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L'angolo di ROL

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    sta roba qui...

    Il principio di detrazione dell’Iva è stabilito dall’articolo 19 D.P.R. n. 633/1972, secondo cui l’imposta può essere considerata detraibile limitatamente alle operazioni effettuatein relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”, stabilendo così il principio di inerenza della spesa sostenuta, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto.

    Il principio appena enunciato deve tuttavia deve essere coordinato con le disposizioni relative all’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti, contenute negli artt. 19, 19-bis e 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72 e riguardano:
    • l’Iva oggettivamente indetraibile in relazione al tipo di bene o servizio acquistato od importato (art. 19-bis1);
    • l’Iva indetraibile in via specifica, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un’operazione non soggetta o esente (artt. 19, comma 4, e 19-bis, comma 2);
    • l’Iva indetraibile da “pro-rata”, se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti (artt. 19, comma 5, e 19-bis).
    up

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      Quindi se l'acquisito non è inerente l'iva non può essere un credito da sottrarre sulle vendite, (l'iva sugli acquisiti perde la qualifica di credito per diventare un costo d'esercizio)

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        Poi il legislatore ha anche previsto dei casi in cui l'iva è indetraibile oggettivamente ( si presume che per determinate spese l'iva non sia collegabile con il ricavo ottenuto)

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          Ed ancora è stato previsto... cosa?

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            Ed ancora è stato previsto... cosa?
            il pro rata di detraibilità

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              il pro rata di detraibilità
              un soggetto che svolge sia attività imponibile sia attività esente non si deve prendere la briga di di fare distinzione ma applica il pro rata a TUTTA l'imposta sugli acquisti

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Poi il legislatore ha anche previsto dei casi in cui l'iva è indetraibile oggettivamente ( si presume che per determinate spese l'iva non sia collegabile con il ricavo ottenuto)
                è una cautela fiscale, sono quelle in cui è difficile individuare con chiarezza l'inerenza e quindi potrebbe essere oggetto di utilizzo extraziendale o extraprofessionale

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                  NB: per i beni e servizi utilizzati solamente per realizzare FUORI CAMPO non compete alcuna detrazione.

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                    NB: invece se vi è utilizzo promiscuo (sia imponibili che escluse) vi è una detrazione parziale rapportata all'impiego nelle operazioni soggette ad imposta

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      NB: per i beni e servizi utilizzati solamente per realizzare FUORI CAMPO non compete alcuna detrazione.
                      eccezioni : ci sono alcune operazioni che legittimano la detrazione...(cioè dal punto di vista della detrazione sono considerate come operazioni imponibili)

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                      Sto operando...
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