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Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2057/2018
del 7 maggio 2018, Presidente e Estensore: Martorelli
imposta di Registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Cessione di ramo aziendale
– Necessità di scegliere criterio adeguato di valutazione dell’avviamento – Differenza
tra valore e prezzo.
L’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda consistente nella capacità di generare
reddito, ovvero “capacità di produrre profitti”, fondato su circostanze obiettive
economiche compatibili con la realtà di mercato dell’azienda. Da ciò discende che
attribuire un valore all’azienda significa scegliere il più adeguato criterio di valutazione
per un esame puntuale e concreto che tenga nella dovuta considerazione valori diversi,
ogni fattore che possa influenzare la produttività e la capacità di produrre utili
dell’azienda (quali il tempo ed il luogo di svolgimento, il marchio, la tecnologia legata al
prodotto oggetto dell’attività, gli sviluppi futuri, ecc.). Pertanto l’Ufficio non può
utilizzare uno dei criteri individuati dall’economia aziendale senza valutare
scrupolosamente le circostanze del caso concreto.
Il valore economico del ramo può essere considerato congruo per l’azienda in normali
condizioni di mercato, mentre il prezzo dipende dal profilo soggettivo delle parti che
negoziano la compravendita, dagli interessi specifici posti in campo dalle parti stesse,
dalla valutazione soggettiva delle sinergie industriali conseguenti la transazione, ecc..
(P.C.)
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