                      in altre, magari è più semplice...

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                      Sto operando...
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